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Ricorso proposto il 26 settembre 2012 - Austria / Commissione

(Causa T-427/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer, agente, assistita da M. Windisch)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con il paragrafo 2 della decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, nel procedimento in materia di aiuti di Stato SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009), secondo cui la garanzia di finanziamento concessa dall'Austria alla Bayerische Landesbank rappresenta un aiuto di Stato della Repubblica d'Austria a favore della Bayerische Landesbank ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE ed è compatibile con il mercato interno, con riguardo agli impegni di cui agli allegati I e III e alle condizioni previste nell'allegato II nonché

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo: violazione del diritto al contraddittorio

Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene di non essere stata sentita dalla convenuta prima della qualificazione come aiuto di Stato della misura da essa concessa. Essa, pertanto, non avrebbe avuto alcuna possibilità di esporre l'effettivo contenuto giuridico dell'accordo e di prendere posizione su successive modifiche relative alla fattispecie.

Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella propria decisione, non ha esposto i motivi per i quali la misura in oggetto deve essere qualificata come aiuto di Stato e per i quali quest'ultimo è compatibile con il mercato interno. Di conseguenza, non sarebbe consentito agli interessati conoscere le giustificazioni alla base dell'adozione dell'atto giuridico né ai giudici dell'Unione esercitare la loro funzione di controllo.

Terzo motivo: violazione degli articoli 107 e 108 TFUE

A parere della ricorrente, la qualificazione della misura in oggetto come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno viola gli articoli 107 e 108 TFUE. Al riguardo, essa afferma che, per la misura in questione, non verrebbe corrisposta alcuna remunerazione secondo le normali condizioni di mercato e che tale misura non si ripercuoterebbe neanche sulla stabilità finanziaria e sul mantenimento dei flussi di credito nello Stato membro che conferisce dette misure, nella fattispecie l'Austria, e che quest'ultima non potrebbe in ogni caso neppure controllare adeguatamente in un altro Stato membro la realizzazione degli obiettivi prefissati.

4.    Quarto motivo: violazione dell'articolo 125 TFUE

A tal proposito, la ricorrente osserva che, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, TFUE, uno Stato membro non è responsabile né subentra agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali di un altro Stato membro. Poiché la decisione impugnata della Commissione porterebbe tuttavia a tale conseguenza, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 125 TFUE.

5.    Quinto motivo: incompetenza della convenuta

A parere della ricorrente, nel presente caso, la Commissione valuta un fatto che, in tale forma, non si è assolutamente verificato in concreto. Di conseguenza, la Commissione eccede dalla propria competenza ratione materiae.

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