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Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 – Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING)

(Causa T-169/20)1

[«Marchio dell’Unione europea – Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni – Cancellazione di un’iscrizione nel registro inficiata da un errore evidente imputabile all’EUIPO – Marchio incluso in una procedura di insolvenza – Registrazione del trasferimento del marchio – Opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe – Competenza dell’EUIPO – Obbligo di diligenza – Articoli 20, 24, 27 e 103 del regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 3, 7 e 19 del regolamento (UE) 2015/848»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Marina Yachting Brand Management Co. Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt e P. Böhner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Industries Sportswear Co. Srl (Venezia, Italia) (rappresentante: P. Cervato, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020 (procedimenti riuniti R 252/2019-2 e R 253/2019-2), relativa a procedimenti di cancellazione di iscrizioni tra la Industries Sportswear e la Marina Yachting Brand Management.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Marina Yachting Brand Management Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Industries Sportswear Co. Srl.

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1     GU C 191 dell’8.6.2020.