Language of document : ECLI:EU:T:2016:254

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

28 aprile 2016 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Sostegno al governo iraniano – Attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di diritto e errore di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Sviamento di potere – Domanda di risarcimento danni»

Nella causa T‑52/15,

Sharif University of Technology, con sede a Teheran (Iran), rappresentata da M. Happold, barrister,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da V. Piessevaux e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 19), nella parte in cui essa ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 3), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude (relatore), presidente, I. Wiszniewska-Białecka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: M. Junius, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, la Sharif University of Technology, è un istituto d’insegnamento superiore e di ricerca situato a Teheran, in Iran. Fondata nel 1966, è specializzata in tecnologia, ingegneria e scienze fisiche.

2        La presente causa si colloca nel contesto delle misure restrittive istituite per fare pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché interrompa le attività nucleari sensibili alle attività di proliferazione e lo sviluppo di vettori per armi nucleari.

3        Il 9 giugno 2010, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1929 (2010) (in prosieguo: la «risoluzione 1929»), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007) e 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza e ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran.

4        Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha sottolineato le sue crescenti preoccupazioni riguardo al programma nucleare iraniano e si è compiaciuto dell’adozione da parte del Consiglio di sicurezza della risoluzione 1929. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell’Unione europea ad adottare misure di attuazione di quelle contenute nella risoluzione 1929 nonché misure di accompagnamento, al fine di contribuire a rispondere in via negoziale a tutte le preoccupazioni suscitate dallo sviluppo, da parte della Repubblica islamica dell’Iran, di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleare e missilistico. Tali misure dovevano essere incentrate sui settori commerciale, finanziario e dei trasporti iraniano e sui settori chiave dell’industria del gas naturale e del petrolio, nonché su ulteriori indicazioni riguardanti in particolare il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (in prosieguo: «IRGC»).

5        Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), il cui allegato II elenca le persone e gli enti – diversi da quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni istituito dalla risoluzione 1737 (2006), menzionate nell’allegato I – assoggettati ad un congelamento dei beni. Il suo punto 22 richiama la risoluzione 1929 e osserva che quest’ultima individua il nesso potenziale tra le entrate dell’Iran risultanti dal suo settore dell’energia e il finanziamento di attività nucleari sensibili in termini di proliferazione.

6        Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC che modifica la decisione 2010/413 (GU L 19, pag. 22). Il punto 8 di tale decisione riprende, in sostanza, il contenuto del punto 22 della decisione 2010/413 (v. punto 5 supra). Inoltre, a termini del punto 13 della decisione 2012/35, le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone ed enti che sostengono il governo dell’Iran, consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare alle persone e agli enti che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell’Iran.

7        L’articolo 1, punto 7, lettera a), sub ii), della decisione 2012/35 ha aggiunto la lettera seguente all’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413:

«c)      (…) le altre persone ed entità non menzionate dall’allegato I che danno il loro sostegno al governo dell’Iran, nonché (…) le persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato II».

8        Di conseguenza, ai sensi del Trattato FUE, il Consiglio ha adottato, il 23 marzo 2012, il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1). Al fine di attuare l’articolo 1, punto 7, lettera a), sub ii), della decisione 2012/35, l’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento prevede il congelamento dei fondi delle persone, enti e organismi di cui al suo allegato IX, i quali sono stati riconosciuti come:

«(...)

d)      altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate;

(...)».

9        Il 15 ottobre 2012, il Consiglio ha adottato la decisione 2012/635/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 282, pag. 58). Ai sensi del punto 6 della decisione 2012/635, è opportuno rivedere il divieto di vendita, fornitura o trasferimento alla Repubblica islamica dell’Iran di altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134, pag. 1), al fine di includervi prodotti che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dall’IRGC o che potrebbero essere di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana. Inoltre, il punto 9 della decisione 2012/635 sancisce che dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all’Iran di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi. Peraltro, secondo il punto 16 di tale decisione, altre persone ed enti dovrebbero essere inseriti nell’elenco delle persone e degli enti soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II alla decisione 2010/413, in particolare gli enti statali iraniani attivi nel settore del petrolio e del gas, dal momento che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

10      L’articolo 1, punto 8, lettera a), della decisione 2012/635 ha modificato l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, che ora assoggetta quindi a misure restrittive:

«c)      (…) altre persone e entità non menzionate dall’allegato I che forniscono sostegno al governo dell’Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all’elenco nell’allegato II».

11      Il 21 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1263/2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34). L’articolo 1, punto 11, del regolamento n. 1263/2012 ha modificato l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, che prevede ora il congelamento dei fondi delle persone, degli enti e degli organismi elencati nel suo allegato IX, che sono stati riconosciuti come:

«d)      altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate».

12      Il nome della ricorrente è stato iscritto per la prima volta negli elenchi contenuti nella tabella I dell’allegato II alla decisione 2010/413 con la decisione 2012/829/PESC, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 356, pag. 71), e negli elenchi contenuti nella tabella I dell’allegato IX al regolamento n. 267/2012 con il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1264/2012, adottato lo stesso giorno, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 55).

13      Tale iscrizione si basava sui seguenti motivi:

«La Sharif University of Technology (SUT) aiuta entità designate a violare le disposizioni dell[e Nazioni Unite] e le sanzioni dell’UE nei confronti dell’Iran e sostiene direttamente le attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione. Dalla fine del 2011, la SUT ha fornito laboratori destinati ad essere usati dall’entità nucleare iraniana Kalaye Electric Company (KEC), designata dal[le Nazioni Unite], e dall’Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall’UE».

14      Nella sentenza del 3 luglio 2014, Sharif University of Technology/Consiglio (T‑181/13, EU:T:2014:607), il Tribunale ha annullato la decisione 2012/829 e il regolamento n. 1264/2012 nelle parti in cui riguardavano la ricorrente.

15      Con lettera del 4 settembre 2014, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua intenzione di reinscrivere il suo nome negli elenchi sulla base di nuovi motivi e l’ha invitata a presentare osservazioni entro il termine del 15 settembre 2014. In tale lettera, il Consiglio sosteneva che la ricorrente fornisse sostegno al governo iraniano attraverso accordi di cooperazione conclusi con organizzazioni governative iraniane designate dalle Nazioni unite e dall’Unione europea. Il Consiglio ha allegato a tale lettera i documenti, contenuti nel suo fascicolo, sui quali si fonderebbe tale nuova iscrizione.

16      Con lettera del 15 settembre 2014, la ricorrente ha chiesto al Consiglio di riconsiderare la sua decisione.

17      Il 7 novembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/776/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 325, pag. 19). Con tale decisione, il nome della ricorrente è stato reinscritto nella tabella I dell’allegato II alla decisione 2010/413, recante l’elenco dei nomi delle «[p]ersone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e [delle] persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran».

18      Conseguentemente, lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 325, pag. 3), che ha reinscritto il nome della ricorrente nella tabella I dell’allegato IX al regolamento n. 267/2012, recante l’elenco delle «[p]ersone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e [delle] persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran».

19      Nella decisione 2014/776 e nel regolamento di esecuzione n. 1202/2014 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»), l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi è così motivato:

«La Sharif University of Technology (SUT) ha un certo numero di accordi di cooperazione con organizzazioni del governo iraniano designate dall[e Nazioni Unite] e/o dall’UE le quali operano in campo militare, o con esso correlato, specie nel settore della produzione e dell’approvvigionamento di missili balistici. Ciò comprende: un accordo con l’Organizzazione delle industrie aerospaziali, designata dall’UE, per la produzione, tra l’altro, di satelliti; la cooperazione con il Ministero della Difesa iraniano e con il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per le gare relative a [navi “intelligenti”]; un accordo di più ampia portata con la forza aerea dell’IRGC che contempla lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti dell’università, la relativa cooperazione organizzativa e strategica. La SUT è parte di un accordo tra sei università che sostiene il governo iraniano attraverso la ricerca nel campo della difesa; la SUT impartisce corsi di laurea in ingegneria relativa ai velivoli non pilotati ([droni]) che sono stati ideati, tra gli altri, dal Ministero della Scienza. Globalmente, queste attività dimostrano un significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare, o con esso correlato, che costituisce un sostegno al governo dell’Iran».

