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Ricorso proposto il 22 marzo 2011 - Hesse / UAMI - Porsche (Carrera)

(Causa T-173/11)

Lingua di deposito del ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sig. Kurt Hesse (Norimberga) (rappresentante: avv. M. Krogmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG (Stoccarda, Germania)

Domande

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno pronunciata l'11 gennaio 2011 nel procedimento R 306/2010-4 e respingere l'opposizione proposta contro la domanda di marchio comunitario del 16 febbraio 2007, n. 5 723 432;

In subordine

a) annullare la decisione impugnata nella parte in cui riconosce l'esistenza di una somiglianza di prodotti o di un vantaggio slealmente derivante dalla capacità distintiva ovvero dalla reputazione dei prodotti contrassegnati dai marchi invocati a sostegno dell'opposizione, ovvero dai prodotti e servizi ivi afferenti, i quali, in qualità di accessori automobilistici, possono essere parimenti utilizzati tanto in autoveicoli quanto al di fuori di essi e che provengono da mercati differenti;

b) annullare la decisione impugnata nella parte in cui riconosce l'esistenza di una somiglianza di prodotti ovvero di un vantaggio sleale derivante dalla forza distintiva o dalla reputazione dei prodotti contrassegnati dai marchi invocati a sostegno dell'opposizione, dai prodotti o servizi ivi afferenti contrassegnati dal marchio richiesto che, per loro natura (strumenti elettronici a fronte di autoveicoli meccanici), per la loro destinazione (svago, musica, informazione sul traffico) o la loro utilizzazione, non presentano alcun punto comune pertinente con i prodotti de quibus e non devono pertanto essere considerati complementari (prodotti tra i quali sussiste un nesso nel senso che i prodotti contrassegnati nella domanda di marchio sono indispensabili o importanti ai fini dell'utilizzazione dei marchi invocati a sostegno dell'opposizione) e vengono utilizzati in modo totalmente indipendente gli uni dagli altri;

c) annullare la decisione impugnata nella parte in cui riconosce la sussistenza di una somiglianza dei prodotti o di un vantaggio sleale derivante dalla forza distintiva o dalla reputazione del prodotto rispetto a strumenti ed apparecchi elettrici o elettronici ed al loro impiego combinato (ad esempio, strumenti di navigazione) della classe 9 o con prestazioni di servizi ivi afferenti, volti, in particolare, a perfezionare, in egual maniera, la strumentazione di autoveicoli di qualsivoglia tipo ed origine provenienti da mercati differenti;

-    condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario controverso: marchio denominativo "Carrera" per prodotti della classe 9.

Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell'opposizione: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Marchio o segno dedotto: marchio denominativo nazionale e comunitario "CARRERA" per prodotti della classe 12.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 1, nella parte in cui, secondo il ricorrente, non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi né di vantaggio sleale derivante dalla forza distintiva dei marchi invocati a sostegno dell'opposizione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).