Language of document : ECLI:EU:T:2010:47





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 23 febbraio 2010 – Özdemir / UAMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)

(causa T‑11/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo James Jones – Marchio comunitario denominativo anteriore JACK & JONES – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 38)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 novembre 2008 (procedimento R 858/2007-2), relativa ad un’opposizione tra la Aktieselskabet af 21. november 2001 ed il sig. Rahmi Özdemir.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Rahmi Özdemir

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo James Jones per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Aktieselskabet af 21. november 2001

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio comunitario n. 1 107 747, marchio denominativo JACK & JONES per prodotti delle classi 3, 18 e 25; marchio britannico n. 2 063 437, marchio denominativo JACK & JONES per prodotti della classe 25; marchio Benelux n. 474 622, marchio denominativo JACK & JONES per prodotti della classe 25; marchio danese n. VR 1990 06569, marchio denominativo JACK & JONES per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione:

Conferma della fondatezza dell’opposizione per tutti i prodotti di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Rahmi Özdemir è condannato alle spese.