Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 - Steinberg/Commissione
(Causa T-17/10)
("Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell'ambito del programma "Partenariato per la pace" e dello "Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani" - Parziale rifiuto di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica - Obbligo di motivazione - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico ")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gerald Steinberg (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: T. Asserson, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Tufvesson e C. ten Dam, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione SG.E.3/MV/psi D (2009) 3914 della Commissione del 15 maggio 2009, che nega parzialmente al ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi a decisioni di finanziamento concernenti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell'ambito del programma "Partenariato per la pace" e dello "Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico.
Il sig. Gerald Steinberg sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
____________1 - GU C 80 del 27.3.2010.