Language of document : ECLI:EU:T:2009:209

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

18 giugno 2009

Causa T‑572/08 P

Commissione delle Comunità europee

contro

Amadou Traore

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Reclutamento – Avviso di posto vacante – Nomina ad un posto di capo delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania – Determinazione del livello del posto da coprire – Principio della separazione del grado e della funzione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 novembre 2008, causa F‑90/07, Traore/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 novembre 2008, causa F‑90/07, Traore/Commissione, è annullata nella parte in cui annulla la decisione del direttore delle risorse dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid della Commissione del 12 dicembre 2006, recante rigetto della candidatura del sig. Amadou Traore al posto di capo delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania, e la decisione di nomina del sig. S. al detto posto. Il ricorso proposto dal sig. Traore dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑90/07 è respinto. Il sig. Traore e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese relative tanto al primo grado di giudizio quanto all’impugnazione. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Corte dei conti delle Comunità europee, intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporteranno le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Determinazione del livello di un posto da coprire – Capo delle operazioni in una delegazione della Commissione

(Statuto dei funzionari, art. 5)

2.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Determinazione del livello di un posto da coprire – Obbligo di fissare il grado preciso nell’avviso di posto vacante – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 5, n. 4, 7, n. 1, e 29; allegato I)

1.      Anche se il livello di un posto da coprire dev’essere deciso in considerazione dell’importanza dei compiti attribuiti alla funzione di cui trattasi e alla luce del solo interesse del servizio, la pubblicazione di un avviso di posto vacante vertente su quattro gradi diversi, vale a dire i gradi da A* 9 (divenuto AD 9) ad A* 12 (divenuto AD 12), al fine di coprire un posto di capo delle operazioni in una delegazione della Commissione, è legittima poiché, da una parte, il contesto normativo applicabile non impone alcun obbligo all’autorità che ha il potere di nomina di determinare, nella pubblicazione di un avviso di posto vacante, il grado preciso del posto da coprire all’interno di tale forcella, considerando che la detta autorità, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha il diritto di ritenere che l’interesse del servizio imponga di fissare il livello di un posto con riferimento ad una gamma di gradi, in particolare al fine di ampliare il numero di candidati ammissibili, e poiché, dall’altra, il riferimento ai quattro gradi di cui trattasi nell’avviso di posto vacante non mette in questione il carattere obiettivo della procedura.

(v. punti 38 e 41)

Riferimento: Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑56/07 P, Commissione/Economidis (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 82-86)

2.      L’art. 29 dello Statuto, specificando tre alternative per coprire un posto in seno ad un’istituzione, cioè il trasferimento, la nomina secondo la procedura di cui all’art. 45 bis dello Statuto o la promozione, non contiene alcun riferimento all’indicazione, nell’avviso di posto vacante, del grado del posto da coprire. Non può pertanto dedursi da tale disposizione che sia vietato fissare, in un avviso di posto vacante, il livello del posto da coprire con riferimento ad una gamma di gradi.

Analogamente l’art. 7, n. 1, dello Statuto, che impone all’autorità che ha il potere di nomina l’obbligo di effettuare nomine «nel solo interesse del servizio», non prevede alcun obbligo, per quest’ultima, di fissare, in un avviso di posto vacante, il grado preciso al quale il posto sarà coperto.

Inoltre, lo Statuto non dispone una corrispondenza fissa tra una determinata funzione e un determinato grado. Infatti, l’allegato I dello Statuto, a cui si riferisce l’art. 5, n. 4, dello Statuto, prevede, per ciascun impiego tipo ivi elencato a titolo esemplificativo, diversi gradi corrispondenti all’impiego di cui trattasi.

Di conseguenza, il fatto che il livello del posto da coprire debba essere deciso in considerazione dell’importanza dei compiti attribuiti alla funzione di cui trattasi e alla luce del solo interesse del servizio non implica però che l’autorità che ha il potere di nomina sia tenuta a fissare il grado preciso del posto da coprire nell’avviso di posto vacante.

(v. punti 59-62)

Riferimento: Economidis/Commissione, cit., punto 80