Language of document :

Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 - Qualitest / Consiglio

(Causa T-421/11)

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qualitest FZE (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato; E. Wright e H. Zhu, barristers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Marhic e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Qualitest FZE:

-    la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

-    il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

1)    il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)    Gli effetti della decisione 2011/299 sono mantenuti nei confronti della Qualitest fino alla data in cui prenderà effetto l'annullamento del regolamento di esecuzione n. 503/2011 e del regolamento n. 267/2012.

3)    Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Qualitest.

4)    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

____________

1 - GU C 282 del 24.9.2011.