Language of document : ECLI:EU:C:2023:4

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 gennaio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Presentazione di plurime domande di protezione internazionale in tre Stati membri – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Scadenza – Trasferimento della competenza per l’esame della domanda – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Possibilità per il richiedente d’invocare il trasferimento di competenza per l’esame della domanda»

Nelle cause riunite C‑323/21, C‑324/21 e C‑325/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisioni del 19 maggio 2021, pervenute in cancelleria il 25 maggio 2021, nei procedimenti

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

B (C‑323/21),

F (C‑324/21),

e

K

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 maggio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per B, da P.J.J.A. Hendriks, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e A. Hanje, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e J. Illouz, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D.G. Pintus, avvocato dello Stato;

–        per il governo svizzero, da S. Lauper e N. Marville-Dosen, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31, e rettifica in GU 2022, L 283, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2        Tali domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «segretario di Stato») e, rispettivamente, B e F, cittadini di paesi terzi, e, dall’altro, K, anch’egli cittadino di un paese terzo, e il Segretario di Stato, in merito a decisioni adottate da quest’ultimo dirette, da un lato, a respingere senza esame le domande di protezione internazionale presentate da B e K nonché a trasferire questi ultimi verso l’Italia e, dall’altro, a trattenere F ai fini dell’allontanamento.

 Contesto normativo

3        I considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nella riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo (CEAS)] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(...)

(19)      Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

5        L’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

b)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

c)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

6        L’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento così recita:

«Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente».

7        L’articolo 23, paragrafi da 1 a 3, del regolamento Dublino III così dispone:

«1.      Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.      Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (...)

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (...).

3.      Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata».

8        Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona».

9        L’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento è così formulato:

«Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».

10      L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«1.      Il trasferimento del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo (...)

(...)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C323/21

11      Il 3 luglio 2017, B ha presentato una domanda di protezione internazionale in Germania. Le autorità tedesche hanno presentato alle autorità italiane una richiesta di ripresa in carico di B per il motivo che quest’ultimo aveva precedentemente chiesto tale protezione in Italia. Il 4 ottobre 2017, le autorità italiane hanno accolto tale richiesta, il che ha fatto decorrere il termine di sei mesi per il trasferimento di B verso l’Italia. Tale termine è stato successivamente prorogato fino al 4 aprile 2019 a causa della fuga di B.

12      Il 17 febbraio 2018, B ha presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il 17 marzo 2018 il segretario di Stato ha presentato alle autorità italiane una richiesta di ripresa in carico di B. Il 1° aprile 2018, le autorità italiane hanno accolto tale richiesta. Con lettera del 29 giugno 2018 il segretario di Stato ha comunicato a tali autorità che B era fuggito, il che, secondo il segretario di Stato implicava una proroga del termine di trasferimento fino al 1° ottobre 2019.

13      Il 9 luglio 2018, B ha presentato una seconda domanda di protezione internazionale in Germania. Il 14 settembre 2018, le autorità tedesche hanno adottato una decisione ai sensi del regolamento Dublino III, la quale non è stata oggetto di ricorso.

14      Il 27 dicembre 2018, B ha presentato una seconda domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Con decisione dell’8 marzo 2019 il segretario di Stato ha respinto tale domanda senza esaminarla sulla base del rilievo che la Repubblica italiana restava lo Stato membro competente per il suo esame.

15      Il 29 aprile 2019 B è stato trasferito verso l’Italia.

16      B ha proposto un ricorso avverso la decisione del segretario di Stato dell’8 marzo 2019 dinanzi al giudice competente. Con sentenza del 12 giugno 2019 tale giudice ha accolto il ricorso e ha annullato siffatta decisione con la motivazione che la Repubblica federale di Germania era divenuta, il 4 aprile 2019, lo Stato membro competente a causa della scadenza del termine di trasferimento previsto dall’articolo 29 del regolamento Dublino III.

17      Il segretario di Stato ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), giudice del rinvio. Esso ha sottolineato in particolare, a sostegno di tale appello, da un lato, che il calcolo del termine di trasferimento dovrebbe essere effettuato alla luce della relazione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana e, dall’altro, che un nuovo termine di trasferimento era iniziato a decorrere nei confronti della Repubblica federale di Germania alla data in cui B aveva presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi.

18      Il giudice del rinvio rileva che è pacifico che la Repubblica italiana fosse lo Stato membro competente al momento della presentazione della seconda domanda di protezione internazionale di B nei Paesi Bassi, ossia il 27 dicembre 2018. Esso evidenzia, per contro, che le parti nel procedimento principale controvertono su un’eventuale scadenza del termine di trasferimento, il 4 aprile 2019, alla fine di un periodo di 18 mesi, decorso a partire dall’accoglimento da parte della Repubblica italiana della prima richiesta di ripresa in carico, vale a dire la richiesta presentata a tal fine dalle autorità tedesche.

