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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 13 novembre 2002 dall'associazione SEGI, dalla signora Araitz Zubimendi Izaga e dal signor Aritza Galarraga contro il Consiglio dell'Unione europea.

    (Causa T-338/02)

    (Lingua processuale: il francese)

Il 13 novembre 2002 l'associazione SEGI, con sede in Baiona (Francia) e in Donostia (Spagna), la signora Araitz Zubimendi Izaga, residente in Hernani (Spagna), e il signor Aritza Galarraga, residente in Senpere (Francia), rappresentati dall'avv. Didier Rouget, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado della Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-condannare il convenuto a pagare all'associazione SEGI un risarcimento di euro 1 000 000 e ai due ricorrenti Araitz Zubimendi Izaga e Aritza Galarraga, un risarcimento di euro 100 000 ciascuno;

- dichiarare tali somme produttive di interessi moratori al tasso annuale del 4,5% a decorrere dalla data della sentenza del Tribunale, sino al pagamento effettivo;

-condannare il convenuto al pagamento delle proprie spese nonché a quelle dei ricorrenti.

Motivi e principali argomenti:

L'associazione SEGI e i suoi due portavoce intendono ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'inclusione della detta associazione nell'elenco di persone, gruppi ed enti terroristici ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC1, adottata in data 27 dicembre 2001, confermata dalla posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/340/PESC2, e dalla posizione comune del Consiglio, 17 giugno 2002, 2002/940/PESC3.

A sostegno delle loro pretese, le ricorrenti fanno valere che la posizione comune, oggetto del ricorso, è viziata da diverse cause di illegittimità, cioè la violazione di diversi diritti fondamentali, libertà e principi tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali, quali il diritto alla presunzione d'innocenza, ad un'azione effettiva, in quanto non sarebbe previsto alcun meccanismo contenzioso che permetta di impugnare la posizione comune di cui trattasi, il diritto alla libertà d'espressione, per quanto riguarda, in particolare, la difesa del diritto all'autodeterminazione e alla ricerca di una soluzione al conflitto basco mediante trattative, nonché il diritto al rispetto della vita privata.

I ricorrenti fanno inoltre valere l'illegittimità del procedimento d'adozione della decisione 2001/931/PESC, in quanto il 27 dicembre 2001, il Consiglio ha adottato quattro testi relativi alla lotta contro il terrorismo e alla definizione dell'elenco di persone, gruppi ed enti terroristici. Orbene, tali quattro testi sarebbero strettamente legati e la comprensione di uno degli stessi non sarebbe possibile senza aver preso conoscenza degli altri. Il Parlamento, tuttavia, sarebbe stato consultato solo sul regolamento n. 2580/2001, e non sugli altri testi, in particolare, la posizione comune 2001/931/PESC. Orbene, questi ultimi testi, benché si tratti formalmente di posizioni comuni, contengono disposizioni che appartengono al settore GAI (Giustizia e Affari Interni) o che sono il riflesso di decisioni o di posizioni quadro che avrebbero dovuto essere oggetto di una consultazione del Parlamento, ai sensi dell'art. 39, n. 1, del Trattato sull'Unione.

Le ricorrenti fanno valere anche la violazione dei diritti della difesa, nonché dell'obbligo di motivazione.

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1 - GU L 344, del 28. 12. 2001, pag. 93.

2 - GU L 116, del 3. 5. 2002, pag. 75.

3 - GU L 160, del 18. 6. 2002, pag. 32.