Language of document : ECLI:EU:T:2016:281

Causa T‑47/15

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Energie rinnovabili – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca modificata concernente le fonti di energia rinnovabili (legge EEG del 2012) – Aiuto a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia – Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Risorse statali»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 maggio 2016

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Attribuzione di agevolazioni imputabile allo Stato – Meccanismo imposto dalla legge per compensare, a favore di taluni gestori di reti, i quantitativi di elettricità superiori a quelli forniti dai fornitori ai clienti finali – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Riduzioni di una sovrattassa destinata a finanziare l’aiuto fornito all’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure statali volte a ravvicinare le condizioni di concorrenza a quelle esistenti in altri Stati membri – Ininfluenza quanto alla qualificazione come aiuto

(Art. 107, § 1, TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Misura volta a compensare uno svantaggio strutturale – Ininfluenza quanto alla qualificazione come aiuto

(Art. 107, § 1, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Politica pubblica di aiuto ai produttori di elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili – Fondi equiparabili ad una tassa, generati da una sovrattassa imposta ai fornitori di tale tipo di energia e amministrati collettivamente dai gestori sotto l’influenza dominante dello Stato equiparati ad un ente che esegue una concessione statale – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 25, 26)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36, 37, 40)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 49)

4.      Una normativa nazionale che istituisce un massimale alla sovrattassa destinata a finanziare l’aiuto fornito all’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili a favore delle imprese a forte consumo di elettricità del settore produttivo, e impedisce così ai gestori di reti e ai fornitori di elettricità di recuperare una parte dei costi supplementari relativi all’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili presso tali imprese, libera dette imprese da un onere che esse devono di regola sostenere e comporta, per queste ultime, un vantaggio.

(v. punti 52, 55)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 56)

6.      Una misura non può sottrarsi alla qualificazione come aiuti di Stato per il solo fatto che essa sopprime, per le imprese beneficiarie, uno svantaggio strutturale.

(v. punto 61)

7.       Soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Una normativa nazionale che disciplini l’ambito giuridico della promozione dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili (elettricità EEG) che preveda, da un lato, un regime di aiuto a favore dei produttori di elettricità EEG mediante tariffe di riacquisto e premi di mercato, finanziato dalla sovrattassa EEG a carico di fornitori di elettricità e che può essere trasferita sui consumatori finali, riscossa e amministrata dai gestori di reti di trasporto (GRT) e, dall’altro, un regime di compensazione speciale che stabilisce un massimale alla sovrattassa EEG che può essere trasferita dai fornitori di elettricità sugli utenti a forte consumo di energia implica risorse statali ai sensi di detta disposizione.

A questo riguardo, in primo luogo, detta sovrattassa, che consiste nella differenza, in proporzione delle quantità vendute, tra il prezzo ottenuto in occasione della vendita di elettricità e l’onere finanziario imposto dall’obbligo stabilito per legge di retribuire l’elettricità EEG alle tariffe fissate per legge che i fornitori di elettricità hanno diritto di richiedere ai clienti finali, è riscossa e amministrata dai GRT e mira, in definitiva, a coprire i costi generati dalle tariffe di riacquisto e i premi di mercato previsti dalla normativa nazionale di cui trattasi, garantendo ai produttori di elettricità EEG un prezzo per l’elettricità che producono più elevato del prezzo di mercato, di modo che essa rientra, principalmente, nell’attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili definita dallo Stato attraverso la legge.