19      Nella specie, sarebbero contemporaneamente esistiti due «accordi validi» di ripresa in carico, con due termini di trasferimento diversi, il che implicherebbe la necessità di precisare il rapporto tra questi due termini. A tal fine, occorrerebbe stabilire se il primo Stato membro che ha presentato una richiesta di ripresa in carico, ossia la Repubblica federale di Germania, debba ancora essere considerato lo «Stato membro richiedente», ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, oppure se tale qualità debba essere riservata all’ultimo Stato membro che ha presentato una siffatta richiesta, ossia il Regno dei Paesi Bassi. Nel caso in cui dovesse essere accolta la seconda interpretazione, il giudice del rinvio si chiede se quest’ultimo Stato membro sia vincolato, in qualche modo, dal termine di trasferimento imposto al primo Stato membro.

20      In tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se la nozione di “Stato membro richiedente”, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [Dublino III] debba essere interpretata nel senso che viene con essa inteso lo Stato membro (nel caso di specie il terzo Stato membro, ossia il Regno dei Paesi Bassi) che ha presentato da ultimo presso un altro Stato membro una domanda di ripresa o di presa in carico.

b)      In caso di risposta negativa: se la circostanza che in precedenza sia intervenuto un accordo di presa in carico tra due Stati membri (nella fattispecie la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana) abbia ancora effetti per gli obblighi giuridici del terzo Stato membro (nella fattispecie il Regno dei Paesi Bassi) nei confronti dello straniero in forza del regolamento [Dublino III] oppure per gli Stati membri parti del precedente accordo di presa in carico, e in tal caso quali.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III], alla luce del considerando 19 dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un richiedente la protezione internazionale nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento possa validamente invocare che detto trasferimento non può avere luogo in quanto è scaduto il termine per un trasferimento precedentemente convenuto tra due Stati membri (nella fattispecie la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana)».

 Causa C324/21

21      Il 24 novembre 2017, F ha presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il segretario di Stato ha presentato alle autorità italiane una richiesta di ripresa in carico di F per il motivo che quest’ultimo aveva precedentemente richiesto tale protezione in Italia. Il 19 dicembre 2017, le autorità italiane hanno accolto tale richiesta, il che ha fatto decorrere il termine di sei mesi per il trasferimento di F verso l’Italia. Con lettera del 12 aprile 2018, il segretario di Stato ha comunicato a tali autorità che F era fuggito, il che comportava una proroga del termine di trasferimento fino al 19 giugno 2019.

22      Il 29 marzo 2018, F. ha presentato una domanda di protezione internazionale in Germania. Il giudice del rinvio non è a conoscenza del seguito eventualmente dato a tale domanda.

23      Il 30 settembre 2018, F. ha presentato una seconda domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Con decisione del 31 gennaio 2019 il segretario di Stato ha respinto tale domanda senza esaminarla sulla base del rilievo che la Repubblica italiana restava lo Stato membro competente per il suo esame.

24      Dopo avere lasciato il centro dei richiedenti asilo in cui era alloggiato nei Paesi Bassi, F è stato interrogato e successivamente trattenuto con decisione del segretario di Stato del 1° luglio 2019, ai fini del suo trasferimento verso l’Italia.

25      F ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice competente. Con sentenza del 16 luglio 2019, tale giudice ha accolto siffatto ricorso e ha annullato detta decisione, con la motivazione che il Regno dei Paesi Bassi era divenuto, il 19 giugno 2019, lo Stato membro competente a causa della scadenza del termine di trasferimento di F verso l’Italia.

26      Il segretario di Stato ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato), giudice del rinvio. A sostegno di tale appello, egli ha affermato, in particolare, che il Regno dei Paesi Bassi disponeva di un nuovo termine per trasferire F verso l’Italia, termine che era iniziato a decorrere dalla data di presentazione da parte di F di una domanda di protezione internazionale in Germania. Di conseguenza, egli ha ritenuto che la Repubblica italiana rimanesse lo Stato membro competente.

27      Il giudice del rinvio rileva che è pacifico che la Repubblica italiana dovesse essere considerata lo Stato membro competente, quantomeno fino al 19 giugno 2019.

