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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Samar spa contro la l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 7 aprile 2003

    (causa T-115/03)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 7 aprile 2003, la Samar spa , rappresentata e difesa dall' avvocato Alessandro Ruo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Grotto spa

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione impugnata ed oggetto della controversia; in via subordinata, riconoscere l'inesistenza del rischio di confusione tra i segni in oggetto per tutti i prodotti richiesti, ad eccezione dei "blue jeans" per i quali si riscontrerebbe un rischio di confusione o, almeno, per tutti quei prodotti che cotesto Tribunale non consideri suscettibili di confusione e, pertanto, annullare la decisione impugnata per quanto riguarda tali prodotti.

-condannare alle spese la parte convenuta in quanto parte soccombente.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la

registrazione del marchio

comuniari:                L'attrice.

Marcho comunitario considerato: Marchio nominativo "GAS STATION" - domanda di registrazione n. 712647, registrazione richiesta per prodotti della classe 25 ("articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria").

Titolare del marchio o segno

distintivo fatto valere nella

procedura di oppoizione:        Grotto S.p.A.

Marchio o segno distintivo fatto

valere nella procedura di

opposizione:                Marchio italiano "BLUE JEANS GS", registrato per prodotti della classe 25 ("pantaloni, giacche, jeans, camicie, gonne, giacconi, maglie, maglioni, capispalla, calzini, calzature, stivali, pantofole").

Decisione della Devisione di

Opposizione:                Rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della Commissione di

ricorso:                Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso:            Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto i marchi oggetto della controversia non sono da considerarsi simili ai sensi di tale norma.

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