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Ricorso proposto il 23 maggio 2022 – Aven / Consiglio

(Causa T-301/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petr Aven (Virginia Water, Regno Unito) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2022/3371 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/3361 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione. Il ricorrente sostiene, da un lato, che nessuno degli elementi di prova forniti dal Consiglio soddisfa i requisiti della giurisprudenza dell’Unione europea in materia di standard e di qualità della prova e, dall’altro, che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è stata dimostrata e non può quindi soddisfare i criteri a) e d) della decisione 2014/145/PESC nella versione allora in vigore, criteri espressamente menzionati nella motivazione del Consiglio.

Secondo motivo di ricorso, vertente sull’eccezione di illegittimità di detto criterio a causa di una duplice violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente ritiene, da un lato, che il criterio invocato dal Consiglio sia manifestamente inidoneo rispetto all’obiettivo perseguito e, dall’altro, che esistesse la possibilità di avvalersi di mezzi meno restrittivi.

Terzo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di base giuridica, in quanto non sarebbe stato dimostrato un legame sufficiente tra la categoria di persone cui si riferisce tale criterio e la Federazione russa.

Quarto motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione, in quanto il Consiglio non avrebbe dimostrato né che il ricorrente sia un uomo d’affari importante, né che egli sia influente, né che egli operi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

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1 Decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 59, pag.1).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L58, pag. 1).