Language of document : ECLI:EU:T:2015:791

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

21 ottobre 2015 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PETCO – Marchio comunitario figurativo anteriore PETCO – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Sospensione del procedimento amministrativo – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Motivo che non suffraga la domanda – Divieto di statuire ultra petita – Irricevibilità»

Nella causa T‑664/13,

Petco Animal Supplies Stores, Inc., con sede a San Diego, California (Stati‑Uniti), rappresentata da C. Aikens, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da V. Melgar e Ó. Mondéjar Ortuño, in qualità di agenti,

convenuta,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Domingo Gutiérrez Ariza, residente a Malaga (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 ottobre 2013 (procedimento R 347/2013‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Domingo Gutiérrez Ariza e la Petco Animal Supplies Stores, Inc.,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2014,

in seguito all’udienza del 14 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        L’11 luglio 2011 la Petco Animal Supplies Stores, Inc., ricorrente, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PETCO.

3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano segnatamente nelle classi 31 e 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 31: «Animali vivi; alimenti per gli animali, malto; alimenti e bevande per animali; cibo per cani e dolciumi; cibo per gatti e dolciumi; mangimi per piccoli animali; alimenti per pesci; mangime per rettili e semi per uccelli»;

–        classe 35: «Vendita al dettaglio e servizi d’un negozio on-line connessi alla vendita di forniture per animali da compagnia, giocattoli per animali da compagnia, mangime per animali da compagnia e articoli sportivi; promozione di competizioni sportive e/o eventi per conto terzi ovvero, divertimento sotto forma di manifestazioni musicali e teatrali, manifestazioni ed eventi didattici, culturali e di partecipazione civica; servizi di negozi al dettaglio nel settore delle forniture per animali e animali domestici».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2011/170, dell’8 settembre 2011.

5        Il 16 novembre 2011 il sig. Domingo Gutiérrez Ariza ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi di cui al precedente punto 3.

6        L’opposizione si fondava sul marchio comunitario figurativo anteriore rosso e bianco riprodotto di seguito:

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7        I prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore era stato registrato rientrano nelle classi 31 e 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 31: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; animali (alimenti per -); malto»;

–        classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d’ufficio; servizi di vendita all’ingrosso, al dettaglio e tramite reti informatiche mondiali di: mangimi per animali, miglio, paste alimentari, sementi, coloranti, vitamine, medicine, grit, uova, integratori alimentari, gabbie, cucce, acquari, terrari, trasportini, ciotole per animali, abbeveratoi, materassi, culle, nidi, fibre, pelo, collane, cinture, imbragature, biancheria, indumenti e accessori, spazzole (eccetto pennelli), prodotti per l’igiene degli animali, cartoline postali e libri, pozzetti d’intercettazione, substrati, silos, tramogge, recinti, granaglie e cereali, insetticidi, antiparassitari, animali, piante, forbici, tenaglie, utensili, incubatrici, dispositivi per la schiusa e giocattoli».

8        Gli impedimenti dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

9        Il 18 dicembre 2012 la divisione di opposizione ha accolto parzialmente l’opposizione, respingendo la domanda di registrazione del marchio richiesto nella parte in cui riguardava prodotti e servizi rientranti nelle classi 31 e 35, con la motivazione che sussisteva un rischio di confusione con il marchio anteriore.

10      Il 15 febbraio 2013 la ricorrente ha proposto ricorso all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui negava la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi rientrati nelle classi 31 e 35.

11      Nella memoria che illustrava i motivi del ricorso, depositata all’UAMI il 18 aprile 2013, la ricorrente ha altresì chiesto la sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dato che, il 28 dicembre 2012, essa aveva depositato dinanzi all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del marchio anteriore, registrata con il numero 7442 C.

12      Come precisato dalle parti all’udienza, la domanda di dichiarazione di nullità del marchio anteriore è stata respinta dall’UAMI il 10 marzo 2014 e il rigetto è stato oggetto di ricorso, ancora pendente dinanzi all’UAMI al momento dell’udienza.

13      Con decisione del 7 ottobre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione del 18 dicembre 2012 nella parte in cui ha respinto la domanda di registrazione del marchio richiesto per i servizi di «vendita al dettaglio e servizi d’un negozio on-line connessi alla vendita (…) di articoli sportivi», rientranti nella classe 35, e ha respinto il ricorso quanto al resto.

