Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 marzo 2014 – Tubes Radiatori / UAMI – Antrax It (Radiateur)
(causa T‑315/12)
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un radiatore per riscaldamento – Disegno o modello anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Assenza di impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Affollamento dello stato dell’arte – Obbligo di motivazione»
1. Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61) (v. punto 27)
2. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)] (v. punti 58‑62)
3. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Libertà dell’autore [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6 e 25, § 1, b)] (v. punti 65‑67)
4. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punto 74)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 3 aprile 2012 (procedimento R 953/2011‑3), relativa a un procedimento di nullità tra l’Antrax It Srl e la Tubes Radiatori Srl. |
Dispositivo
1) | | La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 aprile 2012 (procedimento R 953/2011‑3) è annullata. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Tubes Radiatori Srl. |
4) | | L’Antrax It Srl sopporterà le proprie spese. |