Language of document : ECLI:EU:T:2011:752

Causa T‑437/08

CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide)

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Indice del fascicolo amministrativo di un procedimento in materia d’intese — Diniego d’accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»

Massime della sentenza

1.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela degli interessi commerciali di un soggetto determinato — Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2, primo trattino)

2.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Applicazione nel tempo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2, terzo trattino)

3.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2, terzo trattino)

1.      Non può ritenersi che tutte le informazioni relative ad una società e alle sue relazioni commerciali ricadano sotto la tutela che deve essere garantita agli interessi commerciali conformemente all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, salvo vanificare l’applicazione del principio generale che consiste nel conferire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni.

Orbene, nell’ambito di una decisione della Commissione relativa ad un’intesa, non può ritenersi che l’indice, contenente unicamente riferimenti ai documenti inseriti nel fascicolo della Commissione, sia esso stesso riconducibile agli interessi commerciali delle società che vi sono menzionate, in particolare in quanto autori di taluni dei documenti. Infatti, solo nell’ipotesi in cui una delle colonne dell’indice contenga, per uno o più di detti documenti, informazioni relative alle relazioni commerciali delle società coinvolte, ai prezzi dei loro prodotti, alla struttura dei loro costi, alle quote di mercato o a elementi simili, la divulgazione dell’indice potrebbe essere ritenuta pregiudizievole alla tutela degli interessi commerciali delle suddette società.

Peraltro, l’indice è un mero inventario di documenti che, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni intentata nei confronti delle società in questione, ha, in quanto tale, un valore probatorio del tutto relativo. Sebbene tale inventario possa consentire all’interessato di identificare i documenti che potrebbero essergli utili ai fini di una simile azione, ciò non toglie che la decisione di ingiungere o meno la produzione di tali documenti spetta al giudice competente a conoscere di tale azione. Inoltre, sebbene il fatto che una società risulti esposta ad azioni per risarcimento danni possa indubbiamente comportare costi elevati, anche solo in termini di spese legali, pure nell’ipotesi in cui simili azioni fossero successivamente respinte in quanto infondate, ciò non toglie che l’interesse di una società che ha partecipato a un cartello di evitare simili azioni non può essere qualificato quale interesse commerciale e, in ogni caso, non costituisce un interesse degno di tutela, segnatamente alla luce del diritto che spetta a chiunque di chiedere la riparazione del pregiudizio cagionatogli da un comportamento atto a restringere o falsare il gioco della concorrenza.

(v. punti 44-45, 48-49)

2.      Dalla formulazione dell’eccezione di cui all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, risulta che essa mira a tutelare non le attività di indagine in quanto tali, bensì l’obiettivo di tali attività, il quale consiste, nel caso di un procedimento in materia di concorrenza, nel verificare se sia stata commessa una violazione dell’art. 81 CE o dell’art. 82 CE e, eventualmente, nel sanzionare le società responsabili. Pertanto, i documenti del fascicolo afferenti ai diversi atti di indagine possono rimanere coperti dall’eccezione di cui trattasi finché tale obiettivo non sia stato raggiunto, anche se l’indagine o l’ispezione particolare che ha dato luogo al documento cui si chiede l’accesso è terminata.

Tuttavia, in un procedimento concreto le attività di indagine devono essere ritenute concluse con l’adozione della decisione definitiva, indipendentemente da un eventuale annullamento successivo di questa decisione ad opera dei giudici, giacché è in questo momento che la stessa istituzione di cui trattasi ha considerato chiuso il procedimento.

Infatti, se si dovesse ammettere che i vari documenti che si riferiscono ad attività di indagine sono coperti dall’eccezione di cui all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 fino a quando tutti gli sviluppi possibili di tali procedimenti non si siano esauriti, anche nel caso in cui venga proposto dinanzi al Tribunale un ricorso atto a comportare eventualmente la riapertura del procedimento davanti alla Commissione, l’accesso ai citati documenti sarebbe subordinato ad avvenimenti aleatori, vale a dire all’esito di detto ricorso e alle conseguenze che la Commissione ne potrebbe trarre. In ogni caso, si tratterebbe di avvenimenti futuri e incerti, dipendenti da decisioni delle società destinatarie della decisione che sanziona un’intesa e delle varie autorità coinvolte.

Una soluzione di tal genere contrasterebbe con l’obiettivo di garantire al pubblico il più ampio accesso ai documenti delle istituzioni allo scopo di dare ai cittadini la possibilità di controllare in maniera più effettiva la legittimità dell’esercizio del potere pubblico.

(v. punti 59, 62, 64-65)

3.      La nozione di obiettivi delle attività di indagine non può essere interpretata dalla Commissione così da inglobare complessivamente la sua politica in materia di repressione e di prevenzione dei cartelli, ed in tal modo essere opposta, genericamente, in maniera indipendente da qualunque procedimento concreto, per negare la divulgazione di qualsiasi documento atto ad arrecare pregiudizio alla politica della Commissione in materia di intese e, in particolare, al suo programma di clemenza, ad esempio nell’ipotesi in cui i richiedenti la clemenza dovessero temere, a seguito della divulgazione dei documenti da essi presentati nell’ambito della loro domanda, di essere esposti in modo preferenziale ad azioni per risarcimento danni da parte delle società lese da un’intesa, e pertanto possano astenersi, in futuro, dal cooperare con la Commissione.

Infatti, una simile interpretazione equivarrebbe a consentire alla Commissione di sottrarre all’applicazione del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, senza limiti di tempo, qualunque documento contenuto in un fascicolo in materia di concorrenza, mediante il semplice riferimento ad un possibile futuro pregiudizio al suo programma di clemenza ed è, quindi, inconciliabile con il principio secondo cui, in ragione dell’obiettivo del regolamento n. 1049/2001 diretto, ai sensi sensi del suo quarto ‘considerando’, «a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti», le eccezioni di cui all’art. 4 di tale regolamento devono essere interpretate e applicate restrittivamente.

A questo riguardo nel regolamento n. 1049/2001 non vi sono elementi che consentano di ritenere che la politica dell’Unione in materia di concorrenza debba beneficiare, nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, di un trattamento diverso rispetto ad altre politiche dell’Unione. Non vi sono pertanto ragioni perché, nell’ambito della politica in materia di concorrenza, la nozione di obiettivi delle attività di indagine debba essere interpretata diversamente rispetto a quanto avviene nell’ambito delle altre politiche dell’Unione.

(v. punti 68-72)