20      L’Organizzazione delle industrie aerospaziali (in prosieguo: l’«AIO») è iscritta negli elenchi per i seguenti motivi:

«L’AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti designati a titolo dell’UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e altri due alti funzionari dell’AIO sono designati a titolo dell’UNSCR 1737 (2006)».

21      L’inserimento dell’IRGC negli elenchi è motivata in questi termini:

«Responsabile del programma nucleare iraniano e del controllo operativo sul programma balistico iraniano. Ha tentato di approvvigionarsi per sostenere i programmi nucleare e balistico iraniani».

22      Con lettera del 10 novembre 2014, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua decisione di iscrivere il suo nome negli elenchi.

23      Con lettera del 2 febbraio 2015, la ricorrente ha chiesto al Consiglio di comunicarle tutti gli elementi, le informazioni e le prove sulla base dei quali esso aveva deciso di reinscrivere il suo nome negli elenchi nonché l’identità dello Stato membro che aveva proposto tale nuova iscrizione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2015 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

25      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2015, la ricorrente ha presentato domanda di fissazione di un’udienza di discussione, indicando i motivi per i quali desidera essere ascoltata, conformemente alle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Il Consiglio non ha preso posizione circa lo svolgimento di un’udienza nel termine impartito. Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha accolto la domanda della ricorrente.

26      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti impugnati, nei limiti in cui la riguardano;

–        condannare il Consiglio a corrisponderle un’indennità come risarcimento del danno causato alla sua reputazione dagli atti impugnati;

–        condannare il Consiglio alle spese.

27      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

1.     Sulla domanda di annullamento

28      A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce quattro motivi vertenti, il primo, sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il secondo, su un errore di diritto e su errori manifesti di valutazione, il terzo, su una violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità e, il quarto, su uno sviamento di potere.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

29      In primo luogo, la ricorrente addebita al Consiglio di non aver indicato nella sua lettera del 10 novembre 2014 (v. punto 22 supra), la data d’adozione della decisione di reinscrizione del suo nome negli elenchi. Essa ricorda in tale contesto che essa aveva presentato una domanda di riesame nella sua lettera del 15 settembre 2014.

30      A tale proposito, è sufficiente notare che il Consiglio ha allegato alla sua lettera datata 10 novembre 2014, menzionata precedentemente, ricevuta dalla ricorrente il 25 novembre 2014, una copia della pubblicazione degli atti impugnati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che menzionava espressamente, nel titolo di tali atti, la loro data d’adozione, vale a dire il 7 novembre 2014.

31      In secondo luogo, la ricorrente contesta al Consiglio il fatto di non aver dato seguito alla sua domanda di accesso al fascicolo, introdotta con lettera del 2 febbraio 2015. Infatti, il Consiglio non le avrebbe trasmesso i documenti interni rilevanti, contrariamente alla sua prassi in altri casi relativi a misure restrittive. Inoltre, ci sarebbero certi elementi che mostrerebbero che gli atti impugnati sono stati adottati sulla base d’informazioni che non figurano nei documenti trasmessi con lettera del Consiglio del 4 settembre 2014. La ricorrente sostiene, a tale proposito, che tali documenti non contengono la benché minima prova di uno dei motivi d’iscrizione menzionati negli atti impugnati, secondo cui essa «impartisce corsi di laurea in ingegneria relativa ai velivoli non pilotati ([droni]) che sono stati ideati, tra gli altri, dal Ministero della Scienza».

32      Peraltro, la ricorrente ritiene che, non conferendole accesso completo al fascicolo, ivi inclusa l’identità dello Stato membro all’origine della proposta di reinscrivere il suo nome negli elenchi, il Consiglio ha violato i suoi diritti della difesa e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

33      Occorre rilevare che il Consiglio ha comunicato alla ricorrente, con sua lettera del 4 settembre 2014, che l’informava della sua intenzione di reinscrivere il suo nome negli elenchi (v. punto 15 supra), alcuni elementi di prova e alcune informazioni in suo possesso e sulle quali si è basato per adottare gli atti impugnati. Nel controricorso, il Consiglio ha precisato che, al di là di tali elementi, il fascicolo conteneva unicamente la proposta e la proposta rivista di reinscrizione del nome della ricorrente negli elenchi, prodotta da uno Stato membro, nonché la nota depositata dal Segretariato generale al Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper) e al Consiglio in vista dell’adozione degli atti impugnati. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2015, il Consiglio ha prodotto tali documenti.

34      Orbene, risulta da tali documenti, nei quali sono stati occultati l’identità dello Stato membro all’origine della proposta di reinscrizione e tutti i dati che non riguardano la ricorrente, che essi non contengono alcuna informazione rilevante in più rispetto a quelle trasmesse alla ricorrente con lettera del 4 settembre 2014 e con i documenti allegati alla stessa.

35      Pertanto, da una parte, occorre concludere nel senso dell’infondatezza delle accuse della ricorrente secondo cui gli atti impugnati sarebbero stati adottati sulla base di informazioni che non figuravano nei documenti che le sono stati trasmessi con la lettera del 4 settembre 2014 (v. punto 31 supra).

36      D’altra parte, occorre rilevare che l’identità dello Stato membro all’origine della proposta d’iscrizione negli elenchi presenta in quanto tale un carattere riservato che osta, per ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la gestione delle loro relazioni internazionali, a che essa venga comunicata alla persona interessata. La mancata divulgazione di tale informazione alla ricorrente non può ledere, pertanto, i suoi diritti della difesa e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, poiché essa non incide minimamente sulla possibilità di cui dispone la ricorrente di far valere utilmente le sue osservazioni sui motivi dell’iscrizione del suo nome e sugli elementi di prova sui quali essi si fondano.

37      Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto e a errori manifesti di valutazione

38      La ricorrente sostiene che il Consiglio ha interpretato erroneamente il criterio giuridico relativo alla fornitura di un sostegno al governo iraniano, previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (in prosieguo: il «criterio controverso»), sul quale si fonda la reiscrizione del suo nome negli elenchi attraverso gli atti impugnati. La ricorrente afferma, in sostanza, che tale criterio non riguarda le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati, come invocato nei motivi dell’iscrizione del suo nome negli elenchi, in assenza di un nesso tra tali attività e il programma di proliferazione nucleare della Repubblica islamica dell’Iran. Inoltre, la ricorrente fa valere che i documenti trasmessi dal Consiglio a titolo di prova non permettono di sostanziare i motivi dell’iscrizione del suo nome.

 Circa l’interpretazione del criterio controverso relativamente alle attività in campo militare o in altri ad esso correlati, menzionata nella motivazione degli atti impugnati

39      In primo luogo, la ricorrente contesta al Consiglio il fatto di aver operato un’interpretazione letterale del criterio controverso che permette d’includervi un ampio gruppo di persone, ivi compresi i contribuenti iraniani. Secondo la ricorrente, tale criterio si riferisce unicamente a un sostegno che permetta al governo iraniano di perseguire attività nucleari sensibili in termini di proliferazione, cosa che implica l’esistenza di un nesso causale tra la condotta costitutiva di un «sostegno» e il perseguimento di tali attività. L’esigenza di un tale nesso causale deriverebbe dal punto 13 della decisione 2012/35, dall’articolo 215, paragrafo 1, TFUE e dalla sentenza del 13 marzo 2012, Tay Za/Consiglio (C‑376/10 P, Racc., EU:C:2012:138, punti 61 e 67).

