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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 15 luglio 2004 nelle cause riunite T-180/02 e T-113/03, Georgios Gouvras contro Commissione delle Comunità europee 1

(Dipendenti - Assegnazione- Distaccamento nell'interesse del servizio - Modifica con effetto retroattivo del luogo di assegnazione e dei relativi diritti pecuniari - Ripetizione dell'indebito - Indennità di installazione ed indennità giornaliera - Trasferimento di parte degli emolumenti fuori dal luogo di assegnazione)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-180/02 e T-113/03, Georgios Gouvras, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bereldange (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis, É. Marchal e A. Coolen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral e sig.ra L. Lozano Palacios, con domicilio eletto in Lussemburgo), aventi ad oggetto,

-    nella causa T-180/02, l'annullamento della decisione della Commissione di fissare, con effetto retroattivo dal 1º novembre 2000 e per la durata del suo distaccamento nell'interesse del servizio, il luogo di assegnazione del ricorrente in Atene, di sopprimere il suo diritto all'indennità di dislocazione ed il suo diritto al rimborso delle spese di viaggio annuale e di applicare alla sua retribuzione il coefficiente correttore della Grecia, nonché della decisione di procedere alla ripetizione dell'indebito, e

-    nella causa T-113/03, l'annullamento della decisione della Commissione di negare al ricorrente il beneficio dell'indennità di installazione e dell'indennità giornaliera per il periodo del suo distaccamento in Atene nell'interesse del servizio ed il beneficio dell'indennità di installazione al momento della sua riassegnazione a Lussemburgo, nonché della decisione che limita al 35 % la parte della sua retribuzione trasferibile dal luogo di assegnazione nel Lussemburgo durante il suo distaccamento, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La decisione della Commissione 30 aprile 2002 è annullata in quanto nega al ricorrente il beneficio dell'indennità di installazione in occasione del suo distaccamento in Atene.

Per il resto le domande di annullamento proposte nelle cause riunite T-180/02 e T-113 sono respinte.

La Commissione sopporterà le proprie spese ed un terzo delle spese del ricorrente in queste due cause riunite.

Il ricorrente sopporterà due terzi delle sue spese nelle medesime cause riunite.

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1 - GU C 191 del 10.8.2002