Ricorso proposto il 23 settembre 2021 – ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech [Telecomandi (senza fili) (accessori per -)]
(Causa T-611/21)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: M. Oleksyn, consulente giuridico)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ESSAtech (Přistoupim, Repubblica ceca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea [Telecomandi (senza fili) accessori per -)] – Disegno o modello dell’Unione europea n. 4 539 302-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 luglio 2021 nel procedimento 1070/2020-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare l’EUIPO e l’altra parte nel procedimento a sopportare le proprie spese e altresì le spese della ricorrente, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all'EUIPO.
Motivi invocati
Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), dello stesso, e violazione della regola di diritto stabilita nella causa DOCERAM (C-395/161 ), in combinato disposto con l'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio di buona amministrazione);
violazione dell'articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'articolo 63, paragrafo 2, dello stesso, e violazione della regola di diritto stabilita nella causa DOCERAM (C-395/16), relativamente alla violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (principio di buona amministrazione).
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1 Sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172.