Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 maggio 2015 –
Yuanping Changyuan Chemicals / Consiglio
(causa T‑310/12)
«Dumping – Importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Cina – Dazio antidumping definitivo – Industria comunitaria – Determinazione del pregiudizio – Articolo 9, paragrafo 4, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n.1225/2009 – Obbligo di motivazione – Diritto di presentare osservazioni – Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento n.1225/2009»
1. Procedimento giurisdizionale – Presentazione del controricorso – Termine – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione – Controricorso presentato per telefax e deposito tardivo dell’originale dovuto a un malfunzionamento eccezionale dei servizi postali – Inclusione (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 46, § 3, e 122; istruzioni pratiche alle parti, punto 7) (v. punti 80, 86‑93)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Nozione di industria dell’Unione – Scelta tra i due termini dell’alternativa prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 4, § 1) (v. punti 97‑100, 120)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Nozione di industria dell’Unione – Inclusione dei produttori che non sostengono la denuncia o che non cooperano all’inchiesta – Ammissibilità – Inclusione di un produttore che ha cessato la fabbricazione del prodotto simile durante il periodo considerato e prima del periodo di inchiesta – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 4, § 1, e 5, § 4) (v. punti 103‑106, 114‑117)
4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Periodo di riferimento – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 6, § 1) (v. punti 109, 110)
5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Cambiamento di approccio quanto all’inclusione dei produttori nell’industria dell’Unione – Ammissibilità – Possibilità per gli operatori economici di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art 4, § 1) (v. punto 120)
6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onore della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1, § 1, e 3, § 1, 2 e 5) (v. punti 124‑131)
7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indici che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un notevole pregiudizio causato all’industria dell’Unione. (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 5) (v. punto 135)
8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Criteri di valutazione – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT 1994 – Presa in considerazione di dati macroeconomici e microeconomici che mostrano tendenze diverse o che non sono disponibili per tutti i produttori dell’industria dell’Unione – Ammissibilità (Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping 1994», art. 3.4; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 5) (v. punti 140, 143, 144, 147)
9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Obbligo della Commissione di verificare l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate – Limiti – Cooperazione volontaria delle parti interessate (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 8, 16, § 1, e 18) (v. punti 150‑152)
10. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Motivazione insufficiente del calcolo del margine di pregiudizio e della determinazione del margine di profitto – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità – Annullamento del regolamento (Art. 296 TFUE) (v. punti 170‑175, 182‑187, 191‑196, 202‑204)
11. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Margine di profitto considerato per il calcolo del prezzo indicativo – Margine che ci si può ragionevolmente attendere in assenza di dumping (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 3, § 1, e 9, § 4) (v. punto 189)
12. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Comunicazione da parte della Commissione alle imprese dell’informazione finale – Inosservanza del termine minimo di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni – Violazione del principio di buona amministrazione – Conseguenze quanto alla validità del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 20, § 5] (v. punti 209‑214, 224, 225)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106, pag. 1). |
Dispositivo
1) | | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. |
2) | | Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co., escluse quelle causate a quest’ultima dall’intervento della Commissione europea. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yuanping Changyuan Chemicals Co. a causa del suo intervento. |