40      La giurisprudenza darebbe conferma del fatto che, in primo luogo, il criterio controverso si riferisce unicamente alla fornitura di un sostegno al governo iraniano che gli permetta di svolgere attività di proliferazione nucleare. In secondo luogo, tale appoggio materiale, finanziario o logistico dovrebbe presentare una «rilevanza qualitativa o quantitativa» particolare. In terzo luogo, l’obiettivo del criterio controverso sarebbe quello di privare il governo iraniano delle sue fonti di reddito per obbligarlo a porre fine allo sviluppo del suo programma di proliferazione nucleare. La ricorrente invoca segnatamente le sentenze del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio (T‑578/12, EU:T:2014:678, punti 119 e 120), del 25 marzo 2015, Central Bank of Iran/Consiglio (T‑563/12, Racc., EU:T:2015:187, punto 66), e del 25 giugno 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio [T‑95/14, Racc. (Per estratto), EU:T:2015:433, punto 53].

41      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sua presunta collaborazione con diversi ministeri del governo iraniano non costituirebbe un sostegno ai sensi del criterio controverso, poiché le sue attività così individuate non presentavano la rilevanza qualitativa o quantitativa necessaria per presumere ch’essa fornisse un sostegno finanziario o logistico al governo iraniano a favore del perseguimento di attività di proliferazione nucleare.

42      A tale riguardo, la ricorrente ha fatto valere il fatto ch’essa è un’università pubblica finanziata dallo Stato iraniano. Pertanto, a differenza delle grandi imprese attive nel settore finanziario o in quello del petrolio e del gas, iscritte precedentemente negli elenchi sulla base del criterio controverso, la ricorrente non forniva risorse finanziarie al governo iraniano, da cui si potesse presumere ch’esse favorissero il perseguimento delle attività di proliferazione nucleare della Repubblica islamica dell’Iran.

43      La ricorrente ne deduce che, in tale contesto, spettava al Consiglio dimostrare che, in considerazione della loro rilevanza qualitativa, le attività che le contestava permettevano al governo iraniano di svolgere le sue attività di proliferazione nucleare.

44      Il Consiglio contesta tali argomenti.

45      Risulta dalla motivazione degli atti impugnati (v. punto 19 supra) che il Consiglio ha reinscritto il nome della ricorrente negli elenchi a causa del fatto che il suo «significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare, o con esso correlato» costituiva un sostengo al governo iraniano ai sensi del criterio controverso.

46      Per stabilire l’esistenza di un tale impegno, il Consiglio si è basato, negli atti impugnati, su un insieme di elementi:

–        l’esistenza di accordi di cooperazione con enti del governo iraniano designati dalle Nazioni Unite e/o dall’Unione e che operano in campo militare o in altri ad esso correlati, specie nel settore della produzione e dell’approvvigionamento di missili balistici, ossia:

–        un accordo con l’AIO per la produzione di satelliti;

–        la cooperazione con il Ministero della Difesa iraniano e l’IRGC nell’ambito di gare per navi «intelligenti»;

–        un accordo di più ampia portata con le forze aeree dell’IRGC che contempla lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti con l’università nonché la relativa cooperazione organizzativa e strategica;

–        la partecipazione della ricorrente ad un accordo tra sei università per sostenere il governo iraniano attraverso la ricerca nel campo della difesa;

–        la circostanza che la ricorrente impartisce corsi di laurea ideati dal Ministero della Scienza, della Ricerca e della Tecnologia, relativamente alla progettazione di droni.

47      La motivazione alla base degli atti impugnati, esposti ai precedenti punti 45 e 46, indica chiaramente che il Consiglio, in sostanza, contesta alla ricorrente di fornire sostegno al governo iraniano in materia di ricerca e tecnologia militare o in campi collegati, in particolare attraverso accordi di cooperazione con l’AIO e l’IRGC, essi stessi iscritti negli elenchi e attivi in questi campi (v. punti 20 e 21 supra).

48      Occorre, pertanto, esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui le attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati, svolte in cooperazione con il Ministero della Difesa o con enti statali anch’essi iscritti negli elenchi, non ricadono nel criterio controverso, allorché il Consiglio non dimostri che tali attività presentano una rilevanza quantitativa o qualitativa che permetta di concludere che esse favoriscono il perseguimento del programma nucleare iraniano sensibile in termini di proliferazione (v. punto 41 supra).

49      In primo luogo, contrariamente alle pretese della ricorrente (v. punto 39 supra), il criterio controverso non implica la necessità di stabilire l’esistenza di un nesso causale tra la condotta costitutiva di un sostegno al governo iraniano e il perseguimento di attività di proliferazione nucleare.

50      Certamente, secondo la giurisprudenza, il criterio controverso non si riferisce a tutte le forme di sostegno al governo iraniano, ma soltanto alle forme di sostegno che, per la loro rilevanza quantitativa o qualitativa, contribuiscono al perseguimento delle attività nucleari iraniane. Il criterio controverso, interpretato, sotto il controllo del giudice dell’Unione, in relazione all’obiettivo di esercitare pressione sul governo iraniano al fine di costringerlo a interrompere le sue attività sensibili in termini di proliferazione nucleare, definisce pertanto in maniera oggettiva una categoria circoscritta di persone ed enti suscettibili di essere sottoposti a misure di congelamento di capitali (sentenza National Iranian Oil Company/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2014:678, punto 119).

51      Infatti, alla luce dell’obiettivo delle misure sul congelamento dei fondi, menzionato al precedente punto 50, risulta senza ambiguità dal criterio controverso che esso si riferisce in modo mirato e selettivo ad attività proprie del soggetto od ente interessato e che, anche se esse sono prive di per sé di qualsiasi nesso diretto o indiretto con la proliferazione nucleare, sono tuttavia idonee a favorirne lo sviluppo, fornendo al governo iraniano risorse o agevolazioni, di ordine materiale, finanziario o logistico, che gli permettano di perseguire le attività di proliferazione (v., in tal senso, sentenze National Iranian Oil Company/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2014:678, punto 120, e del 29 aprile 2015, National Iranian Gas Company/Consiglio T‑9/13, EU:T:2015:236, punto 62).

52      Tuttavia, contrariamente all’interpretazione avanzata dalla ricorrente, non si può dedurre dalla giurisprudenza ripresa ai precedenti punti 50 e 51 che la nozione di «sostegno al governo iraniano» implichi la prova di un nesso tra tale sostegno e le attività nucleari della Repubblica islamica dell’Iran. A tal proposito, il Consiglio sostiene a giusto titolo che la ricorrente confonde, da una parte, il criterio relativo alla fornitura di un sostegno al governo iraniano, previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, l’unico rilevante nel caso di specie, e, dall’altra, il criterio relativo alla prestazione di «sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detta decisione e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza National Iranian Oil Company/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2014:678, punto 139). Orbene, l’applicazione del primo criterio non implica l’esistenza di quel grado di collegamento anche indiretto con le attività nucleari dell’Iran necessario invece per applicare il secondo criterio summenzionato, relativo alla fornitura di un sostegno alle attività nucleari dell’Iran (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, Racc., EU:C:2013:776, punto 80; sentenza Central Bank of Iran/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2015:187, punto 66).