14      La commissione di ricorso ha considerato che, poiché il marchio anteriore era un marchio comunitario, il territorio di riferimento per la valutazione del rischio di confusione comprendeva l’Unione europea e il pubblico di riferimento, il cui grado di attenzione varia da medio a elevato, era composto dal grande pubblico e da professionisti (punti 11 e 33 della decisione impugnata). Inoltre, essa ha ritenuto che i servizi di «vendita al dettaglio e servizi d’un negozio on-line connessi alla vendita (…) di articoli sportivi», rientranti nella classe 35, oggetto del marchio richiesto, erano diversi dai prodotti e servizi oggetto del marchio anteriore, rientranti nelle classi 31 e 35, e, di conseguenza, che l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto rispetto a detti servizi non poteva essere accolta (punti da 13 a 20 e 36 della decisione impugnata). Invece, essa ha ritenuto, come emerge dai punti da 21 a 23 della decisione impugnata, che esistesse un’identità tra gli altri prodotti e servizi designati dai segni in conflitto, rientranti nelle classi 31 e 35, e, in particolare, tra i servizi di «promozione di competizioni sportive e/o eventi per conto terzi ovvero, divertimento sotto forma di manifestazioni musicali e teatrali, manifestazioni ed eventi didattici, culturali e di partecipazione civica» rientranti nella classe 35 e oggetto del marchio richiesto e i servizi di «pubblicità» oggetto del marchio anteriore. Ai punti da 27 a 29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che i segni in conflitto presentavano un livello di somiglianza visiva superiore alla media, erano identici dal punto di vista fonetico e il loro confronto era neutro sul piano concettuale. Essa ha concluso, al punto 35 della decisione impugnata, che, tenuto conto dell’identità dei prodotti e servizi oggetto dei segni in conflitto, della somiglianza visiva di tali segni superiore alla media, della loro identità fonetica nonché del carattere distintivo normale del marchio anteriore, esisteva tra detti segni un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e ciò anche tenuto conto di un livello di attenzione superiore alla media del consumatore di riferimento.

15      La commissione di ricorso ha considerato che la sospensione del procedimento di ricorso dinanzi ad essa non fosse opportuna. Essa ha osservato che, conformemente alla regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, la decisione di sospendere il procedimento di ricorso rientrava nella sua discrezionalità (punti 38 e 39 della decisione impugnata). Inoltre, in primo luogo, essa ha precisato che la domanda di nullità, di cui agli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009, su cui si fondava la domanda di sospensione del procedimento era stata depositata più di un anno dopo il deposito dell’opposizione e anche dopo l’adozione della decisione della divisione di opposizione; essa sembrava quindi avere come finalità di ritardare la chiusura del procedimento. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha innanzitutto ricordato che si doveva verificare se esistesse, prima facie, un rischio che il diritto anteriore potesse essere annullato e che questo annullamento avesse un effetto sull’esito dell’opposizione. Poi ha precisato che la ricorrente aveva fondato la domanda di dichiarazione di nullità sulla malafede del titolare del marchio anteriore nonché su alcuni diritti non registrati. Infine, essa è giunta alla conclusione che la ricorrente non aveva fornito prove obiettive sufficienti per fondare una sospensione (punti da 37 a 40 della decisione impugnata).

 Conclusioni delle parti

16      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa riguarda i servizi di «promozione di competizioni sportive e/o eventi per conto terzi ovvero, divertimento sotto forma di manifestazioni musicali e teatrali, manifestazioni ed eventi didattici, culturali e di partecipazione civica» e respingere l’opposizione nei limiti in cui essa riguarda tali servizi;

–        condannare l’UAMI alle spese;

–        in subordine, sospendere il procedimento fino alla decisione finale sulla domanda di nullità n. 7442 C.

17      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

18      A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca, in sostanza, due motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e sulla violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, di detto regolamento.

19      Poiché l’esame della questione relativa alla sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è propedeutico all’esame dell’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre esaminare, in un primo momento, il secondo motivo vertente sulla violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e, in un secondo momento, il primo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2014, Royalton Overseas/UAMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, EU:T:2014:985, punto 52].