28      Esso si interroga tuttavia, alla luce dell’argomento dedotto dal segretario di Stato, sulla rilevanza che potrebbe assumere la circostanza che, prima della scadenza del termine di trasferimento di F verso l’Italia, quest’ultimo ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

29      Ciò posto, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 29 del regolamento [Dublino III] debba essere interpretato nel senso che un termine di trasferimento in corso, ai sensi [di tale] articolo 29, paragrafi 1 e 2, inizia nuovamente a decorrere nel momento in cui lo straniero, dopo aver ostacolato il trasferimento ad opera di uno Stato membro rendendosi irreperibile, presenta una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro (nel caso di specie un terzo Stato membro)».

 Causa C325/21

30      Il 6 settembre 2018, K ha presentato una domanda di protezione internazionale in Francia. Le autorità francesi hanno presentato alle autorità austriache una richiesta di ripresa in carico di K per il motivo che quest’ultimo aveva precedentemente chiesto tale protezione in Austria. Il 4 ottobre 2018, le autorità austriache hanno accolto tale richiesta, il che ha fatto decorrere il termine di sei mesi per trasferire K verso l’Austria. K è successivamente fuggito e non è stato trasferito verso l’Austria.

31      Il 27 marzo 2019, K ha presentato una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il 3 maggio 2018, il segretario di Stato ha presentato alle autorità austriache una richiesta di ripresa in carico di K. Il 10 maggio 2019, tali autorità hanno respinto detta richiesta per il motivo che la Repubblica francese, non avendo informato la Repubblica d’Austria che il trasferimento di K non sarebbe potuto avvenire entro il termine di sei mesi, era, dal 4 aprile 2019, data di scadenza del termine di trasferimento di K verso l’Austria, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di K.

32      Il 20 maggio 2019, il segretario di Stato ha presentato alle autorità francesi una richiesta di ripresa in carico di K. Tali autorità hanno respinto detta richiesta con la motivazione che il termine di trasferimento di sei mesi verso l’Austria non era ancora scaduto alla data della presentazione, da parte di K, di una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi.

33      Il 31 maggio 2019, il segretario di Stato ha chiesto sia alle autorità austriache sia alle autorità francesi di riconsiderare le loro risposte alle richieste di ripresa in carico che erano state loro rispettivamente rivolte. Nella domanda rivolta alle autorità austriache, veniva sostenuto che un nuovo termine di trasferimento tra la Repubblica francese e la Repubblica d’Austria era iniziato a decorrere dalla presentazione, da parte di K, di una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi e che, di conseguenza, la Repubblica d’Austria era lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di K. Il 3 giugno 2019 le autorità austriache hanno accettato di riprendere in carico K.

34      Con decisione del 24 luglio 2019, il segretario di Stato ha respinto, senza esaminarla, la domanda di protezione internazionale presentata da K.

35      K ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice competente. Con sentenza del 17 ottobre 2019 tale giudice ha respinto siffatto ricorso, con la motivazione che il segretario di Stato aveva correttamente ritenuto che la Repubblica d’Austria fosse lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di K.

36      K ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato), giudice del rinvio. A sostegno di tale appello, egli ha affermato che la presentazione di una domanda di protezione internazionale in un terzo Stato membro non può ostare alla scadenza del termine che disciplina un trasferimento previsto tra due altri Stati membri.

37      Il giudice del rinvio rileva che è pacifico che le autorità francesi non abbiano informato le autorità austriache né della fuga di K né del fatto che esse non potevano procedere al trasferimento di quest’ultimo entro il termine di sei mesi. Di conseguenza, tenuto conto della scadenza di tale termine, la Repubblica d’Austria non potrebbe più essere considerata lo Stato membro competente a partire dal 4 aprile 2019.

38      Esso si interroga tuttavia sulla rilevanza che potrebbe assumere la circostanza che, prima della scadenza del termine di trasferimento, l’interessato ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

39      In tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 29 del regolamento [Dublino III] debba essere interpretato nel senso che un termine di trasferimento in corso, ai sensi [di tale] articolo 29, paragrafi 1 e 2, inizia nuovamente a decorrere nel momento in cui lo straniero, dopo aver ostacolato il trasferimento ad opera di uno Stato membro rendendosi irreperibile, presenta una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro (nel caso di specie un terzo Stato membro)».