53      Infatti, per quanto riguarda il criterio controverso, risulta esplicitamente dal punto 13 della decisione 2012/35 (v. punto 6 supra), la quale ha introdotto tale criterio nell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, che il Consiglio, ritenendo che la fornitura di un sostegno al governo iraniano fosse suscettibile di favorire il perseguimento di attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, ha inteso ampliare i criteri di iscrizione negli elenchi estendendo l’adozione di misure di congelamento dei fondi alle persone e agli enti che danno un sostegno a detto governo, senza esigere che tale sostegno abbia un nesso diretto o indiretto con tali attività (v., in tal senso, sentenza National Iranian Oil Company/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2014:678, punto 118).

54      Quindi, l’esistenza di un nesso tra la fornitura di un sostegno al governo iraniano e il perseguimento di attività di proliferazione nucleare è espressamente stabilita dalla normativa applicabile. In tale contesto, il criterio controverso deve essere inteso nel senso che riguarda ogni sostegno che, quand’anche non abbia un nesso diretto o indiretto con lo sviluppo della proliferazione nucleare, è ciononostante suscettibile, per la sua rilevanza quantitativa o qualitativa, di favorire un tale sviluppo, fornendo al governo iraniano risorse o agevolazioni in particolare di ordine materiale, finanziario o logistico. Pertanto, il Consiglio non è tenuto a provare l’esistenza di un nesso tra la condotta costitutiva di un sostegno e la facilitazione delle attività di proliferazione nucleare, dato che un tale nesso è stabilito dalle norme generali applicabili (v. in tal senso, sentenze National Iranian Oil Company/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2014:678, punto 140; Central Bank of Iran/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2015:187, punto 81, e National Iranian Gas Company/Consiglio, punto 51 supra, EU:T:2015:236, punto 65).

55      Conviene, pertanto, respingere l’argomento della ricorrente secondo cui l’interpretazione del criterio controverso, richiamato ai precedenti punti 53 e 54, sarebbe puramente letterale e condurrebbe ad includere negli elenchi un ampio gruppo di persone (v. punto 39 supra). In effetti, tale interpretazione del criterio controverso, in considerazione del suo contesto giuridico, si riferisce in modo mirato ad una categoria circoscritta di persone (v. punti 50 e 51 supra) e non può riguardare il semplice fatto di assolvere ai propri obblighi di legge, in particolare di natura fiscale (sentenza National Iranian Oil Company/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2014:678, punto 121).

56      Quanto all’articolo 215, paragrafo 1, TFUE e alla sentenza Tay Za/Consiglio, di cui al precedente punto 39 (EU:C:2012:138), parimenti invocati dalla ricorrente, essi non sono rilevanti nel caso di specie poiché il regolamento n. 267/2012, attuato dal regolamento di esecuzione n. 1202/2014, si fonda sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE e le misure esaminate dalla Corte nella sentenza summenzionata erano state adottate sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE e s’inserivano nel quadro giuridico completamente diverso delle misure restrittive prese contro la Repubblica dell’Unione di Myanmar.

57      In secondo luogo, è necessario respingere anche l’argomento della ricorrente secondo il quale, visto che il sostegno al governo iraniano che le viene contestato non è di natura finanziaria a differenza di quello fornito dagli istituti finanziari o dalle imprese operanti nel settore del petrolio o del gas, precedentemente iscritti negli elenchi sulla base al criterio controverso, spetta al Consiglio provare che il sostegno fornito favorisce il perseguimento delle attività di proliferazione nucleare (v. punti 42 e 43 supra).

58      Certamente, nelle sentenze invocate dalla ricorrente (v. punto 40 supra), relative in particolare al settore del petrolio e del gas in Iran, il Tribunale ha giudicato che l’attività delle imprese statali che operano in tale settore (sentenza National Iranian Oil Company/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2014:678, punto 141) o delle imprese che forniscono un sostegno logistico al governo iraniano in tale settore (v., in tal senso, sentenza Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, punto 40 supra, EU:T:2015:433, punto 54) soddisfaceva il criterio controverso, evidenziando, in sostanza, che la normativa applicabile, in particolare il punto 22 della decisione 2010/413 (v. punto 5 supra), il punto 8 della decisione 2012/35 (v. punto 6 supra) e il punto 16 della decisione 2012/635 (v. punto 9 supra), aveva stabilito un nesso tra la fonte di reddito che la Repubblica islamica dell’Iran derivava da questo settore e il finanziamento delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione.

59      Tuttavia, il criterio controverso non può essere interpretato nel senso che esso miri unicamente a privare il governo iraniano delle sue fonti di reddito e a obbligarlo così a interrompere le sue attività di proliferazione nucleare. Infatti, tale criterio si applica a qualsiasi sostegno che, per rilevanza quantitativa o qualitativa, sia suscettibile di favorire il perseguimento di tali attività, una volta prese in considerazione, ai fini di tale valutazione, tutte le disposizioni pertinenti della normativa applicabile (v. punto 54 supra). Il punto 13 della decisione 2012/35 e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 indicano, a titolo d’esempio, che può trattarsi di un sostegno materiale, logistico o finanziario.

60      In terzo luogo, occorre, pertanto, verificare se, nel contesto della normativa applicabile, attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati, che non corrispondono a nessuno dei tre tipi di sostegno – materiale, finanziario o logistico – menzionati a titolo d’esempio in tale normativa (v. punto 59 supra), siano suscettibili di rientrare nel criterio controverso.

61      A tal riguardo, occorre notare che risulta dalla decisione 2010/413 e dal regolamento n. 267/2012 che determinate misure restrittive possono essere adottate a carico di persone o enti coinvolti nell’acquisizione da parte della Repubblica islamica dell’Iran, in campo militare o in altri ad esso correlati, di beni e tecnologie vietate o nella fornitura di assistenza tecnica relativamente a tali beni o a tali tecnologie. Infatti, il nesso tra questi ultimi e la proliferazione nucleare è stabilito dal legislatore dell’Unione nelle norme generali delle disposizioni applicabili (v., per analogia, sentenza Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, punto 52 supra., EU:C:2013:776, punto 76).

62      In particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento alla Repubblica islamica dell’Iran di armi e materiale connesso di qualunque tipo, ivi compresi i veicoli e l’attrezzatura militare. Peraltro, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 267/2012, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, adottato dal Consiglio il 17 marzo 2014 (GU C 107, pag. 1; in prosieguo: l’«elenco comune delle attrezzature militari»), o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, enti o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

63      Quindi, prevedendo un simile divieto per certe attrezzature militari nel quadro del regolamento n. 267/2012, il legislatore ha stabilito un nesso tra l’acquisizione, da parte della Repubblica islamica dell’Iran, di un certo tipo di attrezzatura e il perseguimento da parte del governo iraniano di attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

64      Tale interpretazione è confermata dalle risoluzioni 1737 (2006) e 1929 del Consiglio di sicurezza, adottate rispettivamente il 23 dicembre 2006 e il 9 giugno 2010, e menzionate rispettivamente ai punti 1 e 4 della decisione 2012/35. Infatti, le norme generali dell’Unione che prevedono l’adozione di misure restrittive devono essere interpretate alla luce del testo e dell’oggetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza che esse attuano (sentenze del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, Racc., EU:C:2011:735, punto 104, e del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio, T‑509/10, Racc., EU:T:2012:201, punto 83). Orbene, le due risoluzioni summenzionate si riferiscono all’adozione di misure volte a ostacolare la messa a punto da parte della Repubblica islamica dell’Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici. In particolare, negli elenchi delle attrezzature e delle tecnologie la cui fornitura è vietata alla Repubblica islamica dell’Iran da tali risoluzioni, elenchi a cui rinvia più specificamente la risoluzione 1929, figurano in particolare i satelliti e i droni.

65      Pertanto, la fornitura di un sostegno al governo iraniano in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, in campo militare o in altri ad esso correlati, soddisfa il criterio controverso allorché esso si riferisce ad attrezzature o tecnologie indicate nell’elenco comune delle attrezzature militari, la cui acquisizione da parte della Repubblica islamica dell’Iran è vietata (v. punto 62 supra).

