Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 4 marzo 2010 – Mundipharma / UAMI – ALK-Abelló (AVANZALENE)
(causa T‑477/08)
«Marchio comunitario – Opposizione − Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE – Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ – Rischio di confusione − Somiglianza dei segni − Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22-23, 43-45)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 1694/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la ALK Abelló A/S e la Mundipharma AG. |
Richiedente il marchio comunitario: | Mundipharma AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo AVANZALENE per prodotti rientranti nella classe 5 - domanda n. 4 632 501 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | ALK-Abelló A/S |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio comunitario denominativo AVANZ per prodotti rientranti nella classe 5 (registrazione n. 3 331 444) |
Decisione della divisione di opposizione: | Accoglimento dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Mundipharma AG è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla ALK Abelló A/S. |
3) | | La ALK-Abelló sopporterà le proprie spese. |