Language of document : ECLI:EU:T:2016:254

Edizione provvisoria

Causa T‑52/15

Sharif University of Technology

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Sostegno al governo iraniano – Attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore militare o in altri ad esso correlati – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di diritto e errore di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Sviamento di potere – Domanda risarcitoria»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 aprile 2016

1.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sostegno al governo iraniano – Nozione – Necessità di un nesso causale tra la condotta costitutiva di un sostegno al governo iraniano e il perseguimento di attività di proliferazione nucleare – Insussistenza

[Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) e c), e 2012/35/PESC, 1considerando 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, a) e d)]

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sostegno al governo iraniano – Nozione – Attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore militare o in altri ad esso correlati – Inclusione – Presupposto

[Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, artt. 1er, § 1, c), e 20, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 267/2012, artt. 5, § 1, a), e 23, § 2, d)]

3.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione al diritto di libertà di espressione e d’informazione – Restrizione al diritto all’istruzione – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11, 14, 17, § 1, e 52, § 1; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2014/776/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1202/2014)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      Nel caso di misure restrittive nei confronti dell’Iran, come il congelamento dei capitali delle entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran, il criterio della prestazione di sostegno a detto governo non implica la necessità di stabilire l’esistenza di un nesso causale tra la condotta costitutiva di un sostegno al governo iraniano e il perseguimento di attività di proliferazione nucleare.

Certamente, detto criterio non si riferisce ad ogni forma di sostegno al governo iraniano, bensì alle forme di sostegno che, per la loro rilevanza quantitativa o qualitativa, contribuiscono al perseguimento delle attività nucleari iraniane. Interpretato, sotto il controllo del giudice dell’Unione, in relazione all’obiettivo di esercitare pressione sul governo iraniano al fine di costringerlo a interrompere le sue attività sensibili in termini di proliferazione nucleare, il criterio del sostegno dato al governo definisce pertanto in maniera oggettiva una categoria circoscritta di persone ed enti suscettibili di essere sottoposti a misure di congelamento di capitali.

Infatti, alla luce dell’obiettivo delle misure sul congelamento dei fondi, risulta senza ambiguità dal criterio precedentemente citato che quest’ultimo si riferisce in modo mirato e selettivo ad attività proprie del soggetto o dell’ente interessato e che, anche se esse sono prive di per sé di qualsiasi nesso diretto o indiretto con la proliferazione nucleare, sono tuttavia idonee a favorirla, fornendo al governo iraniano risorse o agevolazioni, di ordine materiale, finanziario o logistico, che gli permettano di perseguire le attività di proliferazione.

Tuttavia, la nozione di «sostegno al governo iraniano» non implica la prova di un nesso tra tale sostegno e le attività nucleari della Repubblica islamica dell’Iran. A tal proposito, non bisogna confondere, da una parte, il criterio relativo alla prestazione di sostegno al governo iraniano, previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, relativo all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran, e, dall’altra, il criterio relativo alla prestazione di «sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari», enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detta decisione e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. Orbene, l’applicazione del primo criterio non implica l’esistenza di quel grado di collegamento anche indiretto con le attività nucleari dell’Iran necessario invece per applicare il secondo criterio summenzionato, relativo alla fornitura di un sostegno alle attività nucleari dell’Iran.

Infatti, per quanto riguarda il criterio della prestazione di sostegno al governo iraniano, risulta esplicitamente dal punto 13 della decisione 2012/35, che modifica la decisione 2010/413, la quale ha introdotto tale criterio nell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/35, che il Consiglio, ritenendo che la fornitura di un sostegno al governo iraniano fosse suscettibile di favorire il perseguimento di attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, ha inteso ampliare i criteri di iscrizione negli elenchi estendendo l’adozione di misure di congelamento dei fondi alle persone e agli enti che danno un sostegno a detto governo, senza esigere che tale sostegno abbia un nesso diretto o indiretto con tali attività.

Quindi, l’esistenza di un nesso tra la fornitura di un sostegno al governo iraniano e il perseguimento delle attività di proliferazione nucleare è espressamente stabilita dalla normativa applicabile. In tale contesto, il criterio della prestazione di sostegno al governo iraniano deve essere inteso nel senso che riguarda ogni sostegno che, quand’anche non abbia un nesso diretto o indiretto con lo sviluppo della proliferazione nucleare, è ciononostante suscettibile, per la sua rilevanza quantitativa o qualitativa, di favorire un tale sviluppo, fornendo al governo iraniano risorse o agevolazioni in particolare di ordine materiale, finanziario o logistico. Pertanto, il Consiglio non è tenuto a provare l’esistenza di un nesso tra la condotta costitutiva di un sostegno e la facilitazione delle attività di proliferazione nucleare, dato che un tale nesso è stabilito dalle norme generali applicabili.

(v. punti 49‑54)

2.      Risulta dalla decisione 2010/413, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, e dal regolamento n. 267/2012, relativo all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran, che determinate misure restrittive possono essere adottate a carico di persone o enti coinvolti nell’acquisizione da parte della Repubblica islamica dell’Iran, in campo militare o in altri ad esso correlati, di beni e tecnologie vietati o nella fornitura di assistenza tecnica relativamente a tali beni o a tali tecnologie. Infatti, il nesso tra questi ultimi e la proliferazione nucleare è stabilito dal legislatore dell’Unione nelle norme generali delle disposizioni applicabili.

In particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento alla Repubblica islamica dell’Iran di armi e materiale connesso di qualunque tipo, ivi compresi i veicoli e l’attrezzatura militare. Peraltro, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 267/2012, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, adottato dal Consiglio, o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, enti o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. Quindi, prevedendo un simile divieto per certe attrezzature militari nel quadro del regolamento n. 267/2012, il legislatore ha stabilito un nesso tra l’acquisizione da parte della Repubblica islamica dell’Iran di questo tipo di attrezzatura e il perseguimento da parte del governo iraniano di attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.


Tale interpretazione è confermata dalle risoluzioni 1737 (2006) e 1929 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, menzionate rispettivamente ai punti 1 e 4 della decisione 2012/35, che modifica la decisione 2010/413. Infatti, le norme generali dell’Unione che prevedono l’adozione di misure restrittive devono essere interpretate alla luce del testo e dell’oggetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza che esse attuano. Orbene, le due risoluzioni summenzionate si riferiscono all’adozione di misure volte a ostacolare la messa a punto da parte della Repubblica islamica dell’Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici. In particolare, negli elenchi delle attrezzature e delle tecnologie la cui fornitura è vietata alla Repubblica islamica dell’Iran da tali risoluzioni, elenchi a cui rinvia più specificamente la risoluzione 1929, figurano segnatamente i satelliti e i droni.

Pertanto, la fornitura di un sostegno al governo iraniano in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, in campo militare o in altri ad esso correlati, soddisfa il criterio della prestazione di sostegno al governo iraniano, enunciato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, allorché esso si riferisce ad attrezzature o tecnologie indicate nell’elenco comune delle attrezzature militari, la cui acquisizione da parte della Repubblica islamica dell’Iran è vietata.

(v. punti 61‑65)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 109, 110)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 120, 121)