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III], alla luce del considerando 19 dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un richiedente la protezione internazionale, nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, possa validamente invocare che detto trasferimento non può avere luogo in quanto è scaduto il termine per un trasferimento precedentemente convenuto tra due Stati membri (nella fattispecie la Repubblica francese e la Repubblica d’Austria), con la conseguenza che è scaduto il termine entro il quale i Paesi Bassi possono effettuare il trasferimento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione nelle cause C323/21 e C325/21 nonché sulla questione unica nella causa C324/21

40      Con la sua prima questione nelle cause C‑323/21 e C‑325/21, nonché con la sua questione unica nella causa C‑324/21, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29 del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che, quando il termine per il trasferimento di un cittadino di un paese terzo è iniziato a decorrere tra uno Stato membro richiesto e un primo Stato membro richiedente, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata da tale interessato è trasferita a tale Stato membro richiedente a motivo della scadenza del suddetto termine, anche se nel frattempo detto interessato ha presentato in un terzo Stato membro una nuova domanda di protezione internazionale che ha portato all’accoglimento, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di ripresa in carico presentata da tale terzo Stato membro. Con la sua prima questione nella causa C‑323/21, il giudice del rinvio chiede altresì chiarimenti alla Corte sulle eventuali conseguenze della scadenza di detto termine per il terzo Stato membro di cui trattasi.

41      In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro è esaminata da un solo Stato membro.

42      Di conseguenza, qualora un richiedente protezione internazionale si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello al quale compete esaminare la sua domanda, le procedure previste dal regolamento Dublino III mirano in particolare a consentire il suo trasferimento verso quest’ultimo Stato membro.

43      Al riguardo, l’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III prevede che il trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accoglimento della richiesta da parte di tale Stato membro di prendere o riprendere in carico tale interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo.

44      L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento in parola precisa che, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

45      Pertanto, l’articolo 29 del regolamento Dublino III non enuncia norme specifiche relative alla situazione in cui, sebbene una richiesta diretta alla ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo presentata da uno Stato membro richiedente sia già stata accettata da un altro Stato membro, tale interessato presenta una domanda di protezione internazionale in un terzo Stato membro.

46      Al fine di valutare se, in una situazione del genere, la presentazione di una domanda di protezione internazionale in un terzo Stato membro, o il seguito dato a tale domanda, debbano essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, è necessario determinare le norme che disciplinano le procedure da attuare ai sensi del regolamento Dublino III in caso di presentazione successiva di domande di protezione internazionale in più Stati membri.

47      L’ambito di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III. Dall’articolo 23, paragrafo 1, e dall’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento emerge che la procedura di cui trattasi è applicabile alle persone di cui all’articolo 20, paragrafo 5, o all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), di detto regolamento (sentenza del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 46).

48      L’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede, in particolare, che esso si applica a un richiedente che presenti una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo aver ritirato la sua prima domanda in uno Stato membro diverso durante il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda. Tale disposizione è applicabile anche in una situazione in cui un richiedente ha lasciato lo Stato membro in cui ha presentato la sua prima domanda, prima che sia terminato il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda, senza informare l’autorità competente di tale primo Stato membro del suo intento di rinunciare alla sua domanda (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punti 46 e 50).

49      Quanto all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III, esso si riferisce a una persona la quale, da un lato, ha presentato una domanda di protezione internazionale, che è in corso di esame, ha ritirato una siffatta domanda in corso di esame o ha visto la stessa respinta e, dall’altro, ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si trova, senza titolo di soggiorno, nel territorio di un altro Stato membro (sentenza del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 51 nonché giurisprudenza ivi citata).

50      L’articolo 20, paragrafo 5, e l’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), di tale regolamento sono quindi complementari, in quanto la prima di tali disposizioni si applica alla situazione in cui lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale non sia stato ancora determinato, mentre la seconda riguarda i casi in cui la competenza a esaminare la domanda è già stata accertata (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punti 52, 66 e 67).

51      Date siffatte circostanze, poiché l’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento riguarda, in generale, lo Stato membro nel quale una nuova domanda di protezione internazionale è stata presentata che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, o dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del medesimo regolamento, si deve ritenere che la procedura di ripresa in carico sia applicabile non solo al secondo Stato membro nel quale un cittadino di un paese terzo ha presentato una siffatta domanda, ma anche a un terzo Stato membro nel quale tale cittadino di un paese terzo presenta successivamente una nuova domanda di protezione internazionale.

52      Per quanto concerne le modalità delle procedure di ripresa in carico avviate a seguito della presentazione successiva di domande di protezione internazionale in più Stati membri, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione, nelle disposizioni relative all’avvio e allo svolgimento della procedura di ripresa in carico, ossia gli articoli da 23 a 25 del regolamento Dublino III, non ha operato alcuna distinzione a seconda che tale procedura sia stata avviata dal secondo Stato membro nel quale una domanda di protezione internazionale è stata presentata da un cittadino di un paese terzo o da un terzo Stato membro nel quale una siffatta domanda è stata successivamente presentata.

53      Orbene, in mancanza di disposizioni specifiche, non occorre operare una distinzione non prevista da tale regolamento tra queste due situazioni (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2015, FCD e FMB, C‑106/14, EU:C:2015:576, punto 50).

