Language of document : ECLI:EU:T:2012:143

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

21 marzo 2012 (*)

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità»

Nella causa T‑174/11,

Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 28 ottobre 2009, 2011/5/CE, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot (relatore), presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. A. Popescu, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Con diversi quesiti scritti depositati nel 2005 e nel 2006 (E‑4431/05, E‑4772/05, E‑5800/06 e P‑5509/06), alcuni deputati del Parlamento europeo hanno interrogato la Commissione delle Comunità europee in merito alla qualificazione di aiuto di Stato del dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella normativa spagnola relativa all’imposta sulle società dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio Decreto Legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951) (in prosieguo: il «regime contestato»). La Commissione ha risposto sostanzialmente che, secondo le informazioni di cui disponeva, il regime contestato non sembrava rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato.

2        Con lettere del 15 gennaio e del 26 marzo 2007, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a fornirle informazioni al fine di valutare la portata e gli effetti del regime contestato. Con lettere del 16 febbraio e del 4 giugno 2007, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3        Con fax del 28 agosto 2007, la Commissione ha ricevuto la denuncia di un operatore privato in cui si affermava che il regime contestato costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

4        Con decisione del 10 ottobre 2007 (sintesi in GU C 311, pag. 21), la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale con riferimento al regime contestato.

5        Con lettera del 5 dicembre 2007, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del Regno di Spagna in merito alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Tra il 18 gennaio e il 16 giugno 2008, la Commissione ha ricevuto anche le osservazioni di 32 terzi interessati. Con lettere del 30 giugno 2008 e del 22 aprile 2009, il Regno di Spagna ha presentato i suoi commenti in merito alle osservazioni dei terzi interessati.

6        Il 18 febbraio 2008, il 12 maggio e l’8 giugno 2009, sono state organizzate riunioni tecniche con le autorità spagnole. Altre riunioni tecniche sono state del pari organizzate con alcuni dei 32 terzi interessati.

7        Con lettera del 14 luglio 2008 e con messaggio di posta elettronica del 16 giugno 2009, il Regno di Spagna ha presentato informazioni aggiuntive alla Commissione.

8        La Commissione ha chiuso il procedimento, quanto alle acquisizioni di partecipazioni azionarie realizzate in seno all’Unione europea, con la sua decisione del 28 ottobre 2009, 2011/5/CE, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9        La decisione impugnata dichiara incompatibile con il mercato comune il regime contestato, consistente in un vantaggio fiscale che consente alle società spagnole l’ammortamento dell’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese estere, qualora esso si applichi all’acquisizione di partecipazioni in società aventi sede in seno all’Unione.

10      L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata consente tuttavia al regime contestato di continuare ad applicarsi, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento, alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, emanata il 21 dicembre 2007, nonché alle acquisizioni di partecipazioni azionarie la cui realizzazione, subordinata all’autorizzazione di un’autorità di regolamentazione cui l’operazione è stata notificata anteriormente a tale data, era oggetto di impegno irrevocabile prima del 21 dicembre 2007.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2011, la ricorrente, Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España, ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2011, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

13      L’8 luglio 2011 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

14      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

—        dichiarare il ricorso ricevibile e disporre la prosecuzione del procedimento;

—        annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata;

—        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—        dichiarare il ricorso irricevibile;

—        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

16      A termini dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie, il Tribunale ritiene di disporre di elementi sufficienti alla luce degli atti di causa e non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

17      La Commissione afferma che il presente ricorso è irricevibile in quanto la ricorrente non ha dimostrato né che aveva interesse ad agire né che era individualmente pregiudicata dalla decisione impugnata.

18      Occorre iniziare esaminando il secondo motivo di irricevibilità opposto dalla Commissione.

19      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

20      Poiché la decisione impugnata è stata adottata al termine del procedimento di indagine formale e non è stata inviata alla ricorrente, occorre valutarne l’incidenza individuale secondo i criteri definiti dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, Racc. pag. 195, in particolare pag. 223). Così, la ricorrente deve dimostrare che la decisione impugnata la concerne a causa di determinate qualità sue personali o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, la distingue in modo analogo ai destinatari (v., in tal senso, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, Racc. pag. I‑4087, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

21      La ricorrente invoca la sua qualità di beneficiaria del regime contestato per dimostrare che essa è individualmente interessata dalla decisione impugnata in cui tale regime è dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune, qualora esso si applichi all’acquisizione di partecipazioni in seno all’Unione.