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95

20      Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato la regola 20, paragrafo 7, lettera c), in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. Essa ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto sospendere il procedimento di ricorso fino alla decisione in merito alla domanda di dichiarazione di nullità del marchio anteriore depositata dinanzi all’UAMI. Al riguardo, la ricorrente precisa che, siccome la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che esiste un rischio di confusione tra i segni in conflitto, nel caso di prodotti e servizi rientranti nelle classi 31 e 35, contraddistinti da tali segni, e che l’opposizione e la domanda di nullità coincidono ampiamente, sussiste la possibilità che il marchio anteriore possa essere annullato. Pertanto, poiché il marchio anteriore è il solo diritto su cui si fonda l’opposizione, la dichiarazione di nullità di tale marchio avrebbe come effetto quello di rendere l’opposizione manifestamente infondata in diritto.

21      All’udienza, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni sull’irricevibilità del secondo motivo, il quale, se accolto, indurrebbe il Tribunale a statuire ultra petita.

22      Al riguardo, innanzitutto, la ricorrente ha precisato che il secondo motivo doveva essere considerato autonomo rispetto al primo motivo, il quale era l’unico a sostegno della domanda di annullamento parziale della decisione impugnata. In seguito, essa ha affermato che le era indifferente ottenere la sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale o dinanzi alla commissione di ricorso e che occorreva interpretare la sua domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale come se fosse stata presentata in via principale e non in via subordinata, come essa aveva indicato nelle sue conclusioni. Infine, essa ha manifestato il proprio interesse all’annullamento integrale della decisione impugnata.

23      L’UAMI, da un lato, ha rammentato che una domanda di annullamento integrale della decisione impugnata non figurava nelle conclusioni del ricorso e che, di conseguenza, occorreva considerare che la parte della decisione impugnata che non era stata contestata nell’ambito del primo motivo era diventata definitiva nei confronti della ricorrente. Dall’altro lato, l’UAMI ha ammesso che il secondo motivo, nell’ipotesi in cui dovesse essere ritenuto ricevibile, comporterebbe, se accolto, l’annullamento della decisione impugnata nel suo insieme.

24      Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, del medesimo statuto, nonché dell’articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare segnatamente l’oggetto della controversia e contenere le conclusioni del ricorrente. Le conclusioni devono essere esposte in modo preciso e non equivoco poiché, altrimenti, il Tribunale rischierebbe di statuire infra o ultra petita e i diritti del convenuto rischierebbero di essere negati (ordinanza del 13 aprile 2011, Planet/Commissione, T‑320/09, Racc., EU:T:2011:172, punto 22). Infatti, poiché il giudice dell’Unione, investito di un ricorso di annullamento non può statuire ultra petita, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (v. ordinanza del 24 maggio 2011, Government of Gibraltar/Commissione, T‑176/09, EU:T:2011:239, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

25      Pertanto, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni presentate nell’atto introduttivo del giudizio e la fondatezza del ricorso deve essere valutata unicamente alla luce delle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio. L’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 autorizza la produzione di motivi nuovi, a condizione che questi ultimi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Dalla giurisprudenza si evince che tale condizione disciplina a fortiori qualsiasi modifica delle conclusioni e che, in assenza di elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni contenute nel ricorso (v. sentenza del 26 ottobre 2010, Germania/Commissione, T‑236/07, Racc., EU:T:2010:451, punti 27 e 28 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, anche supponendo che la ricorrente abbia voluto adeguare le proprie conclusioni durante l’udienza e chiedere, in tal modo, l’annullamento integrale della decisione impugnata, una tale modifica non può essere ammessa, tenuto conto dell’assenza di elementi di diritto o di fatto nuovi emersi durante la fase scritta.

27      Pertanto, in primo luogo, occorre constatare che le sole domande di annullamento che figurano nel ricorso sono volte a ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata e sono suffragate dal primo motivo di ricorso, come emerge dalla loro formulazione.

28      In secondo luogo, come emerge dal punto 6 della decisione impugnata, era stata presentata alla commissione di ricorso una domanda di sospensione del «procedimento di ricorso», vale a dire dell’insieme della contestazione proposta dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione. Ai punti da 37 a 40 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto in toto tale domanda.

