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Ricorso proposto il 18 marzo 2011 - Modelo Continente Hipermercados / Commissione

(Causa T-174/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Modelo Continente Hipermercados SA, filiale in Spagna (Alcorcón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan, R. Calvo Salinero)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda e annullare, di conseguenza, l'art. 1, n. 1, in quanto dichiara che l'art. 12, n. 5, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades ("TRLIS") contiene elementi di aiuti di Stato;

in subordine, annullare l'art. 1, n. 1, in quanto dichiara che l'art. 12, n. 5, TRLIS contiene elementi di aiuto di Stato quando si applica a acquisizioni di partecipazioni che comportano acquisto del controllo;

in ulteriore subordine, annullare la decisione per vizio sostanziale del procedimento, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 28 ottobre 2009 (aiuto n. C 45/2007, ex NN51/2007, ex Cp9/2007), relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere (GUUE 11 gennaio 2011, L 7, pag. 48).

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca tre motivi.

1.    Primo motivo, basato sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, per aver considerato che la misura costituisce un aiuto di stato.

-    La Commissione non ha dimostrato che la misura fiscale di cui trattasi favorisca "talune imprese o talune produzioni". Essa si limita ad affermare che tale misura è selettiva per il fatto che si applica soltanto all'acquisto di partecipazioni in società estere e non in società nazionali. La ricorrente sostiene che tale ragionamento è errato e circolare. La circostanza che la misura esaminata, come qualsiasi altro provvedimento fiscale, si basi sul soddisfacimento di determinati requisiti oggettivi, non rende la stessa una misura selettiva de iure o de facto. Il ragionamento utilizzato dalla Commissione porta a considerare selettiva, prima facie, qualsiasi norma tributaria.

-    In secondo luogo, il trattamento prima facie diverso dell'art. 12, n. 5, TRLIS, lungi dal costituire un vantaggio selettivo, ha il fine di porre su un piano di parità di trattamento fiscale tutte le operazioni di acquisto di azioni, siano esse nazionali o estere: a causa dell'impossibilità di realizzare fusioni transfrontaliere, l'ammortamento dell'avviamento finanziario può essere condotto solo in ambito nazionale, dove esistono norme tributarie che lo consentono. In tal senso l'art. 12, n. 5, TRLIS si limita ad estendere tale possibilità all'acquisto di attivi in società estere, operazione che costituisce l'equivalente funzionale più vicino alle fusioni nazionali e pertanto appartiene all'economia e alla logica del sistema spagnolo.

In subordine, la decisione della Commissione sarebbe sproporzionata, poiché almeno la sua applicazione ai casi di acquisto del controllo di imprese estere dovrebbe essere equiparata ai casi di fusioni nazionali e pertanto giustificata dall'economia e dalla logica del sistema spagnolo.

2.     Secondo motivo, basato sull'esistenza di un vizio sostanziale del procedimento in quanto non sarebbe stata rispettata la procedura applicabile agli aiuti esistenti.

-     La decisione impugnata respinge gli argomenti in merito all'equivalenza funzionale della misura, non accettando che le fusioni transfrontaliere all'interno dell'UE risultino di fatto impossibili. Secondo la Commissione la successiva adozione delle direttive UE in materia, tutte posteriori all'entrata in vigore della misura in parola, ha eliminato qualsiasi barriera o ostacolo che potesse esistere. La ricorrente sostiene al riguardo che se si accettasse la tesi della Commissione e se le direttive UE avessero effettivamente eliminato gli ostacoli alle fusioni transfrontaliere, ciò che si nega, ci si troverebbe comunque alla presenza di un caso di aiuti esistenti. Orbene, la procedura di controllo degli aiuti esistenti differisce in maniera sostanziale da quella seguita nel caso di specie, con la conseguenza che è stato commesso un errore di procedura sostanziale.

3.    Terzo motivo, basato sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, per errore di diritto nell'identificazione del beneficiario della misura.

-    Anche qualora si ritenga che l'art. 12, n. 5, TRLIS contenga elementi integranti aiuti di Stato, la Commissione avrebbe dovuto realizzare un'analisi economica esaustiva per determinare quali fossero stati i beneficiari del potenziale aiuto. La ricorrente considera che in alcuni casi i beneficiari dell'aiuto (nella forma di un sovrapprezzo per l'acquisto delle partecipazioni) sarebbero i venditori delle partecipazioni e non, come pretende la Commissione, le imprese spagnole che abbiano applicato detta misura.

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