22      Secondo una giurisprudenza costante, un’impresa non può, in via di principio, impugnare con un ricorso di annullamento una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, siffatta decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenza Italia/Commissione, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, Acegas/Commissione, T‑309/02, Racc. pag. II‑1809, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

23      Tuttavia, qualora l’impresa ricorrente non sia soltanto interessata dalla decisione in esame in quanto impresa del settore di cui trattasi, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso in base a detto regime, di cui la Commissione ha disposto il recupero, essa è individualmente interessata da tale decisione e il suo ricorso diretto contro di essa è ricevibile (v., in tal senso, sentenza della Corte del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione, C‑15/98 e C‑105/99, Racc. pag. I‑8855, punti 34 e 35, nonché sentenza del Tribunale del 10 settembre 2009, Banco Comercial dos Açores/Commissione, T‑75/03, Racc. pag. II‑143, punto 44).

24      Occorre quindi verificare se la ricorrente possieda la qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso in base a un regime di aiuti previsto dalla decisione impugnata e di cui la Commissione ha ordinato il recupero (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc. pag. I‑4727, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2012, Iberdrola/Commissione, T‑221/10, punto 27).

25      La ricorrente sostiene di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata in forza di un’acquisizione di partecipazioni posta in essere in una società stabilita in Portogallo. Essa precisa che, il 26 luglio 2007, la sua società controllante, con sede in Portogallo, ha stipulato con una società dei Paesi Bassi un contratto d’acquisto subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità garante della concorrenza portoghese. Detta autorità ha approvato l’operazione in parola il 27 dicembre 2007, dopo essere stata informata del fatto che la «posizione contrattuale» della società che controllava la ricorrente era stata ceduta a quest’ultima in esecuzione del contratto d’acquisto. L’operazione è stata realizzata infine il 31 dicembre 2007 e la ricorrente ha presentato, in allegato all’atto introduttivo, numerosi documenti che comprovano l’applicazione del regime contestato a detta operazione. La ricorrente ha così dimostrato la sua qualità di beneficiario effettivo del regime contestato. Essa osserva tuttavia di non essere soggetta ad un obbligo di restituzione.

26      Al riguardo, la ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, il riconoscimento del pregiudizio individuale del beneficiario di un aiuto concesso in base ad un regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile non può essere circoscritto al caso in cui gli venga imposta la restituzione dell’aiuto. Essa afferma che la giurisprudenza, di fatto, non esamina che ad abundantiam l’obbligo di restituzione.

27      Questo argomento non può essere condiviso. Le sentenze citate al punto 23 che precede e le decisioni citate dalla ricorrente subordinano, in termini identici, il pregiudizio individuale a carico del ricorrente, a fronte di una decisione che dichiari un regime di aiuti incompatibile, alla dimostrazione della sua qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale, concesso in base a detto regime, di cui la Commissione ha ordinato il recupero (sentenze del Tribunale del 20 settembre 2007, Salvat père & fils e a./Commissione, T‑136/05, Racc. pag. II‑4063, punto 70; dell’11 giugno 2009, Confservizi/Commissione, T‑292/02, Racc. pag. II‑1659, punto 44, e AEM/Commissione, T‑301/02, Racc. pag. II‑1757, punto 45). Da detta formulazione, che pone sullo stesso piano l’obbligo di recupero e la qualità di beneficiario effettivo del ricorrente, non si può evincere che l’esigenza di un detto obbligo abbia un’importanza secondaria o che sia, addirittura, superflua.