29      Orbene, se, come sostiene la ricorrente, nell’ambito del suo secondo motivo, la commissione di ricorso avesse commesso un errore manifesto di valutazione negando la sospensione del procedimento di ricorso dinanzi alla medesima, tutte le valutazioni che essa ha formulato sulla fondatezza del ricorso, ai punti da 9 a 36 della decisione impugnata, sarebbero conseguentemente rimesse in discussione. Infatti, la commissione non avrebbe potuto esaminare il ricorso della ricorrente e accoglierlo in parte, al punto 36 della decisione impugnata, per i «servizi di vendita al dettaglio e servizi d’un negozio on-line connessi alla vendita (…) di articoli sportivi, rientranti nella classe 35», se, come chiedeva la ricorrente, avesse sospeso il procedimento di ricorso. Inoltre, se la decisione di diniego della sospensione fosse annullata, la commissione di ricorso, investita nuovamente del litigio, sarebbe tenuta a sospendere il procedimento di ricorso e, al termine della sospensione, a trarre le conseguenze del procedimento di dichiarazione di nullità del marchio anteriore sull’analisi della fondatezza dell’insieme delle argomentazioni invocate dalla ricorrente nei confronti della decisione della divisione di opposizione.

30      Ne consegue che la decisione di diniego della sospensione non può essere separata dagli altri motivi della decisione impugnata, sulla base dei quali la commissione di ricorso si è pronunciata sulla fondatezza del ricorso. Di conseguenza, se il secondo motivo vertente sull’illegittimità del diniego di sospensione fosse accolto, il Tribunale sarebbe indotto a censurare la decisione impugnata nella sua totalità e, quindi, a statuire ultra petita, in quanto esso è investito della sola domanda di annullamento parziale. Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

31      In subordine, anche supponendo che il secondo motivo sia ricevibile, da un lato, occorre ricordare che la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale per sospendere o meno un procedimento. La regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95, applicabile ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, conformemente alla regola 50, paragrafo 1, di tale regolamento, descrive tale ampio potere discrezionale prevedendo che l’UAMI possa sospendere il procedimento di opposizione allorché le circostanze giustifichino una tale sospensione. La sospensione resta così una facoltà per la commissione di ricorso, la quale la pronuncia soltanto qualora la ritenga giustificata. Il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non è quindi automaticamente sospeso a seguito di una domanda in questo senso presentata da una parte dinanzi a detta commissione [sentenze del 16 maggio 2011, Atlas Transport/UAMI – Atlas Air (ATLAS), T‑145/08, Racc., EU:T:2011:213, punto 69, e KAISERHOFF, punto 19 supra, EU:T:2014:985, punto 30; v. altresì, in tal senso, sentenza del 16 settembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T‑342/02, Racc., EU:T:2004:268, punto 46].

32      Dall’altro lato, si deve sottolineare che la circostanza che la commissione di ricorso disponga di un ampio potere discrezionale per sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente non sottrae tale discrezionalità al sindacato del giudice dell’Unione. Tale circostanza limita tuttavia detto sindacato, quanto al merito, a quello dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (sentenze ATLAS, punto 31 supra, EU:T:2011:213, punto 70, e KAISERHOFF, punto 19 supra, EU:T:2014:985, punto 31).

33      Al riguardo, emerge dalla giurisprudenza che, al momento dell’esercizio del suo potere discrezionale in relazione alla sospensione del procedimento, la commissione di ricorso deve rispettare i principi generali che disciplinano un procedimento equo in seno a un’Unione di diritto. Pertanto, nell’esercitare tale potere discrezionale, essa deve tenere conto non soltanto dell’interesse della parte il cui marchio comunitario è contestato, ma anche di quello delle altre parti. La decisione di sospendere o meno il procedimento deve essere il risultato di un bilanciamento degli interessi in gioco (sentenze ATLAS, punto 31 supra, EU:T:2011:213, punto 76, e KAISERHOFF, punto 19 supra, EU:T:2014:985, punto 33).

