Language of document : ECLI:EU:T:2014:513

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 maggio 2014(*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione da parte di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑491/11 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (T‑491/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, H. Kanninen e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2011, il sig. Luigi Marcuccio, ricorrente, ha presentato, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (F‑14/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), con cui quest’ultimo ha respinto la domanda del ricorrente diretta, in primo luogo, al risarcimento del danno subìto a causa della durata irragionevole del procedimento ex articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in secondo luogo, all’accoglimento di tale domanda di risarcimento con la condanna della Commissione europea a versargli un risarcimento pari a EUR 10 000 e, in terzo luogo, in subordine, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione.

2        Con ordinanza del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (T‑491/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, da una parte, ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e, dall’altra, ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale giudizio.

3        Con lettera del 20 febbraio 2013 indirizzata al sig. Marcuccio, e in copia al suo avvocato, la Commissione gli ha comunicato un elenco di ordinanze, tra cui l’ordinanza del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2, che lo condannavano alle spese, nonché gli importi sostenuti da detta istituzione per ciascuna causa. L’importo richiesto per la presente causa ammonta a EUR 4 000, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 14 gennaio 2013, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 25 novembre 2011 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 9 gennaio 2013.

4        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha introdotto, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2013, e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la domanda di cui trattasi di liquidazione delle spese mediante la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 4 000 l’importo delle spese ripetibili a suo favore nella causa decisa dall’ordinanza del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla domanda di cui trattasi fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

5        Con telefax del 22 ottobre 2013, la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio del fatto che il termine per il deposito delle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 3 dicembre 2013. Tuttavia, il sig. Marcuccio non ha depositato osservazioni.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

6        Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

7        Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Kerstens/Commissione, T‑287/07 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 11).

8        Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanze del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 14, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 7, punto 12).

9        Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della sottoscrizione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze Kerstens/Commissione, cit. supra al punto 8, punto 15, e del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 7, punto 13). Infatti, a differenza dell’articolo 87 del regolamento di procedura, il quale stabilisce che con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa si provvede sulle spese, l’articolo 92 del citato regolamento non contiene una siffatta disposizione (v., per analogia, ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P-DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32, e C‑513/08 P‑DEP, Commissione/Marcuccio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).

10      A questo proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra quindi nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 7, punto 14).

11      Nella presente fattispecie, la Commissione reclama un importo di EUR 4 000 corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese e costi.

12      Di conseguenza, si deve dichiarare che dalla natura delle spese richieste emerge che le stesse hanno carattere ripetibile.

 Sull’importo delle spese ripetibili

13      In via preliminare si deve ricordare, come indicato supra al punto 8, che, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

14      Al fine di valutare, sulla base di tali criteri, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, il richiedente deve fornire indicazioni precise. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 7, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata).

15      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

16      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, si deve rilevare che la causa in questione verteva su una domanda di annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica mediante la quale quest’ultimo aveva respinto, in quanto manifestamente infondato, la domanda del ricorrente diretta al risarcimento del danno subìto a causa della durata irragionevole della procedura ex articolo 73 dello Statuto. A sostegno della sua impugnazione, il sig. Marcuccio invocava un certo numero di argomenti che il Tribunale ha raggruppato in cinque motivi vertenti, il primo, su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la violazione dell’obbligo di motivazione non poteva far sorgere la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione dell’Unione, il secondo, sull’interpretazione e applicazione erronea, falsa e irragionevole della nozione di obbligo di motivazione; il terzo, su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha rifiutato di considerare la comparsa di risposta della Commissione come presentata fuori termine e, pertanto, irricevibile; il quarto, sulla violazione dell’articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, del diritto al rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, e, il quinto, sull’applicazione erronea, falsa e irragionevole dell’articolo 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

17      Orbene, si deve constatare che nell’ambito di tale impugnazione non si poneva alcun problema giuridico complesso né alcuna nuova questione di diritto. Infatti, si deve ritenere che la causa non presentasse un grado particolarmente elevato di difficoltà, il che risulta anche dal fatto che il Tribunale ha deciso tale controversia mediante ordinanza motivata sulla base dell’articolo 145 del regolamento di procedura, rigettando l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

18      In terzo luogo, per quanto concerne l’interesse economico della controversia e la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, da un’analisi dei motivi sollevati a sostegno dell’impugnazione del sig. Marcuccio, menzionati al punto 16 supra, risulta che essi erano relativi a questioni circoscritte al caso specifico, senza maggior ripercussione per il diritto dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, si deve concludere che la controversia rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non presentava un’importanza economica particolare per la Commissione.

19      In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda l’entità di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, occorre rilevare che il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese (v. ordinanza della Corte del 10 settembre 2009, C.A.S./Commissione, C‑204/07 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata; v. ordinanze del Tribunale del 13 febbraio 2008, Verizon Business Global/Commissione, T‑310/00 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 29, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, cit. supra al punto 15, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente restrittivo le rivendicazioni dell’autore della domanda, come indicato supra, al punto 14 (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 40).

20      Nella specie, la Commissione reclama un importo di EUR 4 000 corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno. La Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 15,45 ore, fatturate a EUR 250 l’ora, il numero complessivo delle sue ore di lavoro consistendo queste ultime, in particolare, nell’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’atto di impugnazione, nella ricerca della giurisprudenza e nella redazione della comparsa di risposta nonché nella comunicazione con gli agenti della Commissione per finalizzare il fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 65 l’importo dei costi generali collegati alla causa in questione.

21      Ai fini della determinazione dell’importo ripetibile, occorre tener conto del fatto che, da un lato, i rappresentanti della Commissione in primo grado, e in particolare l’avvocato esterno – le cui spese e i cui onorari costituiscono, in via esclusiva, gli importi richiesti nell’ambito del presente procedimento –, erano gli stessi del procedimento dinanzi al Tribunale, e che, dall’altro, alla luce della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e del suo interesse economico (v. supra, punti da 15 a 18), la causa T‑491/11 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione.

22      Tuttavia, occorre rammentare altresì il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi giudici dell’Unione, che si sono tradotti nella necessità, per la Commissione, di farsi assistere, nella causa sfociata nell’ordinanza del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 2, da un avvocato esterno. Il ricorso a tale avvocato ha necessariamente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla Commissione ai fini del procedimento afferente la causa suddetta (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit. supra al punto 9, punto 30, e C‑513/08 P‑DEP, cit. supra al punto 9, punto 20).

23      Orbene, si deve dichiarare che la Commissione rileva, al punto 32 della domanda di liquidazione delle spese di cui trattasi, che l’impugnazione conteneva aspetti di travisamento dei fatti. La Commissione precisa tale aspetto all’allegato 5, in cui sono indicati gli onorari dell’avvocato, tra i quali risulta, nell’ambito delle categorie di spesa, quella relativa all’analisi dell’impugnazione, suddivisa in cinque mezzi di non agevole comprensione vertenti anche su questioni di travisamento dei fatti che hanno comportato 3 ore di lavoro, stando ai documenti presentati. Tuttavia, si deve osservare che l’impugnazione che ha dato luogo all’ordinanza T‑491/11 P non conteneva alcun motivo riguardante il travisamento dei fatti. Pertanto, il Tribunale reputa che si debba ridurre il numero di ore spese dall’avvocato esterno per l’analisi dell’impugnazione.

24      Tenuto conto di quanto precede e alla luce dell’esame dei criteri pertinenti ai fini della determinazione dell’importo delle spese ripetibili risulta che – una volta apportato l’adeguamento del numero di ore dedicate all’analisi dell’impugnazione effettuata per tener conto delle osservazioni di cui sopra relative all’impugnazione e alla stesura del controricorso realizzata conformemente alle osservazioni figuranti supra al punto 23 – tanto il numero di ore spese dall’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono congrui. Per quanto riguarda gli esborsi dell’avvocato, sebbene non sia apportata alcuna prova documentale a sostegno della descrizione dei costi amministrativi esposti da quest’ultimo, si deve dichiarare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell’importo richiesto, tali esborsi risultano adeguati.

25      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata supra al punto 20, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili in EUR 3 750.

 Sulla domanda della Commissione di condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

26      Nella sua domanda di liquidazione delle spese sostenute nell’ambito della causa T‑491/11 P, Marcuccio/Commissione, la Commissione ritiene che il sig. Marcuccio debba essere condannato alle spese del procedimento di liquidazione per il fatto che il suo rifiuto di reagire alla lettera del 20 febbraio 2013 è all’origine di tale procedimento.

27      A questo proposito, è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Si deve poi osservare che, innanzitutto, la Commissione è rappresentata, nel caso di specie, da tre agenti del suo servizio. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 21). Infatti, tali membri del personale, assoggettati a una normativa che disciplina il loro trattamento economico, hanno il compito di consigliare e di assistere l’istituzione cui appartengono e di eseguire gli incarichi ad essi affidati nel settore delle sue attività, ciò che include, con la rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione, la difesa degli interessi dell’istituzione che rappresentano. L’esecuzione dell’insieme di tali incarichi trova la propria contropartita nella retribuzione loro assegnata, di modo che le spese inerenti all’attività dei membri del personale non possono essere considerate quali spese sostenute ai fini del procedimento e dunque spese ripetibili (ordinanza della Corte del 7 settembre 1999, Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, Racc. pag. I‑4939, punto 12). Pertanto, la retribuzione di un funzionario abilitato a rappresentare uno Stato o un’istituzione dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione non rientra nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanza Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, cit., punto 14).

28      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

29      Di conseguenza, il Tribunale dichiara che non è stato messo in condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve dunque essere respinta.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

30      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del ricorrente al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo di spese nella causa T‑491/11 P, Marcuccio/Commissione.

31      A questo proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di versare interessi moratori può prospettarsi soltanto nel caso in cui il credito principale sia certo quanto al suo ammontare, o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi (v. ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 P‑DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

32      Nel caso di specie, il diritto della Commissione al rimborso dell’importo fissato a EUR 3 750 a titolo delle spese nella causa T‑491/11 P, Marcuccio/Commissione, trova fondamento nella presente ordinanza.

33      Ai sensi dell’articolo 280 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le ordinanze del Tribunale hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all’articolo 299 del medesimo Trattato, il quale precisa le modalità richieste per l’avvio dell’esecuzione forzata. Di conseguenza, l’importo del credito, quale fissato nella presente ordinanza, del quale la Commissione è titolare, è certo, liquido ed esigibile.

34      Pertanto, si devono applicare, nella fattispecie, interessi di mora all’importo delle spese ripetibili, conformemente alla domanda della Commissione. Orbene, tali interessi saranno applicati a partire dalla data di notifica della presente ordinanza al ricorrente fino alla data di pagamento effettivo da parte di quest’ultimo (v., in tal senso, ordinanza del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 32, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1), il tasso d’interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale del 3 maggio 2011, Comtec/Commissione, T‑239/08 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 40, e del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, cit. supra al punto 32, punto 39).

35      Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, appare equo fissare l’ammontare complessivo delle spese ripetibili da parte della Commissione in EUR 3 750; tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza, conformemente al punto 9 supra.

36      Poiché detto importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data odierna, non vi è luogo a statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti ai fini del presente procedimento di liquidazione delle spese (in proposito, v. supra, punti 26 e 27) (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, cit. supra al punto 9, punto 22, e C‑528/08 P‑DEP, cit. supra al punto 9, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 3 750.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.


3)      La domanda della Commissione volta ad ottenere la condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento è respinta.


Lussemburgo, 16 maggio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.