Language of document : ECLI:EU:T:2005:143

Cause riunite T‑110/03, T‑150/03 e T‑405/03

Jose Maria Sison

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti le decisioni del Consiglio relative alla lotta al terrorismo — Eccezioni riguardanti la tutela dell’interesse pubblico — Pubblica sicurezza — Relazioni internazionali — Accesso parziale — Motivazione — Diritti della difesa»

Massime della sentenza

1.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di pubblica consultazione dei documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Esistenza dei documenti di cui si chiede la consultazione — Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata — Presunzione semplice confutabile in base a indizi pertinenti e concordanti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

2.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di pubblica consultazione dei documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di consultazione dei documenti — Tutela dell’interesse pubblico — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. a)]

3.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di pubblica consultazione dei documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di consultazione dei documenti — Eccezioni obbligatorie — Rilevanza di un interesse individuale del richiedente — Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. a)]

4.      Comunità europee — Istituzioni — Diritto di pubblica consultazione dei documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di consultazione dei documenti — Obbligo di motivazione — Portata

(Art. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

1.      Qualsiasi dichiarazione delle istituzioni relativa all’inesistenza di documenti richiesti a titolo del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, gode di una presunzione di legalità. Pertanto, questa dichiarazione gode di una presunzione di veridicità. Si tratta non di meno di una presunzione semplice, che il ricorrente può confutare con tutti i mezzi, in base a indizi pertinenti e concordanti.

(v. punti 29, 32)

2.      Nelle materie riguardanti le eccezioni obbligatorie alla consultazione da parte del pubblico dei documenti di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, le istituzioni dispongono di un’ampia discrezionalità. Di conseguenza, il controllo esercitato dal Tribunale sulla legittimità delle decisioni delle istituzioni, che negano la consultazione di taluni documenti a motivo delle eccezioni relative all’interesse pubblico di cui alla detta disposizione, deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza dei fatti materiali, nonché dell’assenza sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi, sia di uno sviamento di potere.

(v. punti 46-47)

3.      Le eccezioni alla consultazione dei documenti di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono formulate in termini categorici. Ne discende che le istituzioni sono obbligate a negare la consultazione dei documenti rientranti nell’ambito di queste eccezioni, qualora sia provata la sussistenza delle circostanze indicate.

Di conseguenza, l’interesse individuale che può invocare un soggetto che chieda la consultazione di un documento che lo riguardi personalmente non può essere preso in considerazione in sede di applicazione delle eccezioni obbligatorie di cui al detto art. 4, n. 1, lett. a).

(v. punti 51-52)

4.      Quando un’istituzione nega la consultazione dei documenti richiesti in base al regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, essa deve dimostrare in ogni caso concreto, in base alle informazioni di cui dispone, che ai documenti di cui si chiede la consultazione si applichino effettivamente le eccezioni elencate nel detto regolamento. Ad essa spetta pertanto fornire una motivazione che consenta di comprendere e verificare, da un lato, se il documento richiesto rientri effettivamente nell’ambito dell’eccezione invocata e, dall’altro, se l’esigenza di tutela relativa a tale eccezione sia reale.

Tuttavia, può essere impossibile indicare le ragioni che giustifichino la riservatezza di ciascun documento senza divulgare il contenuto di quest’ultimo e, pertanto, privare l’eccezione della sua finalità essenziale. Ne consegue che, in un’ipotesi del genere, la circostanza che la motivazione di una decisione di diniego appaia breve e stereotipata non costituisce, di per sé, una carenza di motivazione, dal momento che essa non ostacola né la comprensione né la verifica del ragionamento svolto dall’istituzione interessata.

(v. punti 60, 61, 63)