Language of document : ECLI:EU:T:2014:629

Causa T‑533/10

DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE – Modifica del regime di finanziamento – Sostituzione dei redditi provenienti dalla pubblicità con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto – Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto – Influenza diretta del gettito tributario sull’entità dell’aiuto – Proporzionalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 luglio 2014

1.      Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione

(Art. 263 TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Tributi che costituiscono la modalità di finanziamento di una misura d’aiuto – Mancanza di un vincolo di destinazione cogente fra il tributo e il finanziamento dell’aiuto di cui trattasi – Esclusione

(Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso

(Art. 263 TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Avvio di un procedimento d’indagine formale – Valutazione preliminare avente carattere necessariamente provvisorio

(Art. 108, § 2, TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Tributi – Esclusione salvo per i tributi che finanziano un aiuto – Tributo che finanzia in parte un aiuto applicata a concorrenti del beneficiario ai fini dell’adempimento da parte di quest’ultimo di una missione di servizio pubblico e non applicata a tale beneficiario – Prova del vincolo di destinazione cogente tra il tributo e il finanziamento dell’aiuto di cui trattasi – Insussistenza

(Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

6.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Criteri

(Artt. 106, § 2, TFUE e 107 TFUE)

7.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 106, § 2, TFUE; Protocollo n. 29 allegato ai Trattati UE e FUE)

8.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi d’interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri

(Art. 106, § 2, TFUE; Protocollo n. 29 allegato ai Trattati UE e FUE)

9.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Assoggettamento alle norme del Trattato – Divieto di comportamenti anticoncorrenziali – Portata – Sistematica corsa al rialzo delle offerte – Inclusione

(Art. 106, § 2, TFUE)

10.    Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Assoggettamento alle norme del Trattato – Criteri di valutazione della compatibilità del finanziamento statale con il mercato interiore – Perturbamento degli scambi e della concorrenza in modo sostanziale e manifestamente sproporzionato

(Art. 106, § 2, TFUE)

11.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Art. 296 TFUE)

12.    Procedimento giurisdizionale – Intervento – Argomenti nuovi – Ricevibilità – Presupposti – Insussistenza di una modifica della materia del contendere

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 34, 170)

2.      Affinché un’imposta possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente esistere una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione dell’imposta al finanziamento dell’aiuto. In assenza di una siffatta disposizione, non può ritenersi che un’imposta sia destinata ad una misura di aiuto e non costituisce, quindi, una delle sue modalità. La mera circostanza dell’esistenza di una tale disposizione non può, da sola, configurare una condizione sufficiente per dimostrare che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto. Qualora una simile disposizione di diritto nazionale esista, occorre esaminare, inoltre, se il gettito fiscale generato dall’imposta incida direttamente sull’ammontare dell’aiuto. Per poter ritenere che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto, non è dunque sufficiente che il gettito fiscale da essa generato sia necessariamente destinato al finanziamento della medesima. Neppure è sufficiente dimostrare che il prelievo effettuato sulla base della misura fiscale è destinato al beneficiario dell’aiuto.

(v. punti 52‑54)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 75, 144)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 82)

5.      In linea di principio, i debitori di un contributo obbligatorio non possono sostenere che l’esonero di cui fruiscono altre persone costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto contributo. Inoltre, non è sufficiente che un’impresa tenuta a pagare un’imposta che contribuisce al finanziamento dell’aiuto si trovi in un rapporto di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto perché l’imposta costituisca parte integrante dell’aiuto ed essa possa opporsi al suo pagamento. Il mero fatto che un’imposta che mira a contribuire al finanziamento di un aiuto sia applicata ad un’impresa e non al beneficiario dell’aiuto che è in concorrenza con la medesima non è sufficiente a far ritenere che l’imposta costituisca parte integrante di detto aiuto.

(v. punti 92, 95, 102)

6.      Affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: da un lato, l’operatore di cui trattasi deve essere incaricato di una missione di servizio di interesse economico generale con un atto dei pubblici poteri che definisca chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale in questione; dall’altro, detto operatore non deve percepire una compensazione eccessiva e il finanziamento statale non deve incidere sulla concorrenza sul mercato esterno in maniera sproporzionata.

(v. punti 117, 176)

7.      Dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, che integra i trattati UE e FUE, si evince che le disposizioni del Trattato FUE non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui lo stesso finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di tale servizio pubblico.

Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione della missione di servizio pubblico di radiodiffusione e alla determinazione della sua organizzazione. Di conseguenza, il controllo della Commissione sulla definizione della missione di servizio pubblico di radiodiffusione e la determinazione della sua organizzazione è ristretto. La valutazione della Commissione verte su fatti economici complessi. Pertanto, il controllo del Tribunale sulla decisione della Commissione è ancora più ristretto di quello esercitato dalla Commissione sulla misura dello Stato membro di cui trattasi. Esso si limita a verificare se la misura in questione sia manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito.

(v. punti 124‑128, 195)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 130, 157, 193)

9.      Il fatto che un organismo pubblico di radiodiffusione adotti un comportamento anticoncorrenziale nei confronti degli operatori privati sul mercato, ad esempio procedendo sistematicamente ad una corsa al rialzo delle offerte nel mercato dell’acquisto di contenuti, non è compatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Un simile comportamento non potrebbe essere considerato necessario ai fini dell’adempimento di un incarico di servizio pubblico di un simile organismo. Tuttavia, un comportamento di tal genere è escluso ove la normativa nazionale di cui trattasi vieti espressamente che detto organismo utilizzi i propri introiti per procedere ad una corsa al rialzo delle offerte, rispetto ai concorrenti, nell’acquisto di diritti relativi a contenuti ad elevato valore commerciale. Il carattere effettivo di tale divieto non può essere messo in discussione per il fatto che tale organismo entri in concorrenza con gli operatori privati, né per il fatto che esso acquisiti contenuti ad elevato valore commerciale, nella misura in cui ciò avvenga nell’ambito dell’espletamento del suo incarico di servizio pubblico di radiodiffusione.

(v. punti 131, 132, 136)

10.    Per poter ritenere che un regime di aiuti a favore di un operatore incaricato di una missione di servizio pubblico di radiodiffusione non soddisfi la condizione prevista all’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE, esso deve perturbare gli scambi e la concorrenza in maniera sostanziale e in misura manifestamente sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dagli Stati membri.

(v. punti 155, 160‑164)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 199, 203)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 211‑213)