Language of document : ECLI:EU:T:2010:72





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 4 marzo 2010 – Mundipharma / UAMI – ALK-Abelló (AVANZALENE)

(causa T‑477/08)

«Marchio comunitario – Opposizione − Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE – Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ – Rischio di confusione − Somiglianza dei segni − Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22-23, 43-45)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 1694/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la ALK Abelló A/S e la Mundipharma AG.

Richiedente il marchio comunitario:

Mundipharma AG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo AVANZALENE per prodotti rientranti nella classe 5 - domanda n. 4 632 501

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

ALK-Abelló A/S

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio comunitario denominativo AVANZ per prodotti rientranti nella classe 5 (registrazione n. 3 331 444)

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mundipharma AG è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla ALK Abelló A/S.

3)

La ALK-Abelló sopporterà le proprie spese.