In secondo luogo, i GRT sono incaricati, dalla normativa di cui trattasi, di gestire il sistema di aiuto alla produzione di elettricità EEG. Essi beneficiano al riguardo di una serie di obblighi e di prerogative e sono incaricati di compiti di gestione e di amministrazione di tale sistema equiparabili dal punto di vista dei loro effetti a una concessione statale. Infatti, i fondi inclusi nel funzionamento di tale normativa sono esclusivamente gestiti per finalità di interesse pubblico, secondo modalità preventivamente definite dal legislatore nazionale di cui trattasi. A tal riguardo, detti fondi, costituiti dai costi supplementari trasferiti sui consumatori finali e pagati dai fornitori di elettricità ai GRT per l’elettricità EEG il cui prezzo supera quello dell’elettricità acquistata sul mercato, non transitano direttamente dai consumatori finali ai produttori di tale tipo di elettricità, vale a dire fra operatori economici autonomi, ma necessitano dell’intervento di intermediari, incaricati in particolare della loro riscossione e della loro gestione. Pertanto, tali fondi generati da detta sovrattassa e amministrati congiuntamente dai GRT rimangono sotto l’influenza dominante dei pubblici poteri.

In terzo luogo, le risorse di cui trattasi, generate da detta sovrattassa e destinate tanto al finanziamento del regime di sostegno all’elettricità EEG quanto al finanziamento del regime di compensazione, sono ottenute grazie ad oneri imposti in definitiva a soggetti privati dalla normativa nazionale di cui trattasi. Infatti, questa prevede la facoltà per i GRT d’imporre un supplemento di prezzo ai fornitori, i quali possono trasferirlo in seguito sui clienti finali secondo modalità, in particolare in termini di trasparenza sulle fatture, definite dalla stessa normativa e, in pratica, tali fornitori trasferiscono l’onere finanziario risultante dalla sovrattassa EEG sui clienti finali, al fine di recuperare il costo causato dalle spese legate a detto obbligo. Poiché detto onere rappresenta tra il 20% e il 25% dell’importo totale della fattura di un consumatore finale medio, il suo trasferimento sui consumatori finali dev’essere considerato come una conseguenza prevista e disciplinata dal legislatore nazionale di cui trattasi.

È quindi a causa di tale normativa che i consumatori finali di elettricità sono, di fatto, tenuti a pagare tale supplemento di prezzo o costo supplementare. Si tratta di un onere unilateralmente imposto dallo Stato nell’ambito della sua politica di sostegno ai produttori di elettricità EEG e che è equiparabile, dal punto di vista dei suoi effetti, ad un tributo sul consumo di elettricità nello Stato membro di cui trattasi. Infatti, tale onere è imposto da un’autorità pubblica, per finalità di interesse pubblico, vale a dire la protezione del clima e dell’ambiente, garantendo lo sviluppo sostenibile dell’approvvigionamento energetico, sviluppando le tecnologie della produzione di elettricità EEG e, secondo un criterio oggettivo, in funzione del quantitativo di elettricità fornito dai fornitori ai loro clienti finali. Pertanto, si devono qualificare gli importi di cui trattasi come fondi che comportano una risorsa statale equiparabili ad un tributo.

Tale conclusione vale altresì per il vantaggio a favore degli utenti a forte consumo di energia, in quanto il meccanismo di compensazione previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi costituisce un onere supplementare per i GRT. Infatti, ogni riduzione dell’importo della sovrattassa EEG mira appunto a ridurre gli importi riscossi presso gli utenti a forte consumo di energia dai fornitori di elettricità e si ritiene possa cagionare perdite di entrate per i GRT. Tuttavia, tali perdite sono recuperate in seguito presso altri fornitori e, di fatto, presso altri clienti finali, al fine di compensare le perdite così sostenute. Così, il consumatore finale medio nello Stato membro interessato partecipa, per certi versi, alla sovvenzione degli utenti di forte consumo che fruiscono di un massimale della sovrattassa EEG.

Infine, la mancanza di accesso effettivo dello Stato alle risorse create dalla sovrattassa di cui trattasi, nel senso che queste non transitano certo per il bilancio statale, è ininfluente sull’influenza dominante dello Stato sull’utilizzo di tali risorse e sulla capacità di quest’ultimo di decidere, a monte, grazie all’adozione della normativa di cui trattasi, degli obiettivi da perseguire e dell’utilizzo di dette risorse nel complesso.

(v. punti 81, 92‑96, 106, 108, 110‑112, 118, 127, 128)