66      Occorre precisare a tal proposito che l’elenco comune delle attrezzature militari riguarda in particolare le seguenti attrezzature:

«ML 9 Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

(...)

a.      Navi e componenti, come segue:

1.      Navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d’arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

(...)

ML 10 “Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell’aria”, velivoli senza pilota ([droni]), motori aeronautici ed apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

(...)

c.      aeromobili senza pilota e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.      [Droni], veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e “veicoli più leggeri dell’aria” senza equipaggio;

(...)

ML 11 Apparecchiature elettroniche, [satelliti], come segue:

(...)

c.      [satelliti] appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di [satelliti] appositamente progettati per uso militare».

67      Ne deriva che la fornitura di un sostegno al governo iraniano per quanto concerne segnatamente la progettazione, la produzione e lo sviluppo dei satelliti, delle navi o dei droni, che corrispondono alle specifiche dell’elenco comune delle attrezzatture militari, soddisfa il criterio controverso, senza che incomba al Consiglio l’onere di dimostrare che, per la sua rilevanza, tale sostegno favorisce il proseguimento di attività di proliferazione nucleare.

68      In quarto luogo, occorre tuttavia sottolineare che, in ogni caso, la questione della rilevanza di una condotta rispetto al criterio controverso deve essere esaminata con riferimento all’insieme del contesto giuridico e fattuale. Pertanto, qualora il Consiglio non sia in condizione di stabilire se le attività in questione riguardino satelliti o navi «intelligenti» che rispondono effettivamente alle specifiche dell’elenco comune delle attrezzatture militari, la circostanza che tali attività siano condotte in cooperazione con l’AIO, per quanto riguarda la produzione dei satelliti, o con il Ministero della Difesa iraniano e l’IRGC, nel quadro di una gara per navi «intelligenti», permette di concludere, se le affermazioni del Consiglio relative a tale cooperazione sono sufficientemente sostanziate, che il sostegno così fornito al governo iraniano ha una rilevanza sufficiente per soddisfare il criterio controverso.

69      Infatti, l’AIO, che gli atti impugnati indicano come designata dall’Unione «in particolare per la produzione di satelliti», è essa stessa iscritta negli elenchi poiché «sorveglia la produzione missilistica iraniana», ivi inclusi i tre gruppi industriali oggetto della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza. Quanto all’IRGC, esso è iscritto negli elenchi per i seguenti motivi:

«Responsabile del programma nucleare iraniano e del controllo operativo sul programma balistico iraniano. Ha tentato di approvvigionarsi per sostenere i programmi nucleare e balistico iraniani».

70      A tali condizioni, il coinvolgimento diretto dell’AIO nella produzione di missili e dell’IRGC nel programma nucleare e nel controllo operativo del programma di missili balistici in Iran, elementi non contestati dalla ricorrente nel caso di specie, consente di presumere che attività condotte in cooperazione con tali enti del governo iraniano relativamente alla produzione di satelliti e allo sviluppo di navi «intelligenti» presentano un interesse certo per il proseguimento del programma nucleare sensibile in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

71      Nel caso di specie, conviene verificare se le affermazioni del Consiglio relative all’esercizio di tali attività da parte della ricorrente siano sufficientemente sostanziate.

 Circa gli elementi di prova invocati dal Consiglio

72      La ricorrente sostiene che il Consiglio non avrebbe dimostrato che le attività di cui ai documenti prodotti, globalmente, forniscono prova «di un significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare o in altri ad esso correlati». In particolare, il Consiglio non avrebbe precisato quale tipo di sostegno al governo iraniano sarebbe risultato dalla cooperazione della ricorrente con l’AIO e con l’IRGC. Il fatto che la ricorrente abbia cooperato con il governo del suo paese, alla stregua di altre università iraniane, sarebbe un comportamento tipico di qualsiasi istituto di ricerca nel campo della scienza e della tecnologia di qualsiasi paese del mondo.

73      Inoltre, il Consiglio non avrebbe verificato l’esattezza delle informazioni contenute nei documenti prodotti, le quali sono, per la maggior parte, traduzioni fatte dal Consiglio di rassegne stampa, vale a dire informazioni di seconda mano. A ciò si aggiunga che l’originale di tali documenti era redatto in lingua farsi e alcuni di tali testi originali non sono stati trasmessi dal Consiglio.

74      Secondo il Consiglio, la cooperazione della ricorrente, comprovata dai documenti che esso ha prodotto, da una parte, con il Ministero della Difesa, e d’altra parte, con l’AIO e l’IRGC, che sono enti controllati dallo Stato iraniano e iscritte negli elenchi a causa del loro coinvolgimento nei programmi di missili balistici della Repubblica islamica dell’Iran, costituisce un sostegno al governo iraniano ai sensi del criterio controverso.

75      Nel caso di specie, occorre esaminare la forza probatoria degli elementi di prova invocati dal Consiglio rispetto a ciascuno dei motivi alla base della reinscrizione del nome della ricorrente negli elenchi, come enunciati negli atti impugnati (v. punto 46 supra), al fine di verificare se, rispetto al contenuto e alla portata del criterio contestato, come precisati in particolare ai precedenti punti 54 e da 67 a 70, tali motivi siano sufficientemente suffragati (v. punti da 77 a 103 infra). Tale esame permetterà di stabilire se, presi globalmente, tali motivi permettano quindi di giustificare la reiscrizione del nome della ricorrente (v. punto 104 infra).

76      In via preliminare, occorre respingere l’argomento, che la ricorrente ha invocato durante l’udienza, dell’obsolescenza dei documenti presentati dal Consiglio a sostegno dei motivi dell’iscrizione del suo nome negli atti impugnati. Infatti, relativamente allo sviluppo di satelliti e navi «intelligenti», la maggior parte dei documenti invocati dal Consiglio erano datati 2012 e davano prova di una cooperazione senza precisa data conclusiva (MD 176/14 RELEX, MD 177/14 RELEX, MD 178/14 RELEX). Inoltre, il documento MD 179/14 RELEX, relativo a un discorso del comandante delle forze navali dell’IRGC e tratto dal sito Internet della ricorrente, risale al gennaio 2014. Per quanto riguarda l’accordo di cooperazione tra la ricorrente e le forze aeree dell’IRGC, occorre ricordare che il documento MD 180/14 RELEX figurava ancora su detto sito al momento dell’adozione degli atti impugnati.

–       Circa l’accordo con l’AIO per la produzione di satelliti

77      A supporto degli argomenti relativi ad un accordo tra la ricorrente e l’AIO per la produzione di satelliti, il Consiglio ha prodotto i documenti MD 176/14 RELEX e MD 177/14 RELEX, contenuti nel suo fascicolo (v. punto 15 supra). Trattasi di copie di pagine Internet estratte dagli archivi di un servizio della BBC, redatte in inglese, che riprendono il testo di due rapporti dell’agenzia di stampa della Repubblica islamica dell’Iran, l’Islamic Republic News Agency (IRNA). Come rilevato dalla ricorrente, questi rapporti dell’IRNA non sono stati prodotti. Tuttavia, la ricorrente non contesta l’esattezza delle informazioni contenute nei documenti della BBC. Essa afferma, in sostanza, che tali informazioni non giustificano la reiscrizione del suo nome negli elenchi.

