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Ricorso proposto il 5 ottobre 2021 – YD / FRA

(Causa T-648/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: YD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore della convenuta che rifiuta di concedergli un’eccezione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, a), del RAA1 e che pone fine, di conseguenza, al contratto del ricorrente ai sensi dell’articolo 47, lettera c), punto ii) del RAA;

se del caso, annullare la decisione del direttore della convenuta che respinge il reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari formulato dal ricorrente avverso la summenzionata decisione;

risarcire i danni morali del ricorrente valutati ex aequo et bono in EUR 50 000;

ordinare, come mezzo istruttorio a norma dell’articolo 91 del regolamento di procedura, la produzione da parte della convenuta delle informazioni relative all’esperienza del neo assunto contabile registrata nei registri del bilancio dell’attività della convenuta; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta del diritto del ricorrente ad essere ascoltato in quanto la decisione impugnata è stata adottata senza che il ricorrente sia stato ascoltato dal direttore in seguito alla raccomandazione negativa del capo del servizio giuridico della convenuta.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta del principio di certezza del diritto. Il ricorrente contesta il fatto che la nota amministrativa che avvia l’autorizzazione del procedimento di eccezione è stata emessa dal capo dell’amministrazione della convenuta e non è pertanto chiaro se tale procedimento sia stato stabilito da un’autorità competente. In aggiunta, nulla dimostra che il direttore della convenuta abbia approvato la nota amministrativa. Si sostiene inoltre che anche i criteri per valutare l’interesse del servizio sono chiari quanto alla questione se sono stati adottati o meno da un’autorità competente.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato il principio d’imparzialità in quanto la raccomandazione del caso del ricorrente è stata effettuata dall’ex superiore gerarchico del ricorrente, che non era nella posizione di valutare la sua manifestazione d’interesse alla luce dei rilevanti criteri e che non era imparziale.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto in cui è incorsa la convenuta nel valutare l’interesse del servizio e nella motivazione della decisione impugnata. Inoltre, si afferma che la convenuta ha violato il suo obbligo di buona amministrazione ed è incorsa in un abuso di potere.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione, il suo dovere di sollecitudine, nonché l’articolo 41 della Carta e il principio della certezza del diritto, in quanto il ricorrente, essendo un membro del personale cittadino del Regno Unito, non ha avuto una visione chiara della sua situazione giuridica in seno alla convenuta per quasi due anni.

Sesto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata crea una discriminazione basata sulle condizioni di salute del ricorrente.

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1 Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385).