ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
26 febbraio 2016 (1)
«Marchio comunitario – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»
Nella causa T-681/13,
Colomer Italy SpA, con sede in Sala Bolognese (Italia), rappresentata da M. Ricolfi, F. Tarocco e C. Mezzetti, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock e N. Bambara, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale
Farmaca International SpA, con sede in Torino (Italia), rappresentata da M. Caramelli e S. Fierro, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 ottobre 2013 (procedimento R 1186/2012–1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Farmaca International SpA e la Colomer Italy SpA,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva, C. Wetter (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la presente
Ordinanza
1 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2015, la parte ricorrente e la parte interveniente hanno informato il Tribunale di un accordo transattivo tra esse intercorso in data 23 novembre 2015 e che, a seguito di tale accordo, è cessato ogni reciproco interesse ad ottenere une decisione in merito alla causa di specie ed alla domanda di marchio comunitario in contestazione. La parte ricorrente e la parte interveniente chiedono pertanto al Tribunale di constatare che la causa è ormai priva di oggetto e di compensare le spese tra loro.
2 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2016, la parte convenuta ha informato il Tribunale che non sollevava obiezioni sulla domanda della parte ricorrente e della parte interveniente di constatare che la causa è divenuta priva di oggetto e non vi è più luogo a statuire. Chiedeva al Tribunale di condannare la ricorrente a sostenere le spese del procedimento. La parte convenuta ha altresì informato il Tribunale, producendo un documento a tal fine, che la domanda di registrazione del marchio in contestazione è stata ritirata e che questo ritiro è stato accettato dalla parte convenuta.
3 Conformemente all’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, nella fattispecie è sufficiente constatare che, alla luce del ritiro della domanda di registrazione, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire [ordinanza del 3 luglio 2003, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Racc., EU:T:2003:182, punti da 16 a 18].
4 L’articolo 137 del regolamento di procedura prevede che, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
5 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che si debba disporre che la parte ricorrente e la parte interveniente sopportino le proprie spese e che siano condannate a sopportare le spese sostenute dalla parte convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
così provvede:
1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2) Colomer Italy SpA e Farmaca International SpA sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Lussemburgo, 26 febbraio 2016
Il cancelliere | | Il presidente |