78      Il primo di tali documenti (MD 176/14 RELEX), datato 3 febbraio 2012 e intitolato «Iran to have greater achievements in space industry – defence minister» («L’Iran realizzerà risultati ancora più importanti nell’industria spaziale secondo il Ministro della Difesa») riporta l’annuncio del Ministro della Difesa iraniano circa il lancio da parte dell’AIO di un satellite concepito e costruito dagli studenti della ricorrente, sotto la direzione di un membro dello High Council of Space. Secondo una dichiarazione del direttore dell’AIO, anch’essa riportata nel documento summenzionato, si tratta di un satellite di prova controllato a distanza, in grado di filmare la Terra con maggiore precisione. Col suo peso di 50 kg, questo micro satellite avrebbe delle applicazioni diverse in campi vari come la meteorologia, la gestione delle catastrofi naturali e la misurazione della temperatura e dell’umidità nell’aria.

79      Il secondo documento (MD 177/14 RELEX), datato 2 ottobre 2012 e intitolato «Iran to launch more satellites this year» («L’Iran lancerà più satelliti quest’anno»), si riferisce all’annuncio del direttore dell’AIO relativamente al lancio di un altro satellite che sarà costruito dalla ricorrente, dotato di pannelli solari, la cui missione sarà quella di fotografare la Terra ad un’altezza tra 250 e 370 km.

80      La ricorrente sostiene che il documento MD 176/14 RELEX riguarda un micro satellite concepito per obiettivi pacifici. Inoltre, essa non avrebbe partecipato alla progettazione e alla fabbricazione dei sistemi di lancio o al lancio di tale satellite né di quello cui fa riferimento il documento MD 177/14 RELEX. I documenti summenzionati non conterrebbero alcun elemento che prova che la progettazione e la costruzione dei satelliti ivi menzionati favoriscano il perseguimento da parte del governo iraniano delle sue attività di proliferazione nucleare.

81      Occorre rilevare che i documenti MD 176/14 RELEX e MD 177/14 RELEX non contengono alcun elemento che permetta di concludere che i due satelliti ivi menzionati sono stati specificamente progettati o modificati per uso militare ai sensi dell’elenco comune delle attrezzatture militari (v. punto 66 supra). Inoltre, tali documenti non si riferiscono ad un accordo tra la ricorrente e l’AIO per la produzione di satelliti.

82      Tuttavia, la circostanza che il lancio del primo satellite da parte dell’AIO sia annunciato dal Ministero della Difesa iraniano (v. punto 78 supra) prova l’interesse che tale satellite ha in campo militare o in altri ad esso correlati. Inoltre, il fatto che l’AIO, che procede al lancio dei satelliti, sia esso stesso inscritto negli elenchi, a causa del suo coinvolgimento nella produzione di missili, conferma quest’analisi (v. punto 70 supra). In tale contesto, l’assenza di ogni coinvolgimento della ricorrente nella progettazione e nella produzione dei sistemi di lancio, invocata dalla stessa, è irrilevante, poiché il Consiglio le contesta unicamente le sue attività relative alla progettazione e alla produzione di satelliti.

83      Pertanto, le attività della ricorrente relative alla produzione di satelliti possono essere considerate come un sostegno al governo iraniano, ai sensi del criterio controverso.

–       Sulla cooperazione con il Ministero della Difesa iraniano e l’IRGC nell’ambito di gare per navi «intelligenti»

84      Per dimostrare che la ricorrente coopera con il Ministero della Difesa iraniano e l’IRGC nell’ambito di gare per navi «intelligenti», il Consiglio ha prodotto, da una parte, i documenti MD 178/14 RELEX e MD 179/14 RELEX, contenuti nel suo fascicolo (v. punto 15 supra) e, dall’altra parte, in allegato alla controreplica, un articolo pubblicato sul sito Internet del quotidiano Iran Daily Brief, datato 30 gennaio 2014.

85      Il documento MD 178/14 RELEX è un articolo di giornale pubblicato dall’agenzia di stampa Fars News Agency e datato 12 maggio 2012. Tale articolo, intitolato «Stretta collaborazione tra la Sharif University e il Ministero della Difesa/I problemi della marina sono trascurati in Iran», riporta un’intervista del presidente del gruppo d’ingegneria navale della ricorrente a tale agenzia, nella quale tale alto rappresentante della ricorrente riferisce di un accordo concluso tra una commissione scientifica della ricorrente e l’Organizzazione delle industrie della marina del Ministero della Difesa relativamente alle gare per navi «intelligenti». A termini di tale accordo, non ci sarebbe alcuna restrizione finanziaria o operativa per i progetti approvati. Tale stretta cooperazione tra la ricorrente e l’organizzazione summenzionata del Ministero della Difesa avrebbe avuto inizio due anni prima.

86      Quanto al documento MD 179/14 RELEX, esso contiene in particolare un articolo tratto dal sito Internet della ricorrente, datato 21 gennaio 2014 e intitolato «Sostegno della marina ai vincitori della gara per navi “intelligenti”». Tale articolo riporta un discorso pronunciato dal comandante delle forze navali dell’IRGC, in occasione dell’apertura della terza gara per navi «intelligenti», il quale fa riferimento all’importanza strategica dello sviluppo tecnologico di questo tipo di navi e alla cooperazione tra le forze navali dell’IRGC e i centri di ricerca iraniani.

87      La ricorrente sottolinea che dal documento MD 178/14 RELEX risulta che, al momento dell’intervista ivi riportata, nessun progetto era stato concluso. Inoltre, tale documento non conterrebbe alcuna informazione relativa a eventuali progetti. Nella replica, la ricorrente ha precisato che essa aveva organizzato una sola gara per navi «intelligenti». Il documento MD 179/14 RELEX, che non farebbe menzione della ricorrente, si riferiva quindi ad una gara che la ricorrente non aveva organizzato. In più, non risulterebbe necessariamente dal discorso del comandante delle forze navali dell’IRGC che le navi in questione erano destinate ad uso militare. In ogni caso, il Consiglio non avrebbe spiegato perché la partecipazione della ricorrente alla progettazione di navi, pur ad uso militare, favorirebbe il proseguimento da parte del governo iraniano di attività di proliferazione nucleare.

88      Nella controreplica, il Consiglio ha sostenuto che l’affermazione della ricorrente secondo la quale essa non aveva organizzato la terza gara per navi «intelligenti» è contraddetta da un articolo pubblicato sul sito Internet del quotidiano Iran Daily Brief, prodotto in allegato alla controreplica.

89      Tale articolo, datato 30 gennaio 2014, è intitolato come segue: «Secondo il comandante delle forze navali dell’IRGC, è stata creata un’organizzazione per le navi da guerra intelligenti» («IRGCN commander: Organisation of Smart Combat Vessels established»). Esso indica che, nel discorso che questi ha pronunciato in occasione della cerimonia di apertura della terza gara per «veicoli di superficie autonomi» [«Autonomous Surface Vehicles (ASV)»] svoltasi presso la Sharif University of Technology, il comandante delle forze navali dell’IRGC ha dichiarato che una sezione di combattimento di navi «intelligenti» era stata creata dall’IRGC.

90      Deriva da tale articolo, da una parte, che in mancanza di altre spiegazioni da parte della ricorrente, la terza gara per navi «intelligenti» riguardava navi suscettibili di essere utilizzate per scopi militari. D’altra parte, la circostanza che la cerimonia d’apertura di tale gara avesse luogo nei locali della ricorrente permette di ritenere che, salva prova contraria, essa fosse implicata nella sua organizzazione.

91      L’articolo del 30 gennaio 2014 summenzionato costituisce quindi un elemento di prova che corrobora ulteriormente gli elementi contenuti nei documenti MD 178/14 RELEX e MD 179/14 RELEX, relativi alla cooperazione della ricorrente con il Ministero della Difesa e l’IRGC nell’ambito della gara per navi «intelligenti» (v. punti 85 e 86 supra). Esso non contiene alcun elemento materiale nuovo a sostegno dell’iscrizione del nome della ricorrente, ma si limita a suffragare le accuse già formulate dal Consiglio nella sua lettera del 4 settembre 2014 (v. punto 15 supra) e risponde agli argomenti sollevati dalla ricorrente nel corso della procedura dinanzi al Tribunale. Esso può, dunque, essere tenuto in considerazione anche se non faceva parte del fascicolo del Consiglio e senza che siano violati i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo della ricorrente.

