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Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Christian Kurrer avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2010, causa F-139/06, Kurrer / Commissione

(causa T-441/10 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza nella causa F-139/06, Kurrer/Commissione;

annullare la decisione 27 marzo 2006 nella parte in cui inquadra il ricorrente funzionario in periodo di prova nel grado A*6, secondo scatto;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica ai fini della sentenza;

condannare la convenuta in secondo grado alle spese, ivi comprese quelle del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 8 luglio 2010, nella causa F-139/06, Kurrer/Commissione, che respinge il ricorso con il quale il ricorrente, ex agente temporaneo inquadrato nel grado A*8, aveva chiesto l'annullamento della decisione della Commissione, da un lato, di nominare il ricorrente amministratore in periodo di prova a seguito di un concorso generale pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in quanto tale decisione lo inquadrava nel grado A*6, secondo scatto, in applicazione delle disposizioni del nuovo Statuto e, dall'altro, di non mantenere i suoi punti di promozione.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente fa valere che l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari dovrebbe essere interpretato nel senso che tutti gli agenti temporanei che abbiano superato un concorso interno o generale dovrebbero conservare il loro grado al momento dell'inquadramento come funzionari a norma dello Statuto, mentre il TFP avrebbe deciso che tale beneficio sia riservato ai soli agenti temporanei che passano ad una categoria superiore al momento della loro nomina in ruolo.

Il ricorrente solleva in tale contesto quattro motivi aventi ad oggetto:

un difetto di motivazione e un errore di diritto, poiché il TFP si è pronunciato in modo molto marginale sulla discriminazione tra agenti temporanei assunti dalla Commissione europea e quelli assunti dal Parlamento europeo e dalla Corte dei Conti dell'Unione europea, i quali hanno conservato, al loro inquadramento, il loro grado e la loro anzianità indipendentemente dall'inquadramento previsto nell'avviso del concorso che essi avevano superato;

la violazione delle norme sull'interpretazione del diritto comunitario, in quanto l'interpretazione seguita dal TFP non si fonderebbe né sulla formulazione né sulla ratio dell'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari;

la violazione del principio di parità di trattamento, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e un errore di diritto, dato che l'interpretazione seguita dal TFP viola il principio secondo cui due situazioni che non sono sostanzialmente differenti non possono essere trattate diversamente, in quanto non vi sarebbero differenze sostanziali tra agenti temporanei nominati in ruolo a seguito di un passaggio di categoria e agenti temporanei inquadrati come funzionari a seguito di un concorso generale; inoltre, taluni agenti temporanei divenuti funzionari a seguito di un concorso generale avrebbero conservato i loro punti di promozione contrariamente a quanto si è verificato per il ricorrente;

la violazione del diritto comunitario e, in particolare, l'aspettativa di carriera nonché l'aspettativa degli agenti temporanei di essere nominati in ruolo.

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