Language of document : ECLI:EU:T:2015:112





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 febbraio 2015 –
Sabbagh / Consiglio

(causa T‑652/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 24)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Ammissibilità di nuove conclusioni – Limiti – Atti ipotetici non ancora adottati [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 27, 28)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2011/782/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1151/2011 e n. 36/2012) (v. punti 36, 37)

4.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Siria – Rischio che l’efficacia dei congelamenti di beni che possano in futuro essere decisi a carico delle persone destinatarie dell’atto annullato subisca un pregiudizio grave ed irreversibile – Mantenimento degli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati fino alla scadenza del termine per l’impugnazione o del rigetto di quest’ultima (Artt. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2011/782/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1151/2011 e n. 36/2012) (v. punti 52‑58)

5.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 63‑68)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 296, pag. 3), della decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno subito.

Dispositivo

1)

La domanda di annullamento dei regolamenti di esecuzione del Consiglio successivi all’adozione del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011, è respinta in quanto irricevibile.

2)

Sono annullati, nei limiti in cui tali atti riguardano il sig. Bassam Sabbagh:

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011;

–        la decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC;

–        il regolamento n. 36/2012.

3)

Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti, nei confronti del sig. Sabbagh, fino alla data di scadenza del termine per l’impugnazione o, se sarà presentata impugnazione entro tale termine, fino al rigetto della suddetta impugnazione.

4)

La domanda di risarcimento è respinta.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese e la metà di quelle sostenute dal sig. Sabbagh.

6)

Il sig. Sabbagh sopporta la metà delle proprie spese.