Language of document : ECLI:EU:T:2009:230

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

30 giugno 2009 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Natur‑Aktien‑Index – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Domanda di riforma – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑285/08,

Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. van Eendenburg, C. Uhlig e J. Nabert,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. S. Schäffner, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 26 maggio 2008 (procedimento R 525/2007‑4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Natur‑Aktien‑Index come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2008,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2008,

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 19 gennaio 2006 la ricorrente, Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, ha presentato dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno Natur‑Aktien‑Index, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        I prodotti ed i servizi per i quali è stata domandata la registrazione rientrano nelle classi 16, 36 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di dette classi, alla descrizione seguente:

–        classe 16: «Prodotti tipografici»;

–        classe 36: «Analisi finanziaria, consulenza finanziaria, consulenza assicurativa, quotazione di borsa, operazioni di compensazione, concessione di prestiti, mediazione in borsa, factoring, informazioni finanziarie, promozione finanziaria, finanziamenti, costituzione di fondi, investimento di fondi, assicurazioni malattia, agenzie di credito, assicurazioni sulla vita, leasing, servizi di casse pensioni, casse di risparmio, servizi fiduciari, amministrazione di patrimoni, servizi di brokeraggio assicurativo, informazioni in materia d’assicurazioni, consulenze assicurative, assicurazioni, gestione d’edifici, gestione di terreni, stima di beni immobiliari, affitto di immobili, servizi di mediazione in beni immobiliari, mediazione di beni immobili, intermediazione finanziaria, riscossione di contratti d’affitto e locazione, affitto d’appartamenti, servizi d’agenzie per alloggi»;

–        classe 42: «Concessione di licenze derivanti da diritti di proprietà industriale».

3        Con decisione 14 febbraio 2007, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione sulla base dell’art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009], con la motivazione che, per il pubblico germanofono, il segno richiesto risultava da un lato descrittivo e, dall’altro, privo di carattere distintivo.

4        Il 4 aprile 2007, la ricorrente ha proposto un ricorso innanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione dell’esaminatore.

5        Con decisione 26 maggio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto tale ricorso. La commissione di ricorso ha in sostanza ritenuto che il segno richiesto fosse privo di carattere distintivo per le regioni germanofone della Comunità europea, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto, presso il pubblico interessato, esso contiene l’«informazione diretta» che consente di comprendere che si tratta di un indice di borsa delle azioni delle principali imprese ecologiche o le cui attività sono rivolte alla sostenibilità ecologica.

 Conclusioni delle parti

6        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia modificare la decisione impugnata ordinando la registrazione presso l’UAMI del marchio richiesto come marchio comunitario.

7        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

8        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

9        Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

10      Occorre rilevare che l’unico capo delle conclusioni del presente ricorso è diretto a ottenere che il Tribunale modifichi la decisione impugnata ordinando la registrazione presso l’UAMI del marchio richiesto come marchio comunitario.

11      In via preliminare, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, conformemente all’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009), l’UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l’adozione di un provvedimento ingiuntivo a carico dell’UAMI. Incombe infatti a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II‑433, punto 33; 21 aprile 2005, causa T‑164/03, Ampafrance/UAMI – Johnson & Johnson (monBeBé), Racc. pag. II‑1401, punto 24, e 15 marzo 2006, causa T‑35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/UAMI – Ferrero (FERRÓ), Racc. pag. II‑785, punto 15].

12      Anche se l’unico capo delle conclusioni del presente ricorso è certamente diretto a che sia ordinata la registrazione del marchio richiesto, occorre tuttavia ritenere che esso costituisca una domanda di riforma ex art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009), il quale, con riferimento ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso, stabilisce che «[l]a Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».

13      Si deve al riguardo ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 deve essere letto alla luce dell’art. 63, n. 2, dello stesso regolamento (divenuto art. 65, n. 2, del regolamento n. 207/2009), ai sensi del quale «[i]l ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del [regolamento n. 40/94] o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere», e nell’ambito degli artt. 229 CE e 230 CE [sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY‑DRY), Racc. pag. II‑2383, punti 50 e 51, e 31 maggio 2005, causa T‑373/03, Solo Italia/UAMI − Nuova Sala (PARMITALIA), Racc. pag. II‑1881, punto 25].