34      Nel caso di specie, come emerge dal punto 39 della decisione impugnata e senza essere contestato dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha effettuato, in particolare, un’analisi prima facie delle probabilità di accoglimento della domanda di nullità. Una tale analisi, sfociata nella constatazione dell’esiguità di dette probabilità, si iscrive nell’ambito dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alla commissione di ricorso, come ricordato al precedente punto 31, e si rivela giustificato dall’obiettivo di evitare che lo strumento della sospensione possa essere usato a fini dilatori.

35      Al riguardo, è giocoforza constatare che, quando le probabilità di accoglimento di una domanda di dichiarazione di nullità sono prima facie considerate esigue, cosa che spetta alla commissione di ricorso verificare, la ponderazione degli interessi delle parti è necessariamente a favore dell’interesse legittimo dell’opponente a ottenere, senza ritardo, una decisione sull’opposizione.

36      Ne consegue che, nel caso di specie, non sono stati dimostrati errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la decisione della commissione di ricorso di non sospendere il procedimento di ricorso dinanzi alla stessa. Pertanto, anche supponendo che il secondo motivo sia ricevibile, esso dovrebbe essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

37      Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che i servizi di «promozione di competizioni sportive e/o eventi per conto terzi ovvero, divertimento sotto forma di manifestazioni musicali e teatrali, manifestazioni ed eventi didattici, culturali e di partecipazione civica», oggetto del marchio richiesto, sono diversi dai servizi di «pubblicità» oggetto del marchio anteriore. I segni in conflitto presenterebbero differenze visive poiché il marchio richiesto non conterrebbe nessun elemento figurativo e il testo che lo compone non sarebbe stilizzato, mentre invece il marchio anteriore sarebbe un marchio figurativo di colore rosso e bianco che presenta un testo stilizzato. Infine, la ricorrente considera che, tenuto conto delle differenze tra i servizi in questione, delle differenze tra i segni in conflitto e dell’elevato grado di attenzione del consumatore di riferimento, l’opposizione alla registrazione del proprio marchio doveva essere respinta per quanto riguarda i servizi summenzionati.

38      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

39      Secondo giurisprudenza consolidata, costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro [sentenza del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, punto 70, e del 31 gennaio 2012, Cervecería Modelo/UAMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, punto 23; v. altresì, per analogia, sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc., EU:C:1998:442, punto 29).

40      Inoltre, l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza CAPIO, punto 39 supra, EU:T:2008:338, punto 71; v., altresì, per analogia, sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Racc., EU:C:1997:528, punto 22, e Canon, punto 39 supra, EU:C:1998:442, punto 16).

41      Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi cui essi si riferiscono. In tal senso, un grado limitato di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenza del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C‑234/06 P, Racc., EU:C:2007:514 punto 48, e del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Racc., EU:T:2002:261, punto 25; v., altresì, per analogia, sentenza Canon, punto 39 supra, EU:C:1998:442, punto 17].

42      Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Emerge, infatti, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale «sussiste un rischio di confusione per il pubblico», che la percezione dei marchi che ha il consumatore medio del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di detto rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi [sentenza del 18 settembre 2012, Scandic Distilleries/UAMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, punto 27; v. altresì, per analogia, sentenza SABEL, punto 40 supra, EU:C:1997:528, punto 23].

43      Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Si deve altresì tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc., EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

44      È alla luce delle precedenti considerazioni che si deve esaminare la valutazione del rischio di confusione tra i segni in conflitto effettuata dalla commissione di ricorso.

45      In via preliminare, occorre confermare la constatazione della commissione di ricorso, di cui al punto 11 della decisione impugnata, che, del resto, non è stata contestata dalla ricorrente, secondo la quale, poiché il marchio anteriore era un marchio comunitario, il territorio di riferimento rispetto al quale si deve valutare l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto comprende l’Unione.

 Sul pubblico di riferimento

46      Occorre ricordare che il pubblico di riferimento è composto da coloro che possono utilizzare sia i servizi contraddistinti dal marchio anteriore sia i servizi contraddistinti dal marchio richiesto [v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 2008, Apple Computer/UAMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, punto 23, e del 30 settembre 2010, PVS/UAMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, EU:T:2010:419, punto 28]. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, il livello di attenzione dei professionisti deve essere considerato elevato [sentenza del 15 ottobre 2008, Air Products and Chemicals/UAMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), da T‑305/06 a T‑307/06, EU:T:2008:444, punto 34].

