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Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 – Sabbagh / Consiglio

(Causa T-652/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bassam Sabbagh (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti M.-A. Bastin e J.-M. Salva)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Kyriakopoulou, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 296, pag. 3), della decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno subito.

Dispositivo

La domanda di annullamento dei regolamenti di esecuzione del Consiglio successivi all’adozione del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011, è respinta in quanto irricevibile.

Sono annullati, nei limiti in cui tali atti riguardano il sig. Bassam Sabbagh:

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011;

la decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC;

il regolamento n. 36/2012.

Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti, nei confronti del sig. Sabbagh, fino alla data di scadenza del termine per l’impugnazione o, se sarà presentata impugnazione entro tale termine, fino al rigetto della suddetta impugnazione.

La domanda di risarcimento è respinta.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese e la metà di quelle sostenute dal sig. Sabbagh.

Il sig. Sabbagh sopporta la metà delle proprie spese.

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1 GU C 58 del 25/2/2012.