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Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2014 – Asos / UAMI – Maier (ASOS)

(Causa T-647/11) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ASOS – Marchio comunitario denominativo anteriore ASSOS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Asos plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Kavanagh, solicitor, e A. Edwards-Stuart, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Roger Maier (San Pietro di Stabio, Svizzera) (rappresentante: U. Lüken, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 ottobre 2011 (procedimento R 2215/2010-4), relativa al procedimento di opposizione tra il sig. Roger Maier e la Asos plc.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La domanda del sig. Roger Maier è respinta.

La Asos plc è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI).

Il sig. Maier è condannato a sopportare le proprie spese.

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1     GU C 58 del 25.2.2012.