54      Di conseguenza, in dette situazioni, gli Stati membri coinvolti nelle procedure di ripresa in carico sono tenuti a rispettare i termini imperativi attraverso i quali il legislatore dell’Unione ha disciplinato tali procedure.

55      Infatti, tali termini contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, enunciato al considerando 5 del regolamento Dublino III, garantendo che dette procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati e attestano la particolare importanza attribuita da tale legislatore alla rapida determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale nonché il fatto che, tenuto conto della finalità di garantire un effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, occorre, secondo detto legislatore, che siffatte domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento in parola (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, X e X, C‑47/17 e C‑48/17, EU:C:2018:900, punti 69 e 70).

56      Ne consegue, in primo luogo, che i termini imperativi sanciti all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III devono essere rispettati sia dal secondo sia dal terzo Stato membro nel quale una domanda di protezione internazionale è stata presentata da un cittadino di un paese terzo, quando tali Stati membri presentino una richiesta di ripresa in carico.

57      Tuttavia, nei limiti in cui talune controversie in esame nei procedimenti principali si riferiscono a situazioni in cui un cittadino di un paese terzo ha presentato più domande di protezione internazionale in uno stesso Stato membro, occorre rilevare che, qualora un richiedente presenti una nuova domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo che quest’ultimo ha adottato una decisione di trasferimento di tale richiedente, l’esecuzione di tale decisione rimane in linea di principio possibile, senza che sia necessario che tale Stato membro formuli una nuova richiesta di ripresa in carico, anche se detto richiedente ha presentato, nel frattempo, una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

58      Infatti, se a una decisione di trasferimento non venisse riconosciuto un siffatto effetto, ciò consentirebbe a qualsiasi cittadino di un paese terzo nei confronti del quale sia stata adottata una decisione di trasferimento da parte di uno Stato membro di sottrarsi definitivamente all’esecuzione di quest’ultima, prima che essa abbia potuto produrre i suoi effetti, presentando una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e poi ritornando nel primo Stato membro, con il rischio di paralizzare completamente il meccanismo di trattamento delle domande di protezione internazionale istituito dal regolamento Dublino III e di nuocere alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento di tali domande.

59      Di conseguenza, allo Stato membro che ha adottato una decisione di trasferimento che non è ancora stata eseguita e il cui termine di esecuzione non è scaduto non può essere trasferita la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale per il solo fatto che, a seguito della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale nel suo territorio, non ha presentato una nuova richiesta di ripresa in carico entro i termini previsti all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

60      Per contro, una siffatta richiesta dovrà necessariamente essere presentata al fine di poter procedere al trasferimento di un cittadino di un paese terzo che è stato oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro interessato qualora tale decisione sia già stata eseguita (v., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 51).

61      In una situazione del genere, in caso di mancata presentazione di una richiesta di ripresa in carico entro i termini previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, lo Stato membro nel quale è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale diverrà, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento in parola, lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda, senza che rilevi la questione dell’eventuale scadenza del termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento.

62      In secondo luogo, dalle considerazioni esposte ai punti da 52 a 54 della presente sentenza discende che le norme relative ai termini di trasferimento enunciate all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III sono applicabili nell’ambito delle procedure di ripresa in carico condotte quando il cittadino interessato di un paese terzo ha presentato domande successive di protezione internazionale in diversi Stati membri.

63      Al riguardo, occorre rammentare che il termine di trasferimento di sei mesi previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III mira in particolare a lasciare, in considerazione della complessità pratica e delle difficoltà organizzative che si ricollegano all’esecuzione del trasferimento di un cittadino di un paese terzo, ai due Stati membri interessati, il tempo necessario per accordarsi ai fini della realizzazione di quest’ultimo e, più in particolare, allo Stato membro richiedente, quello per disciplinare le modalità di realizzazione del trasferimento [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 58 nonché giurisprudenza ivi citata].

64      Di conseguenza, e dato che tale disposizione non prevede un regime specifico per il caso in cui diverse richieste di ripresa in carico siano state successivamente accolte, il termine di trasferimento applicabile a uno Stato membro richiedente deve essere calcolato a partire dalla data in cui la richiesta presentata da tale Stato membro è stata accolta dallo Stato membro richiesto, anche qualora sia già cominciato a decorrere un termine per il trasferimento di un cittadino di un paese terzo tra un altro Stato membro richiedente e tale Stato membro richiesto.

