Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 – Henry Cotton’s Brand Management / EUIPO – Industries Sportswear (Henry Cotton’s)
(Causa T-173/20) 1
[«Marchio dell’Unione europea – Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni – Cancellazione di un’iscrizione nel registro inficiata da un errore evidente imputabile all’EUIPO – Marchio incluso in una procedura di insolvenza – Registrazione dei trasferimenti dei marchi – Opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe – Competenza dell’EUIPO – Obbligo di diligenza – Articoli 20, 24, 27 e 103 del regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 3, 7 e 19 del regolamento (UE) 2015/848»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt e P. Böhner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Industries Sportswear Co. Srl (Venezia, Italia) (rappresentante: P. Cervato, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020 (procedimenti riuniti R 254/2019-2 e R 255/2019-2), relativa a procedimenti di cancellazione di iscrizioni nel registro tra la Industries Sportwear e la Henry Cotton’s Brand Management.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Industries Sportswear Co. Srl.
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1 GU C 191 dell’8.6.2020.