Language of document : ECLI:EU:T:2015:295





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 maggio 2015 –
Yuanping Changyuan Chemicals / Consiglio

(causa T‑310/12)

«Dumping – Importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Cina – Dazio antidumping definitivo – Industria comunitaria – Determinazione del pregiudizio – Articolo 9, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n.1225/2009 – Obbligo di motivazione – Diritto di presentare osservazioni – Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n.1225/2009»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Presentazione del controricorso – Termine – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione – Controricorso presentato per telefax e deposito tardivo dell’originale dovuto a un malfunzionamento eccezionale dei servizi postali – Inclusione (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 46, § 3, e 122; istruzioni pratiche alle parti, punto 7) (v. punti 80, 86‑93)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Nozione di industria dell’Unione – Scelta tra i due termini dell’alternativa prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 4, § 1) (v. punti 97‑100, 120)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Nozione di industria dell’Unione – Inclusione dei produttori che non sostengono la denuncia o che non cooperano all’inchiesta – Ammissibilità – Inclusione di un produttore che ha cessato la fabbricazione del prodotto simile durante il periodo considerato e prima del periodo di inchiesta – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 4, § 1, e 5, § 4) (v. punti 103‑106, 114‑117)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Periodo di riferimento – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 6, § 1) (v. punti 109, 110)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Cambiamento di approccio quanto all’inclusione dei produttori nell’industria dell’Unione – Ammissibilità – Possibilità per gli operatori economici di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art 4, § 1) (v. punto 120)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onore della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1, § 1, e 3, § 1, 2 e 5) (v. punti 124‑131)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indici che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un notevole pregiudizio causato all’industria dell’Unione. (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 5) (v. punto 135)

8.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Criteri di valutazione – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT 1994 – Presa in considerazione di dati macroeconomici e microeconomici che mostrano tendenze diverse o che non sono disponibili per tutti i produttori dell’industria dell’Unione – Ammissibilità (Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping 1994», art. 3.4; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 5) (v. punti 140, 143, 144, 147)

9.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Obbligo della Commissione di verificare l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate – Limiti – Cooperazione volontaria delle parti interessate (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 8, 16, § 1, e 18) (v. punti 150‑152)

10.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Motivazione insufficiente del calcolo del margine di pregiudizio e della determinazione del margine di profitto – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità – Annullamento del regolamento (Art. 296 TFUE) (v. punti 170‑175, 182‑187, 191‑196, 202‑204)

11.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Margine di profitto considerato per il calcolo del prezzo indicativo – Margine che ci si può ragionevolmente attendere in assenza di dumping (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 9, § 4) (v. punto 189)

12.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Comunicazione da parte della Commissione alle imprese dell’informazione finale – Inosservanza del termine minimo di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni – Violazione del principio di buona amministrazione – Conseguenze quanto alla validità del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 5] (v. punti 209‑214, 224, 225)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co., escluse quelle causate a quest’ultima dall’intervento della Commissione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co. a causa del suo intervento.