Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 - adidas / UAMI- Patrick Holding (Raffigurazione di una scarpa con due strisce)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una scarpa con due strisce sul lato - Marchio nazionale anteriore raffigurante una scarpa con tre strisce sul lato - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di giustificazione del diritto anteriore - Difetto di traduzione di elementi essenziali che giustificano la registrazione del marchio anteriore - Regola 16, n. 3, regola 17, n. 2, e regola 20, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e I. Fowler, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti J. Løje e T. Meedom)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 agosto 2008 (procedimento R 849/2007-2), relativa a un procedimento d'opposizione tra l'adidas AG e la Patrick Holding ApS
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L' adidas AG è condannata alle spese.
____________1 - GU C 6 del 10.1.2009.