Language of document : ECLI:EU:T:2013:601

Causa T‑337/12

El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un cavatappi – Disegno o modello nazionale anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Assenza di impressione generale diversa – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Articoli 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 novembre 2013

1.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

2.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Libertà dell’autore

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 2, e 25, § 1, b)]

3.      Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Decisione di un organo dell’Ufficio che fa parte del contesto della decisione della commissione di ricorso

4.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Determinazione dell’impressione generale rispetto al modo di utilizzo del prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

5.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Inconvenienti o difficoltà di utilizzo del disegno o modello anteriore – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 1, 3 e 6)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 21-25)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31-33)

3.      Quando la commissione di ricorso conferma in toto la decisione dell’organo inferiore dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), tale decisione, al pari della sua motivazione, fa parte del contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata, contesto noto al ricorrente e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità in merito alla fondatezza della valutazione del carattere individuale del disegno o modello in esame.

(v. punto 43)

4.      La valutazione dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da un disegno o modello include anche il modo in cui il prodotto rappresentato da detto disegno o modello è utilizzato.

(v. punto 46)

5.      Pertanto, il criterio relativo agli inconvenienti o alle varie difficoltà di utilizzo del disegno o modello anteriore che si pretende siano risolti nel disegno o modello contestato, non figura tra quelli che possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno o modello. Inoltre, come discende dagli articoli 1 e 3 del regolamento n. 6/2002, la normativa dei disegni o modelli è intesa a proteggere l’aspetto di un prodotto e non l’ideazione delle sue modalità di utilizzo o di funzionamento.

(v. punto 52)