Language of document : ECLI:EU:T:2021:931


 


 



Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 dicembre 2021 – EKETA / Commissione

(causa T190/17) (1)

«Clausola compromissoria – Contratto Cater concluso nell’ambito del sesto programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati – Affidabilità delle schede di presenza – Conflitto di interessi»

1.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Dimostrazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova

(v. punto 35)

2.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili

(v. punto 46)

3.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Produzione di schede di presenza – Inaffidabilità dovuta a un conflitto di interessi tra il beneficiario e le sue controparti contrattuali – Produzione di documenti che richiedono alla Commissione un impegno considerevole per determinare il tempo di lavoro effettivamente impiegato – Violazione dell’obbligo del beneficiario di collaborare in buona fede con la Commissione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2321/2002, art. 14, § 2, lettera a)

(v. punto 51)

4.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Contratti conclusi nell’ambito di un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Presupposti dell’inammissibilità dei costi – Conflitto di interessi in capo al beneficiario – Nozione – Conseguenze – Recupero delle somme anticipate al beneficiario

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2321/2002, art. 18, §2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 183)

(v. punto 64)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis è condannata alle spese.


1 GU C 151 del 15.5.2017.