65      Inoltre, in una situazione del genere, dal momento che le diverse procedure di ripresa in carico sono condotte in modo indipendente da ciascuno degli Stati membri richiedenti e che il regolamento Dublino III non prevede meccanismi di coordinamento che consentano di derogare alle norme enunciate all’articolo 29 di tale regolamento, il termine di trasferimento risultante dalla circostanza che una prima richiesta di ripresa in carico sia stata accolta dallo Stato membro richiesto non può essere interrotto o prorogato in ragione del fatto che una nuova richiesta di ripresa in carico, presentata da un altro Stato membro, sia stata accolta da detto Stato membro richiesto.

66      Certamente, come sottolinea il giudice del rinvio, a partire dalla data in cui la persona oggetto di una decisione di trasferimento ha lasciato il territorio di uno Stato membro per trattenersi fuori da tale territorio, detto Stato membro non è materialmente più in grado di operare il trasferimento, il che implica che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29 del regolamento Dublino III potrebbe allora giungere a scadenza senza che detto Stato membro abbia avuto a disposizione l’intero periodo di tempo che il legislatore dell’Unione considera adeguato per disciplinare le modalità di realizzazione del trasferimento.

67      Tuttavia, il suddetto legislatore ha esplicitamente tenuto conto del rischio che l’interessato si sottragga all’esecuzione della decisione di trasferimento fuggendo e ha previsto, all’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, che, in una situazione del genere, lo Stato membro richiedente può, in via eccezionale, prorogare fino a un massimo di 18 mesi il termine di trasferimento [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 67].

68      Tale soluzione, che è l’espressione dell’equilibrio stabilito da detto legislatore tra i diversi obiettivi del regolamento Dublino III e gli interessi concorrenti in gioco, vale in tutti i casi di fuga e si applica quindi sia quando la persona interessata si dia alla fuga e risieda nel territorio dello Stato membro richiedente sia quando lascia tale territorio durante la fuga.

69      Inoltre, occorre rammentare che lo stesso legislatore non ha ritenuto che l’impossibilità materiale di procedere all’esecuzione della decisione di trasferimento dovesse essere considerata idonea a giustificare l’interruzione o la sospensione del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 65 nonché giurisprudenza ivi citata].

70      La Corte ha di conseguenza giudicato che il termine di trasferimento previsto da tale disposizione doveva essere applicato in situazioni in cui il trasferimento dell’interessato era impossibile [v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 89; del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico), C‑231/21, EU:C:2022:237, punto 62, nonché del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 70].

71      Ciò premesso, la circostanza che l’interessato abbia presentato, durante la fuga, una nuova domanda di protezione internazionale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiedente o che una nuova richiesta di ripresa in carico sia stata accolta a seguito della presentazione di una siffatta domanda non è tale, in mancanza di una norma prevista a tal fine dal regolamento Dublino III, da giustificare l’interruzione o la proroga di uno dei termini imperativi previsti all’articolo 29 del regolamento in parola. Una siffatta circostanza non implica, del resto, in alcun modo che detto interessato rimanga durevolmente al di fuori del territorio del primo Stato membro richiedente e impedisca così a quest’ultimo di procedere al trasferimento, come illustrano i fatti di cui al procedimento principale nelle cause C‑323/21 e C‑324/21.

72      Ne consegue che, quando il termine di trasferimento risultante dall’accoglimento di una richiesta di ripresa in carico presentata da uno Stato membro richiedente sia scaduto, la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale è trasferita, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, a tale Stato membro richiedente, anche se nel frattempo è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro o se una nuova richiesta di ripresa in carico è stata accolta a seguito della presentazione di una siffatta domanda.

73      In terzo luogo, un trasferimento della competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo, derivante dall’applicazione degli articoli 23 o 29 del regolamento Dublino III, deve essere debitamente preso in considerazione da tutti gli Stati membri in sede di attuazione di eventuali procedure di ripresa in carico riguardanti tale richiedente.

74      Ne discende, innanzitutto, che, nei limiti in cui l’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III si applica, come emerge dal punto 50 della presente sentenza, solo qualora lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale non sia stato ancora determinato, una richiesta di ripresa in carico non può essere validamente rivolta, conformemente agli articoli 18 e 23 di tale regolamento, allo Stato membro nel quale un cittadino di un paese terzo ha presentato la sua prima domanda di protezione internazionale dopo che la competenza a esaminare tale domanda è stata trasferita a un altro Stato membro. In un caso del genere, è a quest’ultimo Stato membro che deve essere rivolta un’eventuale richiesta di ripresa in carico.

75      Poiché le disposizioni del regolamento Dublino III che stabiliscono termini imperativi contribuiscono, alla pari dei criteri di cui al capo III di tale regolamento, a determinare lo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento (v, in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 53), la regola enunciata al punto 74 della presente sentenza, si applica in particolare quando il trasferimento della competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale deriva da tali disposizioni e, in particolare, dagli articoli 23 o 29 del medesimo regolamento.