47      Nel caso di specie, come è stato precisato dalla ricorrente e dall’UAMI e come emerge dai punti 11, 33 e 35 della decisione impugnata, si deve ritenere che, nel caso dei servizi in questione contraddistinti dai segni in conflitto, il pubblico di riferimento è costituito di professionisti, il cui livello di attenzione è elevato.

 Sul confronto dei servizi

48      Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in esame, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere presi in considerazione anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc., EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

49      La ricorrente precisa, in particolare, che la promozione di competizioni sportive non può costituire un servizio associato a un’agenzia pubblicitaria e, quindi, non può rientrare tra i servizi di pubblicità forniti da quest’ultima, oggetto del marchio anteriore.

50      Al riguardo, si deve osservare che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che i servizi pubblicitari perseguivano l’obiettivo di aiutare terzi a vendere i loro prodotti e servizi assicurando la promozione de loro lancio o della loro vendita e che detti servizi avevano come finalità quella di rafforzare la posizione del cliente sul mercato al fine di consentirgli di acquisire un vantaggio competitivo attraverso la pubblicità. Inoltre, essa ha correttamente precisato, al punto 23 della decisione impugnata, che i servizi di «promozione di competizioni sportive e/o eventi per conto terzi», che consistevano principalmente nella gestione della pubblicità di detti eventi, erano abitualmente proposti da agenzie pubblicitarie e rientravano nella nozione ampia di pubblicità.

51      Tenuto conto di quanto precede, si deve affermare l’esistenza d’identità tra i servizi in questione oggetto dei segni in conflitto.

 Sul confronto dei segni

52      Si deve operare il confronto esaminando ciascuno dei marchi in questione considerati nel loro complesso, il che non esclude che l’impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. Tuttavia, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante. Tale potrebbe essere il caso, in particolare, quando detta componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta [v. sentenza del 12 novembre 2008, Shaker/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Racc., EU:T:2008:481, punto 40 e giurisprudenza ivi citata; sentenza LA VICTORIA DE MEXICO, punto 39 supra, EU:T:2012:36, punto 37].

53      Secondo la giurisprudenza, per la valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre, in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (sentenza MATRATZEN, punto 41 supra, EU:T:2002:261, punto 35). Infine, quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi poiché sarà più facile, per il consumatore medio, fare riferimento al prodotto in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio [sentenza LA VICTORIA DE MEXICO, punto 39 supra, EU:T:2012:36, punto 38; v. altresì, in tal senso, sentenza del 18 febbraio 2004, Koubi/UAMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Racc., EU:T:2004:46, punto 45].

54      In primo luogo, per quanto riguarda la somiglianza visiva, si deve rilevare che i segni da confrontare sono, da un lato, il marchio richiesto, che è un marchio denominativo composto dal solo termine «petco» e, dall’altro, il marchio anteriore, che è un marchio figurativo costituito dall’elemento denominativo «petco», scritto in modo stilizzato in caratteri di colore bianco su un ovale rosso, e composto, inoltre, al di sotto della lettera «t» di «petco», da un tondo di colore rosso all’interno del quale compare scritta due volte, in caratteri più piccoli sempre di colore bianco, la parola «petco», in modo che la parola scritta orizzontalmente si incrocia, all’altezza della lettera «t», con quella scritta verticalmente.

55      I due segni in conflitto hanno quindi in comune l’elemento denominativo «petco».

56      La ricorrente sostiene che i segni in conflitto sono diversi da un punto di vista visivo in quanto il marchio richiesto non contiene né i colori rosso e bianco né la stilizzazione del testo del marchio anteriore.

57      Tuttavia, come sottolinea in sostanza, correttamente, l’UAMI, è giocoforza constatare che le dimensioni dell’elemento denominativo «petco», il contrasto tra il bianco delle lettere che lo compongono e il rosso dell’ovale in cui è iscritto, nonché il carattere secondario degli altri elementi figurativi rendono il termine «petco» dominante e distintivo del marchio anteriore, in quanto gli altri elementi figurativi devono essere considerati decorativi, in particolare perché il marchio anteriore si presenta in modo molto simile a un’etichetta.