14      Per quanto riguarda il potere di riforma del Tribunale, esso ha ad oggetto l’adozione da parte di quest’ultimo della decisione che la commissione di ricorso, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 40/94, avrebbe dovuto prendere [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 4 ottobre 2006, causa T‑190/04, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia smerigliata bianca), punti 16 e 17].

15      Pertanto, la ricevibilità di un capo delle conclusioni diretto alla riforma, da parte del Tribunale, della decisione di una commissione di ricorso, deve essere valutata alla luce delle competenze a questa conferite dal regolamento n. 40/94.

16      Orbene, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009), in seguito all’esame sul merito del ricorso proposto contro la decisione di uno degli organi contemplati dall’art. 57, n. 1, dello stesso regolamento (divenuto art. 58, n. 1, del regolamento 207/2009), la commissione di ricorso «può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare il fascicolo a detto organo per la prosecuzione della procedura». Ne consegue che la commissione di ricorso non è competente a adottare un provvedimento ingiuntivo nei confronti dell’organo da cui promana la decisione esaminata.

17      Inoltre, anche supponendo che l’unico capo delle conclusioni del presente ricorso possa essere interpretato come una domanda di riforma diretta a ottenere che il Tribunale modifichi la decisione impugnata non nel senso di ordinare la registrazione del marchio richiesto, ma nel senso che il marchio richiesto sia registrato, si deve osservare che la registrazione di un marchio comunitario è conseguente all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 45 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 45 del regolamento n. 207/2009), fermo restando che gli organi dell’UAMI competenti in materia di registrazione di marchi comunitari non adottano, a tale riguardo, decisioni formali che possano costituire oggetto di ricorso.

18      Infatti, l’art. 45 del regolamento n. 40/94 dispone che «[s]e la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui si fa riferimento nell’articolo 41, paragrafo 1, o se l’opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio comunitario sempre che la tassa di registrazione sia stata versata entro il termine prescritto». Lo stesso articolo precisa che «[i]n caso di mancato pagamento della tassa per tempo, la domanda s’intende ritirata».

19      Orbene, ai sensi dell’art. 126 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 131 del regolamento n. 207/2009), un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell’UAMI in merito a una domanda di registrazione di marchio comunitario, incluse le questioni di cui agli artt. 36, 38 e 66 del suddetto regolamento (divenuti artt. 36, 37 e 68 del regolamento n. 207/2009), salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione. Inoltre, in forza dell’art. 127, n. 1, del medesimo regolamento (divenuto art. 132, n. 1, del regolamento n. 207/2009), una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all’opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario.

20      Emerge dunque dalle disposizioni citate ai precedenti punti 18 e 19 che le competenze attribuite all’esaminatore e alla divisione di opposizione non hanno ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’insieme delle condizioni di registrazione di un marchio comunitario previste dall’art. 45 del regolamento n. 40/94.

21      Ne deriva che, in sede di ricorso contro decisioni dell’esaminatore o della divisione di opposizione, ai sensi dell’art. 57, n. 1, del regolamento n. 40/94, una commissione di ricorso può essere chiamata a pronunciarsi, alla luce delle competenze conferitele dall’art. 62, n. 1, dello stesso regolamento, solamente su talune delle condizioni di registrazione del marchio comunitario precedentemente menzionate al punto 19, vale a dire o sulla conformità della domanda di registrazione alle disposizioni del regolamento de quo, o sull’esito dell’opposizione di cui la domanda può costituire oggetto.

22      Conseguentemente, si deve rilevare che una commissione di ricorso non è competente a conoscere di una domanda diretta a farle registrare un marchio comunitario.

23      Non spetta pertanto nemmeno al Tribunale, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 14, conoscere di una domanda di riforma diretta a fargli modificare la decisione di una commissione di ricorso in tal senso.

24      Alla luce di quanto sopra considerato, occorre respingere l’unico capo delle conclusioni del presente ricorso e, di conseguenza, l’intero ricorso, in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

25      A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)      La Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH è condannata alle spese.

Lussemburgo, 30 giugno 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Lingua processuale: il tedesco.