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Ricorso proposto il 1° settembre 2008 - Evropaïki Dynamiki / Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

(Causa T-387/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) di rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto aperta AO 10185 per "Servizi informatici - manutenzione dei sistemi SEI-BUD/AMD/CR e relativi servizi" (GU 2008/S 43-058884), comunicata alla ricorrente con lettera 20 giugno 2008, e di assegnazione dell'appalto all'aggiudicatario;

condannare l'OPOCE al risarcimento dei danni derivati dal procedimento di gara di cui trattasi per un importo pari ad EUR 1 444 930;

condannare l'OPOCE a rifondere alla ricorrente le spese legali e accessorie sostenute per il presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del convenuto di rigettare la sua offerta presentata nell'ambito della gara d'appalto aperta AO 10185 per "Servizi informatici - manutenzione dei sistemi SEI-BUD/AMD/CR e relativi servizi" e di assegnare l'appalto all'aggiudicatario. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della procedura d'appalto.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente argomenta che, aggiudicando l'appalto predetto ad un altro offerente, il convenuto non ha adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento finanziario 2, dalle relative norme d'esecuzione e dalla direttiva 2004/18/CE , ed ha violato i principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

Inoltre, la ricorrente sostiene che l'amministrazione aggiudicatrice ha contravvenuto all'obbligo, di cui alla normativa applicabile citata, di sufficiente motivazione della propria decisione. La ricorrente afferma altresì che l'amministrazione aggiudicatrice ha applicato criteri non espressamente indicati nella gara d'appalto, ha confuso criteri di valutazione con criteri di aggiudicazione, violando conseguentemente la lex specialis dell'appalto, ed ha commesso svariati errori manifesti di valutazione, che hanno comportato il rigetto dell'offerta della ricorrente.

La ricorrente chiede pertanto che la decisione di rigetto della sua offerta e di assegnazione dell'appalto all'aggiudicatario sia annullata e che il convenuto sia condannato a rifondere le spese legali della ricorrente connesse al procedimento, nonché a risarcire i danni subiti dalla ricorrente a causa della procedura d'appalto.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).