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Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 – PAN Europe / Commissione

(Causa T-51/15)1

(«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Documenti relativi agli interferenti endocrini – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, P. Mihaylova e J. Tomkin, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 24 novembre 2014, con il riferimento Ares(2014)3900631, nella parte in cui nega l’accesso ai documenti relativi agli interferenti endocrini.

Dispositivo

La decisione della Commissione europea del 24 novembre 2014, con il riferimento Ares(2014)3900631, è annullata nella parte in cui nega l’accesso ai documenti indicati con i numeri 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42 e 43, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe).

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 118 del 13.4.2015