76      In particolare, in una situazione in cui il termine di trasferimento risultante dal fatto che la richiesta di ripresa in carico presentata da un primo Stato membro richiedente è stata accolta dallo Stato membro richiesto è scaduto prima che sia stata accolta una nuova richiesta di ripresa in carico presentata da un altro Stato membro, quest’ultimo dovrà rivolgere la sua richiesta a tale primo Stato membro richiedente, dal momento che quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, deve essere ormai considerato lo Stato membro competente.

77      Per quanto riguarda, poi, la situazione in cui il trasferimento della competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale a uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto sia avvenuto dopo l’accoglimento di una richiesta di ripresa in carico presentata da un terzo Stato membro, occorre ricordare, da un lato, che il regolamento Dublino III è basato sul principio fondamentale, enunciato al suo articolo 3, paragrafo 1, secondo cui una domanda di protezione internazionale deve essere esaminata da un solo Stato membro, il che implica che un solo Stato membro può essere considerato, in un dato momento, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 78).

78      D’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte emerge che non si può effettuare il trasferimento di un cittadino di un paese terzo verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente quando il trasferimento della competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale discende dalla scadenza di un termine procedurale successivamente all’accoglimento della richiesta di ripresa in carico e all’adozione di una decisione di trasferimento [v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 43, e del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 47].

79      Di conseguenza, il trasferimento della competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo a uno Stato membro, in applicazione degli articoli 23 o 29 del regolamento Dublino III, osta all’esecuzione di una decisione che implichi un trasferimento dell’interessato verso un altro Stato membro.

80      Ciò premesso, in una situazione del genere, occorre sottolineare che lo Stato membro la cui decisione di trasferimento diviene così non eseguibile può rivolgere una richiesta di ripresa in carico allo Stato membro al quale detta competenza è stata trasferita.

81      Certamente, l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino III prevede il trasferimento della competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale allo Stato membro in cui una nuova domanda di protezione internazionale è stata presentata qualora tale Stato membro si astenga dal presentare, entro i termini previsti all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, una richiesta di ripresa in carico.

82      Tuttavia, non si può considerare che uno Stato membro che abbia rivolto, entro tali termini, una richiesta di ripresa in carico allo Stato membro che era, a tale data, competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale si sia astenuto dal presentare, in tempo utile, una siffatta richiesta.

83      Ne deriva, da un lato, che la norma di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non è applicabile a tale Stato membro.

84      L’applicazione di tale norma in una situazione del genere non sarebbe peraltro conforme all’obiettivo dei termini previsti all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, ossia garantire che lo Stato membro richiedente avvii la procedura di ripresa in carico entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui dispone delle informazioni che gli consentono di presentare una richiesta di ripresa in carico a un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 63).

85      Ne consegue, d’altro lato, che il trasferimento di competenza menzionato al punto 79 della presente sentenza fa decorrere, per lo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente, un nuovo termine, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, per presentare una richiesta di ripresa in carico allo Stato membro al quale detta competenza è stata trasferita.

86      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione nelle cause C‑323/21 e C‑325/21 nonché alla questione unica nella causa C‑324/21 dichiarando che gli articoli 23 e 29 del regolamento Dublino III devono essere interpretati nel senso che, quando il termine per il trasferimento di un cittadino di un paese terzo è iniziato a decorrere tra uno Stato membro richiesto e un primo Stato membro richiedente, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata da tale interessato è trasferita a tale Stato membro richiedente a motivo della scadenza del suddetto termine, anche se nel frattempo detto interessato ha presentato in un terzo Stato membro una nuova domanda di protezione internazionale che ha portato all’accoglimento, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di ripresa in carico presentata da tale terzo Stato membro, purché detta competenza non sia stata trasferita al suddetto terzo Stato membro a motivo della scadenza di uno dei termini previsti in tale articolo 23.

87      A seguito di un siffatto trasferimento di detta competenza, lo Stato membro in cui si trova il medesimo interessato non può procedere al trasferimento di quest’ultimo verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di nuova competenza, ma può, invece, nel rispetto dei termini previsti all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento in parola, presentare una richiesta di ripresa in carico a quest’ultimo Stato membro.

 Sulla seconda questione nelle cause C323/21 e C325/21

88      Con la seconda questione nelle cause C‑323/21 e C‑325/21, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri possa avvalersi, nell’ambito di un ricorso esercitato, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento, avverso una decisione di trasferimento verso il primo di tali Stati membri adottata dal terzo di detti Stati membri nei suoi confronti, del fatto che, successivamente all’adozione di tale decisione di trasferimento, la competenza a esaminare la sua domanda è stata trasferita, a motivo della scadenza del termine di trasferimento previsto dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, al secondo dei medesimi Stati membri.

