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Ricorso proposto il 29 luglio 2011 - Ellinika Touristika Akinita/Commissione

(Causa T-419/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Touristika Akinita AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Fragkakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere interamente il ricorso,

annullare e invalidare la decisione della Commissione impugnata, indirizzata alla Repubblica ellenica,

disporre il rimborso, con interessi, di qualsivoglia importo eventualmente "recuperato" direttamente o indirettamente nei confronti della ricorrente in esecuzione della decisione impugnata,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 maggio 2011, C(2011)3504 def., relativa all'aiuto di Stato a talune case da gioco greche, n. C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009), cui è stata data esecuzione da parte della Repubblica ellenica.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

Il primo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, e all'insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 296 TFUE. In particolare, la misura in esame: (i) non assicura un vantaggio economico al casinò di Parnitha e al casinò di Corfù attraverso il trasferimento di risorse pubbliche, (ii) non ha natura selettiva, e (iii) non è in grado di influenzare gli scambi tra Stati membri, né falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Il secondo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, prima frase, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag. 1). In particolare: (i) il recupero dell'aiuto di Stato illegale può essere richiesto esclusivamente agli effettivi beneficiari dell'aiuto, e (ii) non sussiste identità tra gli effettivi beneficiari della misura interessata (clienti dei casinò) e i soggetti cui è destinato l'ordine di recupero (i casinò di Corfù, Parnitha e Salonicco), i quali non sono gravati dal biglietto d'ingresso.

Il terzo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, seconda frase, dello stesso regolamento. Il recupero dell'aiuto in esame è contrario: (i) al principio del legittimo affidamento, e (ii) al principio di proporzionalità.

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