58      Date tali circostanze, la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel considerare che, sul piano visivo, i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza superiore alla media poiché essi avevano in comune l’elemento denominativo «petco», e l’unica differenza era data dagli elementi figurativi del marchio anteriore, i quali, tuttavia, sarebbero stati, nel caso di specie, percepiti principalmente come decorativi (punto 27 della decisione impugnata). Infatti, essa ha correttamente precisato che dalla giurisprudenza si evince che, quando dei segni contengono contemporaneamente elementi denominativi e elementi figurativi, l’elemento denominativo è dotato generalmente di un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo (sentenze CONFORFLEX, punto 53 supra, EU:T:2004:46, punto 45, e LA VICTORIA DE MEXICO, punto 39 supra, EU:T:2012:36, punto 38) e ciò vale segnatamente per il marchio anteriore di cui trattasi nel caso di specie.

59      In secondo luogo, è pacifico che i segni in conflitto sono identici sul piano fonetico, tenuto conto del fatto che gli elementi figurativi del marchio anteriore non si pronunciano.

60      In terzo luogo, per quanto riguarda la somiglianza concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 29 della decisione impugnata, senza incorrere in errore e senza essere contestata dalla ricorrente, che i segni in conflitto non avessero significato nel territorio di riferimento e ne ha dedotto, correttamente, che il confronto sul piano concettuale fosse quindi irrilevante nel caso di specie.

61      Al riguardo, è tuttavia importante rilevare che, se è vero che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi diversi elementi, ciò non toglie che, percependo un segno denominativo, lo scomporrà in elementi verbali che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2008, Citigroup/UAMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, EU:T:2008:51, punto 80 e giurisprudenza ivi citata].

62      Pertanto, come sostiene correttamente l’UAMI, l’elemento denominativo «petco» potrà essere percepito da una parte del pubblico anglofono come una parola inventata che fa riferimento alla parola inglese «pet», che significa «animale da compagnia», e ciò sia per il marchio anteriore sia per il marchio richiesto.

 Sul rischio di confusione

63      Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione tra i segni in conflitto, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, si tratta di determinare, in ogni singolo caso, in particolare mediante un’analisi delle componenti di un segno e del loro peso relativo nella percezione del pubblico considerato, l’impressione globale prodotta dal segno di cui è chiesta la registrazione nella memoria di detto pubblico e procedere poi, alla luce di questa impressione complessiva e di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, alla valutazione del rischio di confusione (sentenza dell’8 maggio 2014, Bimbo/UAMI, C‑591/12 P, Racc., EU:C:2014:305, punto 34), applicando altresì il principio d’interdipendenza dei fattori che devono essere presi in considerazione, come indicato al precedente punto 41.

64      Nel caso di specie, tenuto conto dell’elevato grado di somiglianza visiva dei segni in conflitto, della loro identità fonetica, del carattere distintivo normale del marchio anteriore nonché dell’identità tra i servizi in questione oggetto di detti segni, la commissione di ricorso ha correttamente concluso, al punto 35 della decisione impugnata, che esisteva un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra il marchio anteriore e il marchio richiesto e ciò anche se il livello di attenzione del pubblico di riferimento è superiore alla media.

65      Pertanto, il primo motivo sollevato dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

66      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre concludere che non è necessario sospendere il presente procedimento, senza che sia necessario stabilire se la domanda di sospendere il procedimento dinanzi al Tribunale, come formulata nel ricorso, debba essere considerata un capo della domanda autonomo o piuttosto una domanda ai sensi dell’articolo 77 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

67      Pertanto, si deve respingere il ricorso in toto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità della domanda della ricorrente diretta a ottenere che il Tribunale respinga l’opposizione [v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2015, Copernicus-Trademarks/UAMI – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13, EU:T:2015:38, punto 57, e del 4 febbraio 2015, KSR/UAMI – Lampenwelt (Moon), T‑374/13, EU:T:2015:69, punto 55].

 Sulle spese

68      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

69      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’UAMI, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Petco Animal Supplies Stores, Inc. è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 ottobre 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.