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Ricorso proposto il 18 marzo 2013 – EPAW / Commissione

(Causa T-168/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Platform Against Windfarms (Kingscourt, Irlanda) (rappresentante: avv. C. Kiss)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la comunicazione COM(2012) 271 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo»;

annullare la risposta data dalla Commissione europea attraverso la DG Energia datata 21 gennaio 2013 alla domanda di riesame interno dell’EPAW n. AG/ss ener.c.l.(2012)1664829.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della comunicazione COM(2012)271 della Commissione.

La comunicazione COM(2012)271 della Commissione non ha previsto disposizioni per la partecipazione del pubblico in relazione alla Strategia per l’energia rinnovabile ai sensi della Convenzione di Aarhus.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della comunicazione COM(2012)271 della Commissione.

La comunicazione COM(2012)271 della Commissione non è conforme al regolamento di Aarhus [regolamento (CE) n. 1367/2006].

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della lettera della Commissione n. AG/ss ener.c.l.(2012)1664829.

La lettera della Commissione dichiara illegittimamente che, affinché un atto amministrativo possa essere riesaminato attraverso una domanda di riesame interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006, tale provvedimento abbia portata individuale, sia stato adottato da un’istituzione dell’Unione europea e abbia effetti giuridicamente vincolanti.