Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 dicembre 2021 – EKETA / Commissione
(causa T‑190/17) (1)
«Clausola compromissoria – Contratto Cater concluso nell’ambito del sesto programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati – Affidabilità delle schede di presenza – Conflitto di interessi»
1. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Dimostrazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova
(v. punto 35)
2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili
(v. punto 46)
3. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Produzione di schede di presenza – Inaffidabilità dovuta a un conflitto di interessi tra il beneficiario e le sue controparti contrattuali – Produzione di documenti che richiedono alla Commissione un impegno considerevole per determinare il tempo di lavoro effettivamente impiegato – Violazione dell’obbligo del beneficiario di collaborare in buona fede con la Commissione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2321/2002, art. 14, § 2, lettera a)
(v. punto 51)
4. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Presupposti dell’inammissibilità dei costi – Conflitto di interessi in capo al beneficiario – Nozione – Conseguenze – Recupero delle somme anticipate al beneficiario
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2321/2002, art. 18, §2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 183)
(v. punto 64)
Dispositivo
2) | | Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis è condannata alle spese. |