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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 21 dicembre 2009 avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/08,

Marcuccio/Commissione

(Causa T-515/09 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

-    In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

-    Condannare la resistente alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti, della causa de qua.

-    In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 7 ottobre 2009, emessa nella causa F-3/08. Questa ordinanza ha respinto come manifestamente infondato un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha rifiutato di inviargli la traduzione in lingua italiana di una precedente decisione, nonché la condanna della Convenuta al risarcimento del danno che sarebbe stato subito da questo rifiuto. L'ordinanza impugnata ha anche condannato il ricorrente, in applicazione dell'articolo 94, lett. a), del regolamento di procedura del TFP a versare al Tribunale la somma di EUR 1000.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

-    Difetto assoluto di motivazione, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, per quanto riguardano le asserzioni proferite dal TFC relative alla possibilità per il ricorrente di capire il contenuto della lettera in questione, nelle versione linguistica in cui gli è stata notificata.

-    Disconoscimento delle norme di legge inerenti al diritto di ogni individuo di rivolgersi ad un'istituzione comunitaria utilizzando una qualsivoglia lingua ufficiale dell'Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

-    Erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 94 del Regolamento di proceduta del TFP.

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