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Ricorso proposto il 28 novembre 2023 – Asociația Inițiativa pentru Justiție / Commissione

(Causa T-1126/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : Asociația Inițiativa pentru Justiție (Costanza, Romania) (rappresentanti: V.-D. Oanea e C. Zatschler, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2023/1786 della Commissione, del 15 settembre 2023, che abroga la decisione 2006/928/CE che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione 1 ; e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione e di diritto nel concludere che i parametri di riferimento stabiliti dalla decisione 2006/928/EC che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (in prosieguo: il «MCV») erano stati rispettati.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE, dall’articolo 41 della Carta, nonché dai principi generali del diritto dell’Unione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 49 TUE e sulla violazione delle forme sostanziali, per non aver ottenuto l’approvazione del Parlamento e del Consiglio prima di cessare di applicare il MCV, e prima di abrogarlo.

Il MCV era necessario sia politicamente sia giuridicamente per permettere alla Romania di divenire uno Stato Membro dell’Unione europea nonostante non soddisfacesse tutti i criteri di Copenaghen e non rispettasse l’articolo 49 TUE, il quale prevede il pieno rispetto dell’articolo 2 TUE quale conditio sine qua non ai fini dell’adesione.

L’istituzione del MCV non era, quindi, una decisione unilaterale, di natura discrezionale, della Commissione e, al fine di garantire un parallelismo con le condizioni della sua istituzione, anche l'abrogazione del MCV richiedeva quanto meno l’approvazione sia del Parlamento che del Consiglio. Senza che sia necessario determinare se fossero state necessarie le maggioranze prescritte dall'articolo 49 TUE (l’unanimità in Consiglio e la maggioranza semplice in Parlamento), nessuna effettiva approvazione da parte di tali istituzioni è stata richiesta o ottenuta dalla Commissione.

Inoltre, la Commissione ha cessato il monitoraggio ai sensi del MCV senza attendere un riscontro da parte delle altre due istituzioni, così da metterle di fronte al fatto compiuto e compromettendo la propria capacità di svolgere le valutazioni che le competono riguardo la successiva proposta di abrogazione del MCV.

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1 GU 2023, L 229, pag. 94.