Language of document : ECLI:EU:T:2012:695

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 dicembre 2012

Causa T‑641/11 P

Harald Mische

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto – Concorso pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari – Assunzione da parte del Parlamento e simultaneo trasferimento alla Commissione – Non luogo a procedere parziale – Impugnazione in parte manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Mische/Commissione (F‑70/05) e volta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione:      Non vi è più luogo a statuire sull’impugnazione nei limiti in cui essa è rivolta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Mische/Commissione (F‑70/05) con la quale esso respinge le conclusioni volte all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee dell’11 novembre 2004 che stabilisce l’inquadramento del sig. Harald Mische nel grado A *6. L’impugnazione è respinta per il resto. Il sig. Harald Mische sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualunque momento, con ordinanza motivata, senza fase orale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 145)

2.      Impugnazione – Interesse ad agire – Esame d’ufficio da parte del Tribunale – Fatto successivo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica che ha privato quest’ultima dei suoi effetti pregiudizievoli per la parte impugnante – Impugnazione non atta a procurare un beneficio – Non luogo a provvedere

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto dell’iter logico seguito dal Tribunale della funzione pubblica

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, primo comma, c)]

4.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado – Ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto – Agenti temporanei vincitori di un concorso generale – Esclusione

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 5, § 4; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

5.      Funzionari – Parità di trattamento – Provvedimenti adottati da un’istituzione a favore di un determinato gruppo di persone in assenza di un obbligo giuridico – Impossibilità di invocare il principio della parità di trattamento nei confronti di un’altra istituzione

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente

7.      Ricorso dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni proposto in assenza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

8.      Ricorso dei funzionari – Competenza estesa al merito – Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione convenuta al risarcimento – Natura facoltativa

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

Riferimento:

Tribunale: 10 marzo 2008, Lebedef‑Caponi/Commissione, T‑233/07 P, (Racc FP pagg. I‑B‑1‑3 e II‑B‑1‑19, punti 21 e 22)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

Riferimento:

Corte: 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P (Racc. pag. I‑3319, punto 13); 27 ottobre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑605/10 P(R) (non pubblicata nella Raccolta, punto 15)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 40)

Riferimento:

Corte: 19 luglio 2012, Kaimer e a./Commissione, C‑264/11 P (punto 61 e giurisprudenza ivi citata)

4.      La natura di eccezione a un principio generale della norma transitoria, costituita dall’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto, richiede che il suo dettato sia interpretato in senso restrittivo. Orbene, una rigorosa interpretazione letterale dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto impone proprio di considerare che, da un lato, tale norma non riguarda gli agenti temporanei vincitori di un concorso generale, in quanto siffatto concorso non può avere, di norma, come risultato un’assunzione con passaggio ad un’altra categoria, e che, dall’altro, la sua formulazione letterale non lascia alcun margine di discrezionalità all’amministrazione per interpretarla e applicarla in modo diverso. Se è vero che tutti gli agenti temporanei, a prescindere dal tipo di concorso al quale si presentano, hanno maturato una determinata esperienza professionale all’interno delle istituzioni, nondimeno il legislatore dell’Unione ha escluso deliberatamente dall’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto gli agenti temporanei vincitori di un concorso generale. Orbene, se il beneficio di tale norma transitoria eccezionale è stato riservato agli agenti temporanei vincitori di un concorso per il passaggio a un’altra categoria o di un concorso interno, ciò è avvenuto con l’obiettivo di incoraggiare tali agenti a partecipare a siffatti concorsi per ottenere la nomina in ruolo in qualità di funzionari combinata con il passaggio a un’altra categoria. Per contro, il concorso generale è aperto a tutti gli interessati, anche esterni alle istituzioni, e non è quindi inteso a combinare l’assunzione e la nomina in ruolo con siffatto passaggio ad altra categoria. In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio del regime di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto agli agenti temporanei vincitori di un concorso generale. Ne consegue che il vincitore di un concorso generale non si trova in una situazione giuridica paragonabile a quella dei vincitori di un concorso per il passaggio a un’altra categoria o di un concorso interno. Tenuto conto della distinzione operata tra questi tipi di concorso e dell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, tale vincitore non può far valere l’esperienza professionale e l’anzianità maturate quale agente temporaneo per dimostrare che esso si trova in una situazione paragonabile a quella degli altri agenti temporanei in parola, in quanto il legislatore non ha riconosciuto tali aspetti quali criteri di comparazione o di differenziazione giuridicamente rilevanti e non lascia all’amministrazione alcun margine di discrezionalità al riguardo.

(v. punti da 45 a 47)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 1974, Van Belle/Consiglio, 176/73 (Racc. pag. 1361, punto 8)

Tribunale: 8 dicembre 2005, Reynolds/Parlamento, T‑237/00 (Racc PI pagg. I‑A‑385 e II‑1731, punto 101)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 49)

Riferimento:

Tribunale: 16 settembre 2009, Boudova e a./Commissione, T‑271/08 P (Racc FP pagg. I‑B‑1‑71 e II‑B‑1‑441, punto 53 e giurisprudenza ivi citata)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 54)

Riferimento:

Corte: 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P (Racc. pag. I‑3801, punto 68 e giurisprudenza ivi citata)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 57 e 58)

Riferimento:

Tribunale: 6 novembre 1997, Liao/Consiglio, T‑15/96 (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑897, punti 57 e 58); 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑378/00 (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1479, punto 102); 11 maggio 2005, de Stefano/Commissione, T‑25/03 (Racc PI pagg. I‑A‑125 e II‑573, point  punto 78)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 60)

Riferimento:

Corte: 5 giugno 1980, Oberthür/Commissione, 24/79 (Racc. pag. 1743, punto 14)

Tribunale: 8 luglio 1998, Aquilino/Consiglio, T‑130/96 (Racc. PI pagg. I‑A‑351 e II‑1017punto 39); 31 marzo 2004, Girardot/Commissione, T‑10/02 (punto 89); 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03 (punto 101)