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Ricorso proposto il 18 settembre 2008 - SPAR Österreichische Warenhandel / Commissione

(Causa T-405/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SPAR Österreichische Warenhandels-AG (rappresentanti: avv.ti A.-H. Bischke, S. Brack e D. Bräunlich)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della convenuta 23 giugno 2008;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 23 giugno 2008, caso COMP/M.5047 - REWE/ADEG, con la quale la Commissione ha autorizzato l'acquisto del controllo esclusivo della ADEG Österreich Handelsaktiengesellschaft da parte della Billa AG, un'impresa del gruppo tedesco REWE. La ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe potuto autorizzare l'operazione di concentrazione, in conformità dell'art. 6, n. 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni 1, in quanto gli impegni assunti non erano sufficienti per eliminare i dubbi sotto il profilo della concorrenza a suo giudizio esistenti.

La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del proprio ricorso.

In primo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in quanto la Commissione avrebbe a torto omesso di avviare la procedura di esame principale (fase II), autorizzando per contro il progetto di concentrazione REWE/ADEG a talune condizioni nell'ambito della fase I. La Commissione non avrebbe indagato in modo sufficiente gli effetti del progetto di concentrazione sulla concorrenza ed anche a causa di ciò avrebbe trascurato di considerare i seri dubbi suscitati sotto il profilo della concorrenza dal progetto di concentrazione. Nello specifico la violazione consisterebbe nei seguenti errori manifesti di valutazione.

-    La Commissione avrebbe misconosciuto gli effetti in termini di concorrenza del progetto di concentrazione sull'intero mercato austriaco, supponendo a torto la permanenza di più concorrenti e sottostimando il potenziale concorrenziale dell'ADEG.

-    Essa avrebbe commesso errori nell'accertamento e nella valutazione della posizione di mercato delle parti a livello regionale e locale.

-    Gli impegni accettati dalla Commissione, essendo stati valutati sul fondamento di presupposti erronei, non sarebbero idonei ad eliminare i dubbi dal punto di vista della concorrenza.

-    La Commissione avrebbe commesso errori sia nell'indagine sia nella valutazione degli effetti in termini di concorrenza sui mercati del lavoro.

In secondo luogo, la Commissione avrebbe disatteso formalità sostanziali nel corso della procedura di controllo della concentrazione. Essa non avrebbe rispettato i diritti della ricorrente e degli Stati membri ad essere sentiti, in quanto non avrebbe né sottoposto l'ultima offerta d'impegno delle parti ad una verifica di mercato né trasmesso la stessa agli Stati membri. Per di più, essa non avrebbe motivato la propria decisione in modo sufficiente.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24, pag. 1).