92      Ne deriva che il Consiglio ha sufficientemente dimostrato che l’attività della ricorrente relativamente alle gare per navi «intelligenti» soddisfaceva il criterio controverso.

–       Sull’accordo tra la ricorrente e le forze aeree dell’IRGC

93      Il Consiglio ha prodotto il testo di un «accordo per assegnare lo spazio nella casa della tecnologia dello Sharif» («Agreement to Assign Space in Sharif’s Technology House») tra il dipartimento della ricerca e della tecnologia della ricorrente e le forze aereospaziali dell’IRGC – rappresentate dal direttore dell’istituto di ricerca SAK di tali forze aereospaziali (in prosieguo: l’«Istituto di ricerca»), che figura nel suo fascicolo con il numero di protocollo MD 180/14 RELEX.

94      La ricorrente sostiene che si tratta di una semplice lettera d’intenti, non firmata. Inoltre, tale lettera prevede unicamente le grandi linee della cooperazione e dovrebbe essere completata da accordi operativi specifici.

95      Il Consiglio precisa che il documento MD 180/14 RELEX è tratto dal sito Internet della ricorrente. Sottolinea che, anche supponendo che l’accordo non sia stato firmato dalle parti, tale accordo attesta in ogni caso un’intenzione reale di sviluppare un certo livello di cooperazione tra la ricorrente e l’Istituto di ricerca.

96      A tale proposito, occorre constatare che, secondo il documento MD 180/14 RELEX, l’accordo era previsto per un periodo compreso tra la data della sua firma e il 20 marzo 2013 e che poteva essere prorogato in funzione del livello di attività e di comune accordo tra le parti. Inoltre, il testo dell’accordo era ancora diffuso sul sito Internet della ricorrente al momento dell’adozione degli atti impugnati, il 7 novembre 2014. Tali circostanze permettono di presumere che la ricorrente manteneva contatti con le forze aereospaziali dell’IRGC in vista di una cooperazione scientifica e tecnologica.

97      Certamente, come rilevato dalla ricorrente, tale accordo non si riferisce espressamente ad attività in campo militare o in altri ad esso correlati. Ciononostante, le clausole dell’accordo mostrano l’influenza determinante dell’Istituto di ricerca e, di conseguenza, dell’IRGC sui rapporti delle ricorrente con l’industria nonché sulla scelta e il monitoraggio dei suoi progetti di ricerca. Infatti, risulta esplicitamente da tale accordo che esso in generale è volto a sviluppare e organizzare i rapporti tra la ricorrente e l’industria e tenta di rispondere ai bisogni dell’industria con le risorse esistenti della ricorrente. L’istituto di ricerca s’impegna in particolare a concludere un contratto con la ricorrente in vista dell’esecuzione dei progetti di ricerca richiesti dall’industria, in particolare le proposte sottoposte da tale istituto (punto 5.1 dell’accordo). Quest’ultimo definisce i campi specifici d’interesse per le imprese e li presenta alla ricorrente in vista della conclusione di un contratto (punto 5.11 dell’accordo). Da parte sua, la ricorrente s’impegna segnatamente a presentare relazioni periodiche sui risultati delle sue ricerche collegate all’industria (punto 6.1 dell’accordo) e a fornire le risorse universitarie che riguardano l’industria (punto 6.4 dell’accordo).

98      Questi elementi non permettono da soli di provare che la ricorrente fornisca un sostegno al governo iraniano per quanto riguarda le attrezzature rilevanti ai fini dell’elenco comune delle attrezzatture militari (v. punto 67 supra). Tuttavia, è il caso di sottolineare che il suddetto accordo con le forze aereospaziali dell’IRGC prevedeva una cooperazione stretta e sistematica tra la ricorrente e l’Istituto di ricerca per quanto riguarda l’attività di ricerca della ricorrente, in funzione dei bisogni dell’industria iraniana. Tale accordo si applica quindi a tutti i campi industriali, ivi compresi il campo militare o altri ad esso correlati, menzionati nella motivazione dell’iscrizione del nome della ricorrente. Considerato che l’IRGC è implicato nel programma nucleare e nel controllo operativo del programma dei missili balistici in Iran (v. punto 70 supra) nonché in numerosi settori chiave dell’economia, l’accordo conferma che il sostegno così fornito dalla ricorrente al governo iraniano ricade, per la sua rilevanza, sotto il criterio contestato (v. punto 68 supra).

–       Sull’accordo tra la ricorrente e sei altre università in materia di ricerca collegata alla difesa

99      Per stabilire l’esistenza di un accordo tra la ricorrente e sei altre università volto a sostenere il governo iraniano nella ricerca legata alla difesa, il Consiglio si è basato sul documento MD 181/14 RELEX, presente nel suo fascicolo e contenente una raccolta d’informazioni tratte dai siti Internet delle agenzie di stampa iraniane, in particolare l’IRNA, sul tema degli sviluppi militari in Iran tra il 15 giugno e l’11 luglio 2012.

100    Risulta da tale documento che un articolo dell’IRNA del 23 giugno 2012 rivela che un accordo di cooperazione è stato firmato tra la ricorrente e sei altre università in materia di educazione, ricerca comune e creazione di centri d’eccellenza. Il Ministro delle Scienze, della Ricerca e della Tecnologia avrebbe sottolineato a tal proposito il ruolo delle università nella «neutralizzazione delle manovre dei nemici e dei piani aventi nel mirino la comunità universitaria del paese». Questi avrebbe annunciato che il ministero avrebbe procurato il suo sostegno finanziario per quanto riguarda la ricerca e le attività in campi collegati con la difesa.

101    Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio, il summenzionato accordo non potrebbe costituire un indizio del sostegno della ricorrente al governo iraniano ai sensi del criterio controverso. Trattasi, infatti, di un accordo di cooperazione tra università che riguarda, in maniera generale, le normali attività d’insegnamento e di ricerca inerenti alle università. In tale contesto, le dichiarazioni generali del Ministro delle Scienze, della Ricerca e della Tecnologia, riportate nel documento MD 181/14 RELEX, non sono sufficienti, in mancanza di informazioni concrete sul contenuto di tale accordo, a supportare la presunzione che esso riguardi in maniera più specifica attività di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo della difesa o in ambiti con esso correlati e che esso contribuisca quindi a sostenere il governo iraniano.

–       Sui corsi universitari in materia di progettazione di droni

102    La ricorrente rileva a giusto titolo che i documenti prodotti dal Consiglio non contengono alcuna prova del fatto che essa dispenserebbe corsi ideati dal Ministero delle Scienze, della Ricerca e della Tecnologia nel campo della progettazione dei droni.

103    Pertanto, poiché tale motivo d’iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi non è suffragato, esso non può contribuire a giustificare l’adozione degli atti impugnati.

–       Conclusione

104    Risulta da quanto precede che i motivi dell’iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi, relativamente alla sua attività, da una parte, nel campo dei satelliti e, d’altra parte, in quello delle navi «intelligenti», sono sufficientemente suffragati, come statuito ai precedenti punti 83 e 92. Inoltre, l’accordo tra la ricorrente e le forze aeree dell’IRGC conferma l’impegno della ricorrente verso il governo iraniano in campo militare o in altri ad esso correlati (v. punto 98 supra). Tutte queste ragioni giustificano, quindi, l’iscrizione del nome della ricorrente negli atti impugnati sulla base del criterio controverso.

