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Ricorso proposto il 12 dicembre 2011 - European Dynamics Belgium e a. / Agenzia europea dei medicinali

(Causa T-638/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Evropaïki Dinamiki - Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), European Dynamics UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Agenzia europea dei medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Agenzia europea dei medicinali, EMA/787935/2011 (European Medicine Agency: in prosieguo: l'"EMA"), notificata alle ricorrenti il 3 ottobre 2011 e con cui l'EMA ha respinto la loro offerta nella gara controversa;

annullare la decisione dell'Acting Executive Director dell'EMA del 9 novembre 2011, EMA/882467/2011, con cui è stata respinta la domanda delle ricorrenti che venisse loro comunicata la composizione della commissione di valutazione; e

condannare l'EMA alla totalità delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento dei seguenti atti: in primo luogo, la decisione dell'EMA, EMA/787935/2011, notificata alle ricorrenti il 3 ottobre 2011 e con cui l'EMA ha respinto la loro offerta nella gara d'appalto aperta EMA/2011/05/DV, e, in secondo luogo, la decisione dell'Action Executive Director dell'EMA del 9 novembre 2011, EMA/882467/2011, con cui l'EMA, in seguito ad una richiesta di conferma delle ricorrenti, ha respinto la loro domanda di accesso ai documenti della gara riguardanti la composizione della commissione di valutazione.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della prima decisione impugnata per violazione di forme sostanziali e, in particolare, per motivazione insufficiente, scorretta o per difetto assoluto di motivazione, poiché: 1) la prima decisione impugnata non conteneva e continua a non contenere una motivazione sufficiente quanto ai motivi per cui l'offerta delle ricorrenti è stata respinta e, comunque, la motivazione risulta scorretta. In particolare, le ricorrenti sostengono che la prima decisione impugnata non fornisce chiarimenti in merito agli elementi a sfavore della loro offerta e a quelli che facevano apparire più vantaggiose le offerte degli altri partecipanti. 2) La prima decisione impugnata non conteneva e continua a non contenere una motivazione in merito alla formula matematica (algoritmo), con cui è stata calcolata la graduatoria esatta (fino alla seconda cifra decimale) delle ricorrenti. 3) La prima decisione impugnata non conteneva e continua a non contenere una motivazione in merito ai motivi per cui l'offerta economica di uno degli offerenti non è stata ritenuta eccessivamente bassa.

Le ricorrenti sostengono che la seconda decisione impugnata deve essere annullata, in conformità all'articolo 263 TFUE, per una violazione di una norma di diritto dell'Unione e, in particolare, del regolamento n. 1049/2001, come completato dalle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1049/2001 all'EMA, poiché quest'ultima ha respinto la domanda delle ricorrenti di avere accesso ai nomi e ad altri elementi di identificazione dei membri della commissione di valutazione della gara controversa.

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