28      Occorre osservare d’altronde che la sentenza del Tribunale del 28 novembre 2008, Hôtel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Racc. pag. II‑3269, punto 84), anch’essa citata dalla ricorrente, si limita a ribadire le due condizioni succitate e riconosce persino un’importanza particolare all’ordine di recupero, osservando che l’individuazione deriva nella fattispecie dalla lesione speciale recata dall’ordine di recupero agli interessi dei membri perfettamente identificabili di tale cerchia chiusa. La Corte, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione avverso detta sentenza, ha statuito che il Tribunale aveva correttamente dichiarato che le imprese ricorrenti erano legittimate ad agire, giacché individualmente interessate dalla decisione controversa a causa della lesione speciale recata alla loro situazione giuridica dall’ordine di recupero degli aiuti di cui trattasi (sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, cit., punto 51).

29      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal punto 56 della citata sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione non si può trarre una chiara conferma da parte della Corte del fatto che il recupero dell’agevolazione non costituisca la conditio sine qua non per ritenere che il ricorrente sia interessato individualmente. In detto punto, infatti, la Corte afferma che l’ordine di recupero riguarda individualmente tutti i beneficiari del regime di cui trattasi, in quanto costoro sono esposti, fin dall’adozione della decisione controversa, al rischio che le agevolazioni che hanno ottenuto siano recuperate e che venga così lesa la loro posizione giuridica, senza che sia necessario esaminare condizioni ulteriori, relative a situazioni in cui la decisione della Commissione non è accompagnata da un ordine di recupero. Essa precisa, inoltre, allo stesso punto, che l’eventualità che, successivamente, le agevolazioni dichiarate illegittime non siano recuperate presso i beneficiari non esclude che questi siano considerati individualmente interessati. La Corte si limita così a indicare che l’ordine di recupero contenuto nella decisione impugnata è sufficiente per individuare i beneficiari interessati, senza che sia necessario verificare se venga dato seguito a detto ordine a livello nazionale.

30      Ne consegue che, quando un atto impugnato impone il recupero degli aiuti ottenuti in forza di un regime di aiuti, sono interessati individualmente da tale atto soltanto i ricorrenti cui è diretto l’obbligo di recupero.

31      Di conseguenza, dal momento che la ricorrente non è soggetta ad un obbligo di restituzione, essa non può essere considerata come individualmente interessata dalla decisione impugnata.

32      Se l’argomento della ricorrente, secondo cui il rigetto del presente ricorso come irricevibile equivarrebbe a privarla di una tutela giurisdizionale effettiva, benché inserito nella parte dell’argomentazione dedicata all’interesse ad agire, deve essere interpretato come richiamato anche a sostegno della sua qualità di soggetto individualmente interessato, occorre ricordare che l’Unione è un’Unione di diritto le cui istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti con il Trattato e con i principi generali del diritto, di cui fanno parte i diritti fondamentali. Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Tuttavia, nella fattispecie, la ricorrente non è assolutamente privata di ogni effettiva tutela giurisdizionale. Infatti, anche se il presente ricorso è dichiarato irricevibile, nulla osta a che essa proponga al giudice nazionale, nell’ambito delle controversie sottoposte a quest’ultimo delle quali essa asserisce l’esistenza, in cui verrebbero sollevati motivi idonei a mettere in discussione l’insussistenza dell’obbligo di recupero di cui beneficia in forza della decisione impugnata, di procedere ad un rinvio pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE, al fine di rimettere in discussione la validità della decisione impugnata nella misura in cui constata l’incompatibilità del regime contestato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen e a./Commissione, T‑443/08 e T‑455/08, Racc. pag. II‑1311, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’esistenza di altri ricorsi proposti dinanzi al Tribunale contro l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata non rimette in discussione una siffatta tutela giurisdizionale. Infatti, o il Tribunale annulla detta disposizione e tale annullamento vincola il giudice nazionale, o respinge detti ricorsi e permane l’obbligo del giudice nazionale di investire la Corte di una questione pregiudiziale in caso di dubbio sulla validità della disposizione in parola (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost, 314/85, Racc. pag. 4199, in particolare pag. 4225, punto 15).

33      Si deve pertanto respingere il ricorso in quanto irricevibile, senza che occorra esaminare il primo motivo di irricevibilità opposto dalla Commissione e vertente sull’assenza di interesse ad agire della ricorrente.

 Sulle spese

34      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:      

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España, è condannata alle spese.

Lussemburgo, 21 marzo 2012

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      L. Truchot


* Lingua processuale: lo spagnolo.