Language of document : ECLI:EU:T:2007:220

Causa T‑170/06

Alrosa Company Ltd

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato mondiale della produzione e della fornitura di diamanti grezzi — Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall’impresa in posizione dominante — Art. 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Principio di proporzionalità — Libertà contrattuale — Diritto al contraddittorio»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 9)

2.      Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Esame da parte della Commissione — Impegni delle imprese interessate idonei a superare le riserve della Commissione sotto il profilo della concorrenza

(Artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, n. 1, e 9)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle trasgressioni — Potere della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, n. 1, e 9, n. 1)

4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle trasgressioni — Potere della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, n. 1, e 9, n. 1)

5.      Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Potere della Commissione

(Art. 82 CE)

6.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 9)

1.      Un’impresa è direttamente e individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da una decisione della Commissione che rende obbligatori gli impegni individuali proposti da un’impresa in posizione dominante e vertenti sulla limitazione e, successivamente, sulla cessazione dei rapporti contrattuali dell’impresa in posizione dominante con essa, se la summenzionata decisione produce effetti diretti e immediati sulla sua situazione giuridica, la menziona nelle sue disposizioni, è stata adottata a conclusione di un procedimento cui essa ha partecipato in modo determinante, è atta ad incidere sostanzialmente sulla sua posizione concorrenziale sul mercato di cui trattasi e ha lo scopo di porre fine alla relazione commerciale esistente da lunga data tra le due imprese.

(v. punti 38-40)

2.      Una decisione della Commissione che rende obbligatori gli impegni proposti dalle imprese ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 ha lo scopo di concludere il procedimento di accertamento e di sanzione di un’infrazione alle norme sulla concorrenza. Quindi, tale decisione non può essere considerata una semplice accettazione da parte della Commissione di una proposta liberamente formulata da una controparte nei negoziati, ma costituisce un provvedimento vincolante che pone fine ad una situazione di infrazione in atto o in potenza, in occasione della quale la Commissione esercita il complesso delle prerogative conferitele dagli artt. 81 CE e 82 CE, con la sola particolarità che la presentazione di offerte di impegni da parte delle imprese interessate la esonera dalla prosecuzione del procedimento regolamentare imposto dall’art. 85 CE, e in particolare dall’obbligo di provare l’infrazione.

Rendendo obbligatorio un determinato comportamento di un operatore nei confronti dei terzi, una decisione adottata ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 può comportare indirettamente effetti giuridici erga omnes che l’impresa interessata non avrebbe potuto creare da sola. La Commissione ne è pertanto l’unico autore, atteso che conferisce forza vincolante agli impegni offerti dall’impresa interessata e ne assume da sola la responsabilità. La Commissione infatti non è in alcun modo tenuta a prendere in considerazione, e a fortiori a prendere in considerazione tali e quali, le offerte di impegni presentatele. Del resto l’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003 non osta a che tale decisione possa essere adottata per un periodo di tempo indeterminato.

Inoltre, il principio di proporzionalità, per quanto non menzionato all’art. 9 del regolamento n. 1/2003, è un principio generale di diritto comunitario il cui rispetto si impone alla Commissione quando adotta decisioni che rendono obbligatori gli impegni proposti da imprese sul fondamento di tale disposizione.

(v. punti 87-88, 91-92)

3.      Nonostante il margine di valutazione discrezionale di cui la Commissione dispone nella scelta di adottare una decisione in base all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 o dell’art. 9, n. 1, di tale regolamento, e la volontarietà degli impegni proposti dalle imprese nell’ambito di quest’ultima disposizione, essa è tenuta, quando decide di rendere obbligatori tali impegni, a rispettare il principio di proporzionalità.

Poiché il controllo della proporzionalità di una misura è un controllo obiettivo, l’idoneità e la necessità della decisione della Commissione debbono essere valutate rispetto allo scopo di quest’ultima che consiste, nel contesto dell’art. 7 del regolamento n. 1/2003, nel porre termine all’infrazione accertata e, nel contesto dell’art. 9 del medesimo regolamento, nel rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nell’ambito della valutazione preliminare. Sebbene, contrariamente alle decisioni adottate in applicazione di tale art. 7, n. 1, la Commissione non sia tenuta, nel contesto del detto art. 9, n. 1, a dimostrare formalmente l’esistenza di un’infrazione, essa deve cionondimeno dimostrare l’effettività delle preoccupazioni concorrenziali che giustificano di prevedere l’adozione di una decisione ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE e che consentono di imporre all’impresa interessata di rispettare taluni impegni, il che presuppone un’analisi del mercato ed un’identificazione dell’infrazione che, sebbene meno definitive che nell’ambito dell’applicazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003, devono essere sufficienti a consentire un controllo dell’idoneità dell’impegno. Di conseguenza, la Commissione, senza eccedere i poteri conferitile dalle regole di concorrenza del Trattato e dal regolamento n. 1/2003, può adottare, vuoi sul fondamento dell’art. 7, n. 1, vuoi su quello dell’art. 9, n. 1, di tale regolamento, una decisione di divieto assoluto di qualsiasi relazione commerciale futura tra due imprese solo se una decisione del genere è necessaria per il ripristino della situazione preesistente all’infrazione.

