Language of document : ECLI:EU:T:2012:143

Causa T‑174/11

Modelo Continente Hipermercados, SA, sucursal en España

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e non soggetta all’obbligo di recupero — Irricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Ricorso di annullamento avverso una decisione in materia di aiuti di Stato dichiarato irricevibile dal Tribunale — Possibilità di proporre al giudice nazionale di effettuare un rinvio pregiudiziale

1.      Un’impresa non può essere legittimata, in via di principio, a proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da tale decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiario potenziale di detto regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti di detta impresa, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. Tuttavia, dal momento che l’impresa ricorrente è interessata dalla decisione di cui trattasi non solo come impresa appartenente al settore considerato, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, ma anche nella sua qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e di cui la Commissione ha disposto il recupero, l’impresa è individualmente interessata da detta decisione e il suo ricorso diretto contro quest’ultima è ricevibile. Da detta formulazione, che pone sullo stesso piano l’obbligo di recupero e la qualità di beneficiario effettivo del ricorrente, non si può evincere che l’esigenza di un detto obbligo abbia un’importanza secondaria o che sia, addirittura, superflua.

Dal momento che l’impresa ricorrente non è soggetta ad un obbligo di restituzione, essa non può essere considerata come individualmente interessata da una decisione siffatta.

(v. punti 22-23, 27, 31)

2.      L’Unione è un’Unione di diritto le cui istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti con il Trattato e con i principi generali del diritto, di cui fanno parte i diritti fondamentali. Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Qualora il Tribunale dichiari irricevibile un ricorso di annullamento di un’impresa avverso una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune, ma che non ordina il recupero degli aiuti, nulla osta a che tale impresa proponga al giudice nazionale, nell’ambito di eventuali controversie dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale, di procedere ad un rinvio pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE, al fine di rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione nella misura in cui constata l’incompatibilità del regime controverso. In una simile ipotesi, l’impresa non è assolutamente privata di ogni effettiva tutela giurisdizionale.

(v. punto 32)