105    Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità

106    La ricorrente sostiene in primo luogo che, poiché la reiscrizione del suo nome negli elenchi non è fondata, gli atti impugnati violano il diritto di proprietà e il principio di proporzionalità.

107    In seguito, la ricorrente accusa il Consiglio di non aver tenuto in conto il fatto che essa non è un’impresa commerciale ma un’università. Pertanto, l’iscrizione del suo nome negli elenchi avrebbe un impatto negativo non solamente sui suoi diritti ma anche su quelli del corpo docente e degli studenti. Tale iscrizione sarebbe quindi sproporzionata poiché lederebbe anche i diritti dei suoi collaboratori scientifici, il diritto all’educazione consacrato dall’articolo 2 del protocollo n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e l’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la libertà d’espressione e d’informazione consacrati dall’articolo 10 di detta Convenzione e dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.

108    Infine, la ricorrente afferma che gli atti impugnati hanno conseguenze negative sulla sua attività di ricerca e d’insegnamento, in particolare poiché, a partire dall’iscrizione iniziale, alcuni editori hanno smesso di pubblicare gli articoli di autori iraniani e hanno annullato certi contratti con la ricorrente relativi alla pubblicazione di cinque opere in inglese, essa non riceve più le riviste, le opere e i cataloghi scientifici pubblicati in Europa e non riesce più a procurarsi il materiale per la ricerca e per il laboratorio negli Stati membri dell’Unione e non ha più accesso a certi siti Internet di ricerca, e i suoi membri non ottengono più il visto per recarsi nel territorio di alcuno Stato membro dell’Unione.

109    Secondo costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità fa parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione ed esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio, T‑383/11, Racc., EU:T:2013:431, punto 98, e la giurisprudenza ivi citata).

110    Nel caso di specie, occorre rilevare che la circostanza che gli atti impugnati ledano non soltanto il diritto di proprietà della ricorrente ma anche la sua attività di ricerca e d’insegnamento, oltre gli altri diritti menzionati al precedente punto 107, non permette di concludere che tali atti siano sproporzionati. Infatti, poiché con le sue attività di ricerca e di sviluppo, di cui agli atti impugnati, la ricorrente ha fornito un sostegno al governo iraniano vietato sulla base della normativa applicabile, come stabilito al precedente punto 104, il Consiglio ha potuto stimare, senza eccedere i limiti del suo potere discrezionale, che la reiscrizione del nome della ricorrente negli elenchi costituisse una misura appropriata e necessaria ai fini della lotta contro la proliferazione nucleare.

111    Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, relativo allo sviamento di potere

112    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la circostanza che i documenti prodotti dal Consiglio non permettono di sostanziare i motivi della reiscrizione del suo nome mostra che il Consiglio si era in realtà basato su motivi diversi rispetto a quelli dichiarati nella decisione di iscrizione iniziale, annullata con la sentenza Sharif University of Technology/Consiglio, citata nel precedente punto 14 (EU:T:2014:607).

113    Tale argomentazione si limita a reiterare, a sostegno del presente motivo, l’argomento già invocato dalla ricorrente nel quadro del primo motivo, secondo il quale il Consiglio non le avrebbe comunicato certe informazioni presenti nel suo fascicolo sulle quali si basavano gli atti impugnati. Tale argomentazione deve, pertanto, essere respinta per i motivi esposti nei precedenti punti da 33 a 35, ai quali si rinvia.

114    In secondo luogo, la ricorrente afferma che, delle tre università iscritte negli elenchi, essa è la sola la cui iscrizione si basa sul criterio controverso. L’iscrizione delle altre due università si fonderebbe sul criterio dell’implicazione nel programma nucleare dell’Iran. In questo contesto, la ricorrente ritiene che l’assenza d’iscrizione delle cinque università che sono parte con essa dell’accordo tra sei università finalizzato al sostegno del governo iraniano attraverso la ricerca collegata alla difesa, di cui tratta uno dei motivi degli atti impugnati, mostri che la reiscrizione del suo nome si fonda in realtà su un altro motivo.

115    A tal proposito, occorre constatare che l’argomento, menzionato al precedente punto 114, secondo cui l’iscrizione si fonderebbe su motivi diversi rispetto alle altre due università è privo di rilevanza nel caso di specie. Peraltro, la circostanza che le altre cinque università, che sono parte dell’accordo, a cui fa riferimento uno dei motivi della reinscrizione del nome della ricorrente negli elenchi, non sono state sottoposte a misure restrittive sulla base del criterio contestato non può costituire un indizio di sviamento di potere.

116    Infatti, risulta dalla motivazione degli atti impugnati che la partecipazione della ricorrente a tale accordo costituisce solamente uno dei cinque motivi della reiscrizione del suo nome. Gli altri tre motivi indicati negli atti impugnati riguardano rispettivamente gli accordi di cooperazione con enti del governo iraniano per la produzione di satelliti, l’organizzazione di gare per navi «intelligenti» e la cooperazione organizzativa e strategica con l’IRGC (v. punto 46 supra). Orbene, come stabilito al precedente punto 104, questi altri tre motivi, considerati globalmente, giustificano la reiscrizione del nome della ricorrente, mentre il motivo relativo al summenzionato accordo tra le sei università in materia di ricerca collegata alla difesa è stato giudicato privo di fondamento (v. punto 101 supra).

117    Per tutte queste ragioni il quarto motivo dev’essere respinto.

118    Ne consegue che la domanda di annullamento degli atti impugnati deve essere respinta.

2.     Sulla domanda di risarcimento danni

119    La ricorrente sostiene che la reiscrizione ingiustificata del suo nome negli elenchi ha causato un pregiudizio alla sua reputazione. L’annullamento di tale reiscrizione non sarebbe sufficiente a risarcire tale pregiudizio.

120    Secondo una giurisprudenza consolidata, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi, presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (v. sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc., EU:C:2008:476, punto 106 e giurisprudenza ivi citata, e del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, T‑384/11, Racc., EU:T:2014:986, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

121    Il carattere cumulativo di dette tre condizioni per la sussistenza della responsabilità implica che, nel caso in cui una di esse non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento danni deve essere respinto integralmente, senza che si renda necessario esaminare le altre condizioni (sentenze dell’8 maggio 2003, T. Port/Commissione, C‑122/01 P, Racc., EU:C:2003:259, punto 30; e Safa Nicu Sepahan/Consiglio, punto 120 supra, EU:T:2014:986, punto 48).

122    Non essendo soddisfatta nel caso di specie la condizione relativa all’illiceità dell’iscrizione del nome della ricorrente, come constatato al precedente punto 118, la domanda di risarcimento danni della ricorrente e, pertanto, il ricorso nella sua totalità devono essere respinti.

 Sulle spese

123    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

124    Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta integralmente soccombente, dev’essere condannata a sopportare tutte le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Sharif University of Technology sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 2016.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla domanda di annullamento

Sul primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto e a errori manifesti di valutazione

Circa l’interpretazione del criterio controverso relativamente alle attività in campo militare o in altri ad esso correlati, menzionata nella motivazione degli atti impugnati

Circa gli elementi di prova invocati dal Consiglio

–  Circa l’accordo con l’AIO per la produzione di satelliti

–  Sulla cooperazione con il Ministero della Difesa iraniano e l’IRGC nell’ambito di gare per navi «intelligenti»

–  Sull’accordo tra la ricorrente e le forze aeree dell’IRGC

–  Sull’accordo tra la ricorrente e sei altre università in materia di ricerca collegata alla difesa

–  Sui corsi universitari in materia di progettazione di droni

–  Conclusione

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità

Sul quarto motivo, relativo allo sviamento di potere

2.  Sulla domanda di risarcimento danni

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.