89      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che la persona oggetto di una decisione di trasferimento ha diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

90      La portata di tale ricorso è precisata al considerando 19 di detto regolamento, il quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere ad oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione del citato regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro verso il quale il richiedente è trasferito [sentenze del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 39, e del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 33].

91      Alla luce, segnatamente, dell’evoluzione generale che ha subito il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri in conseguenza dell’adozione del regolamento Dublino III e degli obiettivi perseguiti dal menzionato regolamento, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento dev’essere interpretato nel senso che il ricorso da esso previsto avverso una decisione di trasferimento deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo [sentenze del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 40, e del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 34].

92      La Corte ha peraltro stabilito che, alla luce, da un lato, dell’obiettivo menzionato al considerando 19 del regolamento Dublino III, di garantire, conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, una protezione efficace degli interessati, e dall’altro, di quello di assicurare la determinazione rapida dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale enunciato al considerando 5 del regolamento stesso, il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento, qualora la loro presa in considerazione sia determinante per la corretta applicazione del citato regolamento [sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

93      Un siffatto mezzo di ricorso effettivo deve segnatamente consentire al richiedente protezione internazionale di avvalersi, nello Stato membro nel cui territorio si trova, della scadenza del termine di trasferimento, previsto all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, nei confronti di un altro Stato membro richiedente, dal momento che dal punto 79 della presente sentenza emerge che la presa in considerazione della scadenza di tale termine è determinante ai fini della corretta applicazione di tale regolamento.

94      Ciò premesso, occorre ricordare che gli Stati membri non sono necessariamente tenuti, in applicazione dell’articolo 27 di detto regolamento, a organizzare il loro sistema di ricorso in modo da far sì che l’esigenza di presa in considerazione di circostanze determinanti successive all’adozione della decisione di trasferimento sia garantita nell’ambito dell’esame del ricorso che consente di contestare la legittimità della decisione di trasferimento, purché una tutela giurisdizionale sufficiente possa essere garantita, in altre forme, nell’ambito del sistema giurisdizionale nazionale considerato nel suo complesso [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punti 37 e 46].

95      Una siffatta altra forma di tutela giurisdizionale sufficiente deve garantire, in pratica, che l’interessato abbia la possibilità di impedire alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso si trova di procedere al trasferimento di detto interessato verso un altro Stato membro, nel caso in cui la scadenza del termine di trasferimento nei confronti di un primo Stato membro richiedente implichi che quest’ultimo è divenuto lo Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale. Detto mezzo di ricorso deve altresì garantire che le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trova il medesimo interessato siano tenute ad assumere i provvedimenti necessari per trarre senza ritardo le conseguenze del trasferimento della competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 47].

96      Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione nelle cause C‑323/21 e C‑325/21 dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri deve poter disporre, nel terzo di tali Stati membri, di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di avvalersi del fatto che la competenza a esaminare la sua domanda è stata trasferita, a motivo della scadenza del termine di trasferimento, previsto all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, al secondo di detti Stati membri.

 Sulle spese

97      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      Le cause C323/21, C324/21 e C325/21 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      Gli articoli 23 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

devono essere interpretati nel senso che:

quando il termine per il trasferimento di un cittadino di un paese terzo è iniziato a decorrere tra uno Stato membro richiesto e un primo Stato membro richiedente, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata da tale interessato è trasferita a tale Stato membro richiedente a motivo della scadenza del suddetto termine, anche se nel frattempo detto interessato ha presentato in un terzo Stato membro una nuova domanda di protezione internazionale che ha portato all’accoglimento, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di ripresa in carico presentata da tale terzo Stato membro, purché detta competenza non sia stata trasferita al suddetto terzo Stato membro a motivo della scadenza di uno dei termini previsti in tale articolo 23.

A seguito di un siffatto trasferimento di detta competenza, lo Stato membro in cui si trova il medesimo interessato non può procedere al trasferimento di quest’ultimo verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di nuova competenza, ma può, invece, nel rispetto dei termini previsti all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento in parola, presentare una richiesta di ripresa in carico a quest’ultimo Stato membro.

3)      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri deve poter disporre, nel terzo di tali Stati membri, di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di avvalersi del fatto che la competenza a esaminare la sua domanda è stata trasferita, a motivo della scadenza del termine di trasferimento, previsto all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, al secondo di detti Stati membri.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.