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Ricorso proposto il 1° maggio 2023 – IB/EUIPO

(Causa T-38/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IB (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire

l’annullamento della decisione dell’11 aprile 2022 del direttore del dipartimento delle risorse umane dell’EUIPO diretta a dare esecuzione alla sentenza T-22/20 del 13 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 266 TFUE e a rifiutare la ripresa del procedimento di invalidità nei confronti del ricorrente;

nei limiti in cui necessario, l’annullamento della decisione del 2 novembre 2022 che respinge il reclamo presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, l’8 luglio 2022, nella misura in cui si ritenga che la stessa fornisca informazioni supplementari;

nominare d’ufficio un terzo medico;

ordinare al convenuto, quanto meno, di:

riprendere il procedimento di collocamento in invalidità nella fase di nomina della commissione di invalidità;

nel frattempo e in attesa di una decisione definitiva sull’invalidità del ricorrente, versargli l’importo minimo garantito ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto, oltre agli assegni familiari e agli interessi calcolati al tasso fissato dalla BCE maggiorato di due punti;

iscrivere retroattivamente il ricorrente al RCAM.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’errata esecuzione da parte dell’amministrazione della sentenza del 13 ottobre 2021 in violazione dell’articolo 266 TFUE, sul divieto della doppia sanzione ai sensi dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e su un errore di diritto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine, sulla violazione del diritto alla dignità umana, sulla mancanza di una motivazione sufficiente a comprendere l’interesse di servizio privilegiato, sulla violazione del dovere dell’amministrazione di tener conto del benessere dei propri funzionari ed ex funzionari.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nell’esame del procedimento, nella valutazione del ruolo dell’autorità investita del potere di nomina e della commissione di invalidità e della ripartizione dei poteri tra le stesse, sulla contraddittorietà della motivazione e sulla violazione del dovere di buona amministrazione.

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