Inoltre, il grado di controllo del Tribunale sulle analisi effettuate dalla Commissione sulla scorta delle regole di concorrenza del Trattato dipende dall’esistenza, implicita in ciascuna decisione considerata, di un margine di valutazione giustificato dalla complessità delle norme di natura economica da attuare. Al riguardo, se è vero che l’analisi effettuata dalla Commissione, nel contesto dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 e in quello dell’art. 9, n. 1, del medesimo regolamento, può richiedere valutazioni economiche complesse, essa non permette che in loro assenza il controllo esercitato dal Tribunale sulle decisioni della Commissione sia comunque limitato all’errore manifesto di valutazione.

(v. punti 95-97, 99-100, 103-105, 107-110)

4.      Nell’ambito dell’esame della proporzionalità, la necessità di una decisione della Commissione che renda obbligatori gli impegni individuali proposti da un’impresa in posizione dominante e vertenti sulla limitazione e successivamente sulla cessazione dei suoi rapporti contrattuali deve essere valutata con riferimento ai suoi obiettivi, come quello di porre fine a pratiche che impediscono all’impresa controparte contrattuale di collocarsi come concorrente effettivo sul mercato di cui trattasi e quello di consentire l’accesso dei terzi ad una fonte alternativa di approvvigionamento.

In particolare, il rispetto del principio di proporzionalità esige che l’istituzione, qualora esistano misure meno restrittive di quelle che intende rendere obbligatorie, e siano ad essa note, esamini la loro idoneità a rispondere alle preoccupazioni che giustificano la sua azione, prima di optare, qualora tali misure dovessero rivelarsi all’uopo inidonee, per la formula più restrittiva. In tal senso, se è vero che la Commissione non deve sostituirsi alle parti per modificare gli impegni che esse propongono ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 affinché tali impegni rispondano alle preoccupazioni formulate nell’ambito della sua valutazione preliminare, essa dispone della possibilità di rendere tali impegni obbligatori solo in parte o in una misura determinata. Tuttavia, la Commissione non può suggerire alle parti di sottoporle impegni che vadano al di là di una decisione che essa avrebbe potuto adottare ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003.

Soltanto circostanze eccezionali, come una posizione dominante collettiva delle imprese interessate, possono giustificare che una decisione adottata ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1/2003 vieti a imprese in modo assoluto e definitivo di instaurare rapporti contrattuali tra di loro. Pertanto, in mancanza di una circostanza di questo tipo, una decisione della Commissione che imponga la cessazione di qualsiasi relazione commerciale diretta o indiretta tra due imprese, per una durata indeterminata, viola il principio di proporzionalità.

(v. punti 112, 119-121, 131, 139-141)

5.      Poiché l’oggetto dell’art. 82 CE non è quello di vietare le posizioni dominanti ma unicamente gli abusi delle medesime, la Commissione non può pretendere che un’impresa in posizione dominante si astenga dall’effettuare acquisti che le consentano di mantenere o rafforzare la sua posizione sul mercato, qualora non si avvalga in tale contesto di metodi incompatibili con le regole di concorrenza. Le responsabilità particolari che incombono su un’impresa che occupa una posizione del genere non possono condurre ad esigere di rimettere in discussione l’esistenza stessa della sua posizione dominante.

(v. punto 146)

6.      Nel caso di una decisione della Commissione che imponga di cessare una relazione commerciale di lunga data tra due imprese parti di un accordo che può costituire un abuso di posizione dominante, la connessione tra i due procedimenti avviati dalla Commissione, sul fondamento degli artt. 81 CE e 82 CE, in seguito alla notifica di tale accordo, nonché il fatto che tale decisione menzioni espressamente l’impresa controparte contrattuale senza tuttavia che essa ne sia destinataria, deve condurre a riconoscere a quest’ultima, per il procedimento considerato nel suo complesso, i diritti concessi ad un’«impresa interessata» ai sensi del regolamento n. 1/2003, benché essa non sia tale, stricto sensu, nel procedimento relativo all’art. 82 CE. Di conseguenza, tale impresa dispone di un diritto al contraddittorio su impegni individuali che la Commissione intende rendere obbligatori con l’adozione di una decisione, nell’ambito della procedura avviata sul fondamento dell’art. 82 CE, e proposti dall’impresa con cui essa intrattiene una relazione commerciale di lunga data che tale decisione imporrebbe di far cessare, e deve disporre della possibilità di esercitare pienamente tale diritto. Infatti, il rispetto del diritto al contraddittorio esige, da un lato, che le imprese che hanno proposto impegni nell’ambito dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003 vengano informate degli elementi essenziali di fatto sui quali la Commissione si è basata per esigere nuovi impegni, comprese le conclusioni della Commissione derivanti da osservazioni presentate da terzi con riferimento agli impegni proposti e, dall’altro lato, che esse possano esprimersi a tale proposito.

(v. punti 187, 196, 203)