Language of document : ECLI:EU:T:2015:909

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

25 novembre 2015(*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-494/11,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, residente a Woluwe-Saint-Pierre (Belgio), Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, residente a Woluwe-Saint-Pierre (Belgio), Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente a Shangai (Cina), Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, residente Ixelles (Belgio) e gli Eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, rappresentati inizialmente da F. Di Gianni, G. Coppo et R. Antonini, avvocati, in seguito da
F. Di Gianni et G. Coppo, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da D. Martin, L. Pignataro Nolin e B. Eggers, in seguito da G. Gattinara e D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso per responsabilità extracontrattuale volto a ottenere il risarcimento del presunto danno morale subito dai ricorrenti, genitori ed eredi di un funzionario della Commissione, assegnato alla delegazione a Rabat (Marocco), a seguito dell’assassinio del funzionario e della sua consorte.


1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2015, le parti ricorrenti hanno comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciavano agli atti. Esse non hanno formulato conclusioni sulle spese.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2015, la parte convenuta ha comunicato di aver preso atto della rinuncia agli atti e di non avere osservazioni al riguardo. Essa non ha formulato conclusioni sulle spese.

3        Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 4, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti, in mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle stesse.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e disporre, in mancanza di conclusioni su tale punto, la compensazione delle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-494/11 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 25 novembre 2015

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